Legge regionale 28 febbraio 2005, n.5
Legge regionale 28 febbraio 2005, n. 5: “Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei”.
(da: “Bollettino ufficiale della regione Piemonte” N. 9 del 3 marzo 2005)
ARTICOLO 1
(Istituzione)
1. È istituita la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree
protette).
2. La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è classificata di rilievo regionale ai sensi dell’articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in materia di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12), inserito dall’articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.
ARTICOLO 2
(Confini)
1. I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, incidenti sul territorio del Comune di Biella e di proprietà dell’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25.000.
2. Il territorio della Riserva naturale speciale è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte – Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa.
ARTICOLO 3
(Finalità)
1. Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale sono individuate nell’ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell’articolo 1 della l.r. 12/1990 e negli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, in attuazione della quale il Sacro Monte di Oropa è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, nell’ambito del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, con decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO riunitosi a Parigi il 3 luglio 2003.
2. Il Comune di Biella e l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa operano per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e del suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future.
3. L’istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ha, in particolare, le seguenti finalità:
a) mantenere e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto;
b) garantire i necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico;
c) garantire il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell’area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi;
d) promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole:
1) che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale;
2) che garantiscono l’utilizzo ecosostenibile delle risorse;
3) che meglio si integrano e partecipano al processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica e alla definizione e al mantenimento di corridoi ecologici;
4) che contribuiscono allo sviluppo dell’eco-turismo;
e) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all’attuazione della direttiva 92/43/CEE), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
f) promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche inerenti l’area protetta;
g) assicurare la fruizione sociale dell’area della Riserva naturale speciale a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici;
h) sostenere iniziative di documentazione, promozione e fruizione turistica.
ARTICOLO 4
(Gestione)
1. Il Comune di Biella esercita le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 3.
2. Il Comune di Biella:
a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;
b) adotta il piano d’area;
c) attua, per quanto di competenza, il piano unitario di gestione;
d) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
3. Il Comune di Biella e l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipulano
una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 3.
4. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività, il Comune di Biella costituisce un comitato di coordinamento e di gestione in cui sono rappresentati il Comune stesso, l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Soprintendenza regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, l’Agenzia turistica locale biellese, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.
ARTICOLO 5
(Piano unitario di gestione)
1. Il piano unitario di gestione è lo strumento previsto dall’UNESCO e predisposto per la candidatura del sito Sacri monti del Piemonte e della Lombardia. Il piano definisce le modalità di una gestione organica ed unitaria del sito che garantisca il raggiungimento coerente degli obiettivi di tutela, di conservazione, di valorizzazione e di promozione socio-economica.
2. Il piano unitario di gestione definisce, in particolare, le azioni prioritarie, le strategie e gli strumenti operativi; la programmazione, la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle azioni poste in essere; le attività di monitoraggio e le competenze.
3. Il piano unitario di gestione è sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche interessate, dalle istituzioni religiose e dalle soprintendenze competenti per
territorio.
4. Il piano unitario di gestione è predisposto e aggiornato dal gruppo operativo di lavoro permanente costituito dai rappresentanti delle istituzioni che lo hanno sottoscritto.
ARTICOLO 6
(Norme di salvaguardia)
1. Nel territorio dell’area protetta trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di
cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell’area protetta è vietato:
a) aprire e coltivare nuove cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore oppure previste dal piano d’area;
b) aprire e gestire discariche.
2. La costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle
finalità istitutive dell’area protetta.
3. L’uso del suolo e l’edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d’area.
4. Le norme relative all’utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell’articolo 24 della l.r.
12/1990.
5. Per le specie faunistiche presenti nell’area protetta ed elencate nell’allegato D, lettera a), del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997 si applicano i divieti e le disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 del regolamento medesimo.
6. L’esercizio dell’attività venatoria all’interno dell’area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l’equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6.
7. L’utilizzo e la fruizione dell’area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell’articolo 28 della l.r. 12/1990.
ARTICOLO 7
(Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale è affidata:
a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Biella;
c) al Corpo forestale dello Stato;
d) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), previa convenzione con il Comune di Biella;
e) agli agenti di vigilanza di altre aree protette, previa convenzione con il Comune di Biella.
ARTICOLO 8
(Piano d’area)
1. La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è soggetta a piano d’area ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l’efficacia e le procedure di modifica.
2. Il piano d’area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
approvato con d.lgs 42/2004 e ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
3. Il piano d’area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra il Comune di Biella, l’Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la
Provincia di Biella e la Regione Piemonte.
4. Il piano d’area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell’area protetta, dal Comune di Biella, che lo trasmette alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull’albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
5. Il Comune di Biella esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell’elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l’elaborazione del Piano d’area definitivo.
6. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d’area al Consiglio regionale per l’approvazione.
(Omissis)
Autore:
Regione Piemonte
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Conservazione, Patrimonio culturale, Beni culturali, Santuari
Natura:
Legge regionale