Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 1 Agosto 2006

Decreto Presidente Giunta Regionale 16 maggio 2006, n.18

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 2006, n. 18: “Regolamento di attuazione dell’Art. 1, comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la
Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)”.

(da “Bollettino ufficiale della Regione Toscana” 16 maggio 2006, n. 15)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi’ come modificato dall’Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visto l’Art. 42, comma 2, dello statuto;
Vista la legge regionale n. 13 del 29 marzo 2006 ed in particolare l’Art. 1, comma 1, che prevede che il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e
controllo, sia disciplinato con regolamento regionale, nel rispetto dei principi di cui all’Art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali);
Vista la preliminare decisione n. 5 del 2 maggio 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all’Art. 29 della legge regionale n. 44/2003;
Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta dell’11 maggio 2006;
Ritenuto di accogliere parzialmente le suddette osservazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 347 del 15 maggio 2006 che approva il regolamento di attuazione dell’Art. 1 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2006, n. 13 (trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Toscana, aziende sanitarie, enti, aziende e agenzie regionali e soggetti pubblici nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo);

Emana

il seguente regolamento:
Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente regolamento identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale, delle aziende sanitarie della Regione Toscana, degli enti, aziende, agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni
istituzionali.
2. Per gli enti per i quali i poteri di indirizzo e controllo sono esercitati dalla Regione Toscana congiuntamente con altre regioni, il presente regolamento si applica salvo successiva diversa intesa con le Regioni interessate.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono ai dati sensibili e giudiziari e sono effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita’ di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, secondo il disposto degli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 2.
Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell’Art. 4 del decreto legislativo n. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali dell’interessato ed e’ compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita’ di interesse pubblico, non e’ possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.
Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita’ di interesse pubblico perseguite, nonche’ le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all’Art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:
a) Allegato A (schede da A1 a A35) Regione Toscana, giunta regionale; enti, aziende e agenzie regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione Toscana:
1) giunta regionale;
2) agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT;
3) agenzia regionale di sanita’ – ARS;
4) centro per lo studio e la prevenzione oncologica – CSPO – Istituto scientifico della Regione Toscana;
5) ente per i servizi tecnico amministrativi area centro;
6) ente per i servizi tecnico amministrativi area nord ovest;
7) ente per i servizi tecnico amministrativi area sud est;
8) istituto Zooprofilattico sperimentale regioni Lazio Toscana;
9) agenzia regionale Toscana per le erogazioni in agricoltura – ARTEA;
10) agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale – ARSIA;
11) agenzia di promozione economica della Toscana – APET;
12) azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Firenze;
13) azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Pisa;
14) azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Siena;
15) istituto regionale per la programmazione economica della Toscana – IRPET;
16) istituto degli Innocenti di Firenze;
17) autorita’ di bacino di rilievo regionale;
18) autorita’ di bacino di rilievo interregionale;
19) consorzi di bonifica interregionali;
20) enti parco regionali:
21) IPAB;
b) Allegato B (schede da B1 a B41):
1) aziende unita’ sanitarie locali;
2) aziende ospedaliere;
3) istituti di ricerca e cura a carattere scientifico;
4) aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.