Legge provinciale 15 marzo 2005, n.4
Provincia autonoma di Trento. Legge Provinciale 15 marzo 2005, n. 4: “Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento”
(da: “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige” del 17 marzo 2005 N. 11 Straordinario)
(Omissis)
ARTICOLO 2
Attività di solidarietà internazionale della Provincia
1. Per i fini di cui all’articolo 1, la Provincia realizza le attività previste dalla legislazione vigente, formula proposte ai competenti organi dello Stato, dell’Unione europea e di organizzazioni internazionali e, anche attraverso
apposite convenzioni, ne assicura l’esecuzione.
2. Per i fini di cui all’articolo 1 la Provincia inoltre:
a) sostiene l’attività dei soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 3, che realizzano azioni di cooperazione solidale; per tale scopo la Provincia può fornire assistenza tecnica, locali, attrezzature e servizi logistici e favorire il contributo delle professionalità specifiche possedute dai dipendenti propri e degli enti funzionali alla progettazione, attuazione e valutazione di singole iniziative di solidarietà internazionale, attraverso il riconoscimento di un’aspettativa senza assegni, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza, per un periodo minimo di due mesi fino ad un massimo di dodici mesi, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione di questa legge; per il personale sanitario la predetta aspettativa può essere riconosciuta, secondo la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione, per un periodo minimo di un mese fino ad
un massimo di sei mesi; la collocazione in aspettativa comporta il riconoscimento del periodo prestato a fini sia giuridici sia economici; la contrattazione collettiva non può prevedere condizioni peggiorative rispetto
a quanto previsto da questa lettera;
b) attua iniziative proprie, progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi dei funzionari delegati di cui all’articolo 11 o della collaborazione di soggetti che svolgano attività attinenti alle finalità di questa
legge;
c) promuove azioni di informazione ed educazione alla solidarietà internazionale;
d) fornisce assistenza tecnica ai soggetti operanti e assicura il sostegno ad iniziative specifiche, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con università, enti pubblici, scuole, centri di formazione e istituti di ricerca;
e) predispone programmi formativi che prevedano anche la concessione di borse di studio per giovani di paesi beneficiari di iniziative di solidarietà internazionale, secondo la disciplina prevista dal regolamento di
esecuzione di questa legge;
f) cura il coordinamento e l’armonizzazione a livello provinciale delle proposte di iniziative di solidarietà internazionale avanzate dai propri enti funzionali ed economici, dagli enti locali e dalle rispettive forme associative e dai soggetti privati operanti nel territorio provinciale, anche assicurando nei rapporti con il Ministero degli affari esteri un’adeguata informazione e consulenza tecnica ed amministrativa sulle iniziative promosse in attuazione della legislazione statale in materia di cooperazione allo sviluppo.
ARTICOLO 3
Soggetti della cooperazione internazionale di solidarietà
1. Ai fini di questa legge, sono soggetti di cooperazione solidale internazionale all’autosviluppo sostenibile:
a) la Provincia e i suoi enti funzionali ed economici, gli enti locali e le rispettive forme associative;
b) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le altre
associazioni private senza scopo di lucro, purché abbiano svolto e svolgano attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale, in conformità con quanto previsto dal regolamento di
esecuzione di questa legge;
c) le università, le scuole, gli istituti di ricerca e formazione, con riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di lucro.
2. Possono inoltre partecipare, purché in collaborazione con i soggetti individuati al comma 1, a programmi di cooperazione decentrata di cui all’articolo 7 e con esclusivo riguardo ad iniziative che non abbiano scopo di
lucro:
a) i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche se privi del requisito dello svolgimento dell’attività continuativa attinente alle finalità di questa legge nel territorio provinciale;
b) le imprese, ivi comprese le società, le cooperative e gli istituti di credito operanti nel territorio provinciale;
c) le organizzazioni sindacali e di categoria e gli enti bilaterali operanti nel territorio provinciale.
ARTICOLO 4
Criteri generali per l’individuazione delle iniziative provinciali di solidarietà internazionale
1. Le iniziative di solidarietà internazionale disciplinate da questa legge sono rivolte prioritariamente ai paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versino in situazioni di particolare disagio. La
deliberazione prevista dall’articolo 12 tiene conto, in particolare, degli indici di sviluppo umano espressi dal Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e dalle altre organizzazioni internazionali e regionali.
2. Le iniziative sono, altresì, rivolte a quelle popolazioni che attraversino condizioni sociali ed economiche di eccezionale bisogno dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità, o ad altre emergenze pubbliche,
fatta salva la valutazione dei presupposti di sicurezza che consentano la realizzazione dell’iniziativa.
3. Le iniziative di solidarietà internazionale attuate, promosse o sostenute dalla Provincia hanno come soggetto attivo la popolazione cui sono dirette, evitando la realizzazione di interventi non idonei a valorizzarne le risorse
umane e materiali; esse valorizzano, inoltre, la collaborazione fra i soggetti della cooperazione di cui all’articolo 3, con l’obiettivo di incrementare l’efficacia e il carattere integrato dell’azione solidale.
4. La Provincia riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 5.
5. L’obiettivo e le modalità di esecuzione delle iniziative di solidarietà internazionale escludono ogni forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le
tendenze sessuali. Il divieto di discriminazione non ostacola la promozione di iniziative di solidarietà che prevedano vantaggi specifici a favore di gruppi che, in una data situazione locale, versino in condizioni di particolare
disagio.
ARTICOLO 6
Progetti di cooperazione solidale
1. Costituiscono progetti di cooperazione solidale le iniziative che richiedono un intervento puntuale definito nel tempo e nelle risorse impiegate e che presentano le seguenti caratteristiche:
a) essere volte a sostenere azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie;
b) assicurare, anche attraverso attività di ricerca e documentazione, la conoscenza da parte degli operatori della realtà culturale, storica, religiosa, politica, sociale ed economica del contesto in cui vanno ad operare;
c) attenersi a criteri di efficacia, sostenibilità, ed ecosostenibilità degli interventi messi in atto;
d) suscitare la partecipazione attiva delle popolazioni ricorrendo prioritariamente a professionalità locali, nonché a beni ed attrezzature reperibili nei paesi destinatari dell’intervento.
ARTICOLO 7
Programmi di cooperazione decentrata
1. Costituiscono programmi di cooperazione decentrata le iniziative che richiedono un intervento complesso diffusamente radicato sui territori di origine e di destinazione, protratto nel tempo, con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti.
2. I programmi di cui al comma 1 hanno le caratteristiche previste dall’articolo 6.
3. Nell’ambito dei programmi di cui al comma 1, la Provincia assieme ai soggetti di cui all’articolo 3 attua, promuove e sostiene, in particolare:
a) azioni di cooperazione decentrata o, comunque, iniziative di partenariato territoriale che creino una rete di relazioni tra le comunità destinatarie dell’intervento e la comunità trentina;
b) azioni in favore delle istituzioni pubbliche locali dei paesi beneficiari, anche attraverso la conclusione di accordi con Stati o loro enti infrastatuali, con l’obiettivo di contribuire alle capacità amministrative locali e di garantire la conformità dell’attuazione dei programmi al rispetto dei diritti umani e del principio di non discriminazione;
c) azioni a favore del sistema educativo locale quale fattore preferenziale;
d) la costituzione di strumenti di raccordo, denominati tavoli-paese, formati dai soggetti previsti dall’articolo 3 e, ove necessario, da esperti, per aggregare le conoscenze e favorire il coordinamento degli interventi e la programmazione degli stessi per area geografica.
(Omissis)
Autore:
Provincia autonoma di Trento
Nazione:
Italia
Parole chiave:
solidarietà, Discriminazione, Volontariato, Onlus, Diritti umani, Cooperazione internazionale
Natura:
Legge provinciale