Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 6 Agosto 2006

Accordo 13 maggio 2004

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca sull’educazione e istruzione cattolica, 13 maggio 2004.

La Santa Sede e la Repubblica Slovacca (in seguito solo “ le Alte Parti”), facendo riferimento da parte della Santa Sede ai documenti dei Concilio Vaticano II, in particolare alla dichiarazione Gravissimum educationis e alle norme del Diritto Canonico, e da parte della Repubblica Slovacca alla sua Costituzione e al suo ordinamento giuridico, e da parte di entrambe le Alte Parti all’Articolo 13, paragrafo 9, dell’Accordo Base tra la Santa Sede e la Repubblica Slovacca, firmato il 24 novembre 2000 in Vaticano, riferendosi ai principi internazionalmente riconosciuti sulla libertà religiosa, alla missione autorevole della Chiesa Cattolica tanto di rito latino quanto di rito bizantino, cioè la Chiesa romano-cattolica e la Chiesa greco-cattolica secondo la dicitura dell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca (in seguito denominata solo “la Chiesa Cattolica ”) nella storia della Slovacchia, nonché al loro ruolo attuale nell’ambito dell’educazione e dell’istruzione cattolica, richiamandosi all’eredità spirituale cirillo-metodiana, riconoscendo l’apporto dei cittadini della Repubblica Slovacca alla Chiesa Cattolica, manifestando la volontà di contribuire al bene spirituale e materiale della persona umana ed al bene comune, hanno concordato quanto segue:

1.1. Vengono definite scuola cattolica e istituzione scolastica cattolica (in seguito denominate solo “la scuola cattolica”) la scuola confessionale e l’istituzione scolastica confessionale istituite o riconosciute dal vescovo diocesano locale, dal suo vicario generale o dal superiore di un istituto religioso (in seguito denominati solo “la
competente autorità della Chiesa Cattolica”) in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
1.2. L’Autorità ecclesiastica che isti-tuisce la scuola cattolica ha il diritto di nominare e revocare il preside della scuola stessa in conformità con le condizioni stabilite dall’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca. Similmente stabilisce criteri per l’assunzione dei docenti e degli insegnanti in rapporto al progetto educativo della
scuola cattolica, nel rispetto della legislazione della Repubblica Slovacca.
1.3. L’Autorità ecclesiastica che istituisce la scuola cattolica approva i criteri per l’ammissione degli alunni allo studio nelle scuole cattoliche medie superiori.
1.4. Il preside approva l’ordinamento interno della scuola cattolica in conformità con le condizioni stabilite dall’ordine giuridico della Repubblica Slovacca e in conformità con i principi dell’educazione e dell’istruzione cattolica.
1.5. L’insegnamento delle discipline formative di base e delle discipline di specializzazione nelle scuole cattoliche corrisponde nei suoi contenuti all’insegnamento delle discipline formative di base e delle discipline di
specializzazione nelle scuole statali del relativo grado, genere e tipo.
1.6. L’insegnamento nelle scuole cattoliche si impartisce secondo i piani di istruzione, le linee di insegnamento, i programmi scolastici educativi approvati dall’Autorità ecclesiastica che istituisce la scuola, previo accordo con il Ministero dell’Istruzione della Repubblica Slovacca.
1.7. La Repubblica Slovacca non farà richiesta che le scuole cattoliche svolgano programmi educativi e di istruzione non corrispondenti all’educazione ed all’istruzione cattolica.
1.8. Alle scuole cattoliche viene concessa la copertura finanziaria nella stessa misura in cui viene concessa a tutte le altre scuole, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
1.9. Il Centro Cattolico Pedagogico e Catechetico, istituito dalla Conferenza Episcopale Slovacca e sostenuto dalla Repubblica Slovacca, assicurerà, previo accordo con il Ministero dell’Istruzione della Repubblica Slovacca, la gestione specialistica e metodologica delle scuole cattoliche nonché l’istruzione specialistica e la formazione
del personale docente e non docente delle scuole cattoliche.
1.10. La Chiesa Cattolica e la Repubblica Slovacca collaboreranno nel processo di preparazione e di redazione dei programmi educativi e formativi e nel campo dell’istruzione e dell’educazione nelle scuole cattoliche.

2.1. Alla materia “educazione religiosa” insegnata nelle scuole non cattoliche, corrisponde in quelle cattoliche, rispettivamente, la materia “ religione romano-cattolica” o “religione greco-cattolica” (in seguito denominata solo la materia “religione cattolica”) impartita da persona designata dalla Chiesa Cattolica.
2.2. Al momento dell’iscrizione dell’alunno alla scuola il preside darà ai genitori o ai loro rappresentanti legali la possibilità di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica in modo che la loro decisione non causi alcuna forma di discriminazione dell’alunno stesso nelle attività scolastiche.
2.3. La Repubblica Slovacca renderà possibile, in accordo con la volontà dei genitori o dei loro rappresentanti legali, l’insegnamento della religione cattolica anche nelle istituzioni prescolari.
2.4. La religione cattolica viene insegnata come una delle materie opzionali obbligatorie nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie in conformità con le condizioni stabilite nell’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca.
2.5. La religione cattolica viene insegnata secondo i programmi d’insegnamento e le linee d’istruzione approvate dalla Conferenza Episcopale Slovacca, previo parere del Ministero d’Istruzione della Repubblica Slovacca.
2.6. Per la redazione, il finanziamento della stampa, la distribuzione dei testi e dei manuali metodologici per l’insegnamento della religione cattolica che abbiano ottenuto l’approvazione della competente autorità della Chiesa Cattolica, valgono le norme circa la redazione, il finanziamento della stampa e la distribuzione dei testi e dei manuali metodologici delle altre materie di base.
2.7. L’ispezione statale scolastica concernente l’insegnamento della religione cattolica viene compiuta da persone incaricate dall’Ispettore Capo, previo accordo con la competente autorità della Chiesa Cattolica.
2.8. Le ispezioni metodologiche concernenti l’insegnamento della materia religione cattolica vengono compiute da persone incaricate dalla competente autorità della Chiesa Cattolica. I presidi renderanno possibile alle medesime il compimento di tali azioni.
2.9. Previo accordo con i presidi, la competente autorità della Chiesa Cattolica può organizzare nei locali scolastici altre attività complementari connesse con l’insegnamento della religione cattolica.

3.1. L’insegnamento della religione cattolica viene impartito da insegnanti in possesso dell’abilitazione professionale e pedagogica secondo le norme giuridiche della Repubblica Slovacca, e del mandato canonico cioè della missio canonica, ricevuta dalla competente autorità della Chiesa Cattolica. La revoca del mandato canonico implica la perdita del diritto ad insegnare la religione cattolica.
3.2. L’ulteriore formazione professionale e metodologica degli insegnanti di religione cattolica, le direttive circa l’insegnamento della religione cattolica e la prestazione del servizio metodologico e didattico vengono assicurate dal Centro Cattolico Pedagogico e Catechetico e dagli Uffici Catechistici Diocesani in quanto persone giuridiche autono-me della Chiesa Cattolica.

4.1. L’Università Cattolica di Ružomberok è una istituzione universitaria pubblica istituita secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca e secondo le norme del Diritto Canonico. La sua condizione è uguale alle altre omologhe istituzioni pubbliche nella Repubblica Slovacca.
4.2. Le Alte Parti appoggeranno la collaborazione fra l’Università Cattolica e gli altri istituti universitari in campo formativo e scientifico specialmente nei seguenti campi:
a) scambio di docenti universitari di scienziati, di ricercatori, di esperti, di tirocinanti e di
studenti;
b) organizzazione di colloqui, di seminari e di conferenze scientifiche;
c) partecipazione comune a progetti specializzati;
d) scambio di documentazione scientifica e di informazioni, di periodici scientifici e di pubblicazioni e di altre fonti e sussidi di studio.
4.3. Le Alte Parti promuovono gli studi universitari, le ricerche scientifiche e la formazione nelle facoltà ecclesiastiche cattoliche, negli istituti teologici e nei seminari maggiori, regolati secondo le norme del Diritto Canonico.
4.4. I docenti delle materie teologiche cattoliche negli istituti universitari devono avere un mandato speciale, cioè la missio canonica della competente autorità della Chiesa Cattolica.
4.5. La Repubblica Slovacca assicura i mezzi finanziari per le facoltà ecclesiastiche cattoliche e per i seminari maggiori.
4.6. La Repubblica Slovacca riconosce, in conformità con l’ordinamento giuridico della Repubblica Slovacca, i diplomi di studio ed i titoli accademici in teologia cattolica e nelle altre discipline ecclesiastiche rilasciati dalle università e facoltà ecclesiastiche.

5.1. I centri pastorali universitari realizzano attività pastorali, spirituali e formative per i membri delle comunità accademiche negli istituiti universitari.
5.2. Il centro pastorale universitario è un istituzione della Chiesa Cattolica. Può agire in ambito accademico in base all’accordo tra la competente autorità della Chiesa Cattolica ed il relativo istituto universitario.
5.3. L’assistenza spirituale nel centro pastorale universitario viene svolta dal rettore del centro pastorale uni-versitario e dai suoi collaboratori in base al mandato della competente autorità della Chiesa Cattolica.
5.4. La Repubblica Slovacca non ostacolerà l’istituzione e le attività dei centri pastorali universitari.

6.1. Le Alte Parti risolveranno even-tuali divergenze nell’interpretazione o nella realizzazione di quest’Accordo per via diplomatica.
6.2. L’Accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.
6.3. Questo Accordo potrà essere modificato e completato con il reciproco consenso delle Alte Parti. Le modifiche e le aggiunte devono essere apportate in forma scritta.

Fatto a Bratislava il 13 maggio 2004, in doppio originale, ciascuno in lingua italiana e slovacca, ambedue i testi hanno la stessa validità.