Ordinanza 03 ottobre 1980
Pretura di Roma. Ordinanza 3 ottobre 1980: “Vilipendio alla religione dello Stato ed elemento soggettivo del reato”
Pret. R. – Imp. S. ed altri.
(Omissis)
Con distinti atti datati 1, 4, 10 maggio e 23 novembre1979, D. M., R. G., G. E., P. N., A. U., E. E. ed altri, denunciavano che la RAI-Radiotelevisione italiana aveva diffuso, il 28 aprile e il 22 novembre dello stesso anno sulla prima rete TV, due spettacoli “Luna park” ed “Effetto smor¬fia”, nei quali era inserita, una scenetta ispirata, in chiave comica, all’episodio evangelico dell’annunciazione a Maria, che, per il linguaggio usato dagli interpreti, i loro atteggiamenti, i costumi adottati e, più in generale, per il tenore del testo recitato, appariva chiaramente diretta a porre nel ridicolo l’essenza stessa della religione cattolica e inficiarne, quindi, la credibilità.
Acquisita la trascrizione dei brano tra¬smesso e interrogati nella qualità di im¬putati del reato di cui all’art. 402 c.p., D. S., direttore, all’epoca dei fatti, della prima rete televisiva, G. S., direttore della quinta struttura di programmazione della rete I, I. G., direttore della terza struttura della stessa rete, e R. A., V. P., e M. T., autori e interpreti dello “schetch”, si osserva:
l’ipotesi criminosa dell’art. 402 c.p., ha carattere generico rispetto a quelle speci¬fiche degli artt. 403, 404 .c.p. . Essa riguar¬da la religione dello Stato, cioè la reli¬gione cattolica romana considerata in sé stessa, nei suoi principi fondamentali, qua¬le entità astratta, indipendentemente dalle sue manifestazioni esteriori. Per la sus¬sistenza del reato, è necessario, quindi, che l’offesa sia diretta contro l’essenza stessa della religione, contro l’idea stessa di Dio, contro i suoi dogmi, le sue veri¬tà universali e indiscutibili, i suoi riti, non semplicemente contro le persone e le cose che la rappresentano. È necessario al¬tresì che l’agente sia consapevole della idoneità della sua condotta a vilipendere la religione intesa nel senso precisato e si proponga proprio il raggiungimento di tale scopo. Diversamente l’oltraggio alla divinità, ai santi venerati e, in genere, alle immagini e ai simboli della fede cri¬stiana potrà ricadere nella previsione dell’art. 724 c.p., non in quella dell’art. 402 c.p. Per la punibilità del delitto in questione è, dunque, indispensabile sia il dolo generico, inteso come volontà libera e cosciente, nonché intenzione di commettere il fatto, sia il dolo specifico inteso come fine di vilipendere espressamente la religione cattolica.
Nel caso di specie, è sicuramente da escludere che gli imputati rappresentando o facendo rappresentare pubblicamente la scenetta ispirata all’episodio dell’annunciazione si siano proposti il fine indicato. Una lettura appena appena attenta del testo rileva chiaramente che in realtà, gli autori hanno inteso affrontare, ovviamente nelle forme e nei modi a loro parsi congeniali, il grave e annoso problema della disoccupazione nella città di Napoli e delle pesanti ripercussioni che essa ha su tutto l’ambito sociale. E di ciò i funzionari della RAI-TV preposti, a diversi livelli, al controllo dei programmi televisivi, hanno naturalmente mostrato di essersi resi perfettamente conto respingendo come falsa e inammissibile ogni altra interpretazione del testo.
L’A., il P. e il T. non hanno, forse, convenientemente considerato che la veste particolare data alla loro breve recita avrebbe potuto urtare la sensibilità di una parte del vastissimo pubblico della televisione, non avvezza a un certo tipo di linguaggio teatrale. E, in verità, a volte, il dialogo fra gli attori, intessuto di espressioni dialettali e punteggiato di pause eloquenti o di parole e battute maliziosamente ripetute, può prestarsi all’equivoco e al fraintendimento, assumendo un significato ambiguo e, persino, grossolano. È palese, però, fin dall’inizio, che la donna visitata dall’Arcangelo Gabriele non è la Madonna, ma la moglie di un povero pescatore, che cerca disperatamente un altro lavoro egualmente onesto, pulito, “senza aggettivi”, ma meno pericoloso e più redditizio. Sicché l’idea di un attacco, più o meno esplicito, ad uno dei più importanti dogmi della religione cat¬tolica, quello della verginità della madre di Gesù va decisamente scartata, come del torto estraneo agli intendimenti degli autori dello “sketch”. Rimane da considerare il trattamento non proprio rispettoso riservato al divino messaggero, a tal segno umanamente sprovveduto da scambiare la moglie del pescatore per la vergine Maria, e, nella parte finale della scenetta, in qualche misura, allo stesso Padre Eterno.
Ma l’origine e la formazione degli autori e interpreti del brano scelto dai programmatori della RAI-TV, proprio perché esponenti di un tipo di comicità ben caratterizzata, come tale valido esempio dì una certa scuola, dà ragione anche di ciò. L’A., il P., il T., muovono, infatti, chiaramente nell’ambito della tradizione teatrale partenopea, nella quale l’elemento del soprannaturale e del divino si incontra frequentemente in quelle forme particolari che la sensibilità religioni del popolo napoletano suggerisce, È a tutti noto, invero, anche per le manifestazioni spesso clamorose e plateali assunte, il singolare modo che ha la gente di Napoli di concepire il rapporto con la Divinità amata e odiata, venerata e oltraggiata, secondo gli umori dei momento, ma sempre trattata con una naturalezza e una spontaneità, una familiarità, che lungi dall’essere offensive, testimoniano la profondità e autenticità della fede. Sotto questo profilo, deve escludersi neghi imputati anche la semplice consapevolezza della possibile attitudine oltraggiosa del testo trasmesso e, quindi, la sussistenza del dolo generico.
(Omissis).
Autore:
Tribunale Penale
Dossier:
Tutela penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Religione dello Stato, Vilipendio, Stato laico, Stato non confessionale
Natura:
Ordinanza