Legge provinciale 27 giugno 2005, n.8
Provincia autonoma di Trento. Legge Provinciale 27 giugno 2005, n.8: “Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale”
(da: “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige” del 5 luglio 2005 n.27, Supplemento N. 2)
(Omissis)
ARTICOLO 3
Sistema integrato di sicurezza
1. Il sistema integrato di sicurezza è rappresentato dalle politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate all’incremento della sicurezza nel territorio provinciale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà.
2. La Provincia promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza mediante:
a) l’istituzione, quale strumento di coordinamento, della Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza prevista dall’articolo 4;
b) l’individuazione di strumenti di coordinamento per l’attuazione degli interventi della Provincia nei diversi settori di competenza, che interessano profili attinenti le finalità previste da questa legge ai sensi dell’articolo 5;
c) la promozione di accordi tra la Provincia, lo Stato e gli enti locali ai sensi dell’articolo 6;
d) la realizzazione di specifici interventi per le finalità di cui al comma 1, da attuarsi attraverso il finanziamento di progetti di carattere provinciale e locale, l’assistenza e l’aiuto alle vittime dei reati e l’attività di ricerca,
informazione e formazione sulle tematiche concernenti la sicurezza, secondo quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9;
e) il sostegno del potenziamento della polizia locale, la sua riorganizzazione in corpi intercomunali nonché la formazione e l’aggiornamento secondo quanto previsto dal capo III.
3. Nel promuovere la realizzazione del sistema integrato di sicurezza la Provincia e i comuni privilegiano interventi coordinati di sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali,
compresi quelli derivanti dall’esecuzione sul territorio di pene detentive e di misure di sicurezza, da realizzarsi sulla base di intese con l’amministrazione statale competente, di riqualificazione di aree urbane, di riduzione dei danni derivanti da atti illeciti e volti all’educazione alla convivenza, al rispetto del principio di legalità, al reinserimento sociale e alla cultura dell’accoglienza.
L’attuazione di tali politiche deve garantire il miglioramento del livello di sicurezza e benessere delle donne.
4. La Provincia e i comuni individuano inoltre, quali interlocutori privilegiati, le associazioni e le organizzazioni di volontariato e le associazioni private che svolgono attività di carattere sociale, ricercandone un vasto
coinvolgimento nelle attività previste da questa legge.
ARTICOLO 4
Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza
1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento, la Provincia istituisce la
Conferenza provinciale per l’attuazione di politiche integrate per la sicurezza quale strumento di definizione di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
2. La conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia ed è composta:
a) dagli assessori provinciali competenti per materia;
b) dal presidente del Consorzio dei comuni trentini;
c) da due sindaci di comuni collocati in zone periferiche, di cui uno a vocazione turistica, nominati dal Consorzio dei comuni trentini;
d) dai sindaci dei comuni di Trento e di Rovereto;
e) dal direttore dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari;
f) da non più di sei rappresentanti, rispettivamente, degli imprenditori, degli operatori del privato sociale, del volontariato e dei sindacati, individuati secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta
provinciale.
3. Alla conferenza sono inoltre invitati il Commissario del Governo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza e il Presidente del Tribunale per i minorenni, competenti per territorio, o loro delegati, nonché il delegato
vescovile per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Trento.
4. La conferenza propone le linee da perseguire in materia di sicurezza integrata e gli obiettivi e i traguardi comuni che i soggetti rappresentati, nell’ambito e nel rispetto delle loro attribuzioni, possono impegnarsi a
raggiungere. La conferenza, per lo svolgimento della propria attività, può avvalersi della consulenza tecnica dell’osservatorio di cui all’articolo 9, se costituito.
(Omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sicurezza, Sviluppo, Integrazione, Sistema integrato, Terzo settore
Natura:
Legge provinciale