Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 28 Luglio 2006

Legge regionale 05 dicembre 2005, n.31

Legge regionale 5 dicembre 2005, N. 31: “Manutenzione, per l’anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni”.

(da: “Bollettino Ufficiale Regione Valle D’Aosta” n. 53 del 20 dicembre 2005)

(Omissis)

ARTICOLO 22
(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del diritto allo studio.
Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 20
agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio), è
sostituita dalla seguente:

“c) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo
grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo esistente nella
Regione ubicate al di fuori del territorio regionale, a condizione che non
siano stati ammessi in scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione in
quanto in eccedenza rispetto al numero programmato di iscrizioni;”.

2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 68/1993 è
sostituita dalla seguente:

“d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati
dall’Amministrazione regionale o da altri enti;”.

ARTICOLO 41
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazioni alla
legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 1° settembre 1997,
n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), come
sostituito dall’articolo 14, comma 4, della l.r. 1/2005, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Limitate variazioni ai predetti orari, conseguenti alla
necessità di adeguarsi a situazioni contingenti o di emergenza, possono essere
autorizzate con disposizione del dirigente della struttura regionale
competente in materia di trasporti.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, come sostituito
dall’articolo 14, comma 7, della l.r. 1/2005, è aggiunto il seguente:

“5bis. La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle
procedure e dei criteri relativi, può autorizzare il concorso della Regione
nell’acquisto, da parte di giovani studenti, dall’età scolare fino al
ventiseiesimo anno di età, residenti in Valle d’Aosta, della Carta verde
Railplus o di forme similari di agevolazione tariffaria, nel limite massimo
dell’80 per cento del costo di ogni titolo acquistato.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997, come modificato
dall’articolo 50 della l.r. 21/2003, è sostituito dal seguente:

“6. La Giunta regionale, nell’ambito degli interventi per l’attuazione del
diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della
Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e
condizioni, agevolazioni, fino a un massimo dell’80 per cento di sconto sul
costo di corsa semplice e di abbonamento per l’uso di qualunque mezzo di
trasporto pubblico, agli studenti, fino al ventiseiesimo anno di età,
residenti in Valle d’Aosta che frequentino università, istituti superiori per
l’accesso ai quali sia richiesto il diploma di istruzione secondaria di
secondo grado e scuole secondarie di tipo non esistente in Valle d’Aosta,
purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o
al ritorno.”.

4. Il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 29/1997, come modificato
dall’articolo 27 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, è sostituito dal
seguente:

“1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, su prenotazione, con
autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone
residenti in Valle d’Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di
invalidità:

a) invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con
impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
b) invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità
di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita;
c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della sua età;
d) cieco assoluto;
e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli
occhi, anche con eventuale correzione;
f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità
lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui
alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte
del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, patologie che impediscono
permanentemente l’utilizzo dei mezzi pubblici.”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 29/1997, come sostituito
dal comma 4, è inserito il seguente:

“1bis. Sono inoltre definiti per disabili i servizi effettuati, su
prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati
esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta che si trovino in
condizioni di particolare gravità, anche derivanti da una temporanea
condizione di disabilità dovuta a patologie accertate da parte del
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL. Le persone che versino in tali
condizioni non possono fruire delle altre agevolazioni e gratuità previste
dall’articolo 24.”.