Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Luglio 2006

Legge regionale 11 maggio 2006, n.11

Legge regionale 11 maggio 2006, n. 11: “Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile”.

(B.U. 24 maggio 2006, n. 7)

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalita’ della legge

1. La Regione Liguria valorizza il servizio civile, in applicazione degli articoli 2, 11, 52 e 117 della Costituzione, per garantire la promozione di comportamenti di impegno sociale non armato, quale espressione delle politiche di solidarieta’ sociale, in particolare al fine di:
a) valorizzare la cultura della pace, della non violenza e della solidarieta’, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, quali efficaci fattori di sviluppo armonico e
sostenibile della comunita’;
b) promuovere e sostenere il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona, con riferimento al mondo giovanile, per il raggiungimento di piu’ alti livelli di coscienza civica;
c) valorizzare e sviluppare il servizio civile, quale importante risorsa di progresso e partecipazione attiva alla vita della societa’, favorendo la dimensione comunitaria e la coesione sociale;
d) organizzare le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per i giovani con il concorso delle istituzioni ed enti facenti parte del sistema di servizio civile;
e) promuovere il senso di appartenenza alla comunita’ regionale, nazionale, europea ed internazionale;
f) valorizzare il terzo settore e l’economia solidale;
g) contribuire alla salvaguardia ed alla migliore fruibilita’ del patrimonio ambientale, forestale, storico, artistico e culturale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge da’ attuazione alla normativa statale vigente in materia di servizio civile
nazionale, in particolare alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell’Art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nonche’ alle relative disposizioni di attuazione, emanate, di concerto, dall’ufficio nazionale per il servizio civile (UNSC) e, per quanto di competenza, dalla Regione.
3. Al fine di sviluppare aspetti peculiari della realta’ ligure e di promuovere una piu’ larga partecipazione alle attivita’ di servizio civile, nonche’ forme innovative di tali attivita’, la presente legge disciplina altresi’ il servizio civile regionale, complementare a quello nazionale, nel rispetto delle competenze fissate dal sopraindicato Art. 117 della Costituzione.
4. Le attivita’ svolte ai sensi dei commi 2 e 3 costituiscono il sistema regionale del servizio civile, istituito quale strumento di integrazione delle stesse ai fini di un miglior coordinamento degli interventi e utilizzo delle risorse.

Art. 2.
Durata e soggetti

1. Il servizio civile nazionale di cui all’Art. 1, comma 2, ha la durata prevista dalla normativa nazionale in materia e cioe’ di complessivi dodici mesi, fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 77/2002.
2. Il servizio civile regionale di cui all’Art. 1, comma 3, ha durata variabile da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni, a seconda degli specifici progetti e tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali.
3. Costituiscono parte attiva del servizio civile nazionale, attuato a livello regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, la Regione e gli enti di servizio civile, iscritti all’albo regionale di cui all’Art. 5 ed operanti nel territorio regionale, sia in forma singola che associata.
4. In aggiunta ai soggetti indicati al comma 3, per quanto concerne il servizio civile regionale, costituiscono parte attiva del sistema gli istituti di istruzione e formazione e gli istituti preposti all’inclusione sociale nonche’ al recupero di individui soggetti a restrizione della liberta’ personale.

Art. 3.
Funzioni della Regione

1. La giunta regionale svolge le funzioni relative all’attuazione del sistema regionale del servizio civile di cui alla presente legge. In particolare, essa provvede:
a) alla tenuta ed all’aggiornamento dell’albo di cui all’Art. 5;
b) all’approvazione dei progetti di servizio civile di cui all’Art. 9;
c) all’approvazione degli schemi di contatto previsti dall’Art. 10, comma 6;
d) alla effettuazione delle attivita’ di monitoraggio, verifica e controllo sull’applicazione della presente legge e sull’attuazione dei progetti di servizio civile nonche’ all’organizzazione ed alla gestione del sistema informativo regionale sul servizio civile di cui all’Art. 13;
e) alla realizzazione delle attivita’ di promozione ed informazione, nonche’ alla predisposizione di adeguati strumenti di valorizzazione del servizio civile;
f) alla promozione di attivita’ formative sia per i giovani che per i soggetti responsabili e gli operatori di servizio civile;
g) alla predisposizione e diffusione di supporti e di materiale didattico-illustrativo per gli operatori degli enti;
h) al rilascio degli attestati di cui all’Art. 10, comma 8.
2. La giunta regionale esprime, inoltre, il parere relativo al procedimento di esame ed approvazione dei progetti di rilevanza nazionale di cui all’Art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 77/2002.

Art. 4.
Funzioni degli enti del sistema regionale del servizio civile

1. Gli enti di servizio civile iscritti alla seconda parte dell’albo regionale di cui all’Art. 5, sia in forma singola che associata, presentano e attuano i progetti di servizio civile regionale, collaborano e partecipano alle attivita’ di competenza regionale con le forme e modalita’ previste nel regolamento di attuazione della presente legge.
2. Gli istituti di istruzione e formazione, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, interventi di educazione civica, con particolare riferimento alla educazione alla mondialita’ ed alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi. 3. Gli istituti preposti alla inclusione sociale, nonche’ al recupero di individui soggetti a restrizione della liberta’ personale, possono proporre, in collaborazione con gli enti di cui al comma 1, attivita’ ed interventi nell’ambito di progetti di servizio civile finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.

Art. 5.
Albo regionale degli enti di servizio civile

1. E’ istituito presso la struttura regionale competente, l’albo regionale degli enti di servizio civile, suddiviso in due distinte parti, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio regionale che presentano o intendono presentare progetti ai sensi dell’Art. 9.
2. Alla prima parte dell’albo, istituita in adempimento dall’Art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002, relativa al servizio civile nazionale e suddivisa nelle previste sezioni, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonche’ le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all’albo nazionale e agli albi di altre regioni. Qualora un ente iscritto nell’albo nazionale abbia piu’ sedi locali nel territorio regionale, si procede ad un’unica iscrizione, con l’indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.
3. Alla seconda parte dell’albo, relativa al servizio civile regionale, sono iscritti i soggetti, aventi finalita’ non lucrative e coerenti con quelle della presente legge.
4. I requisiti e le modalita’ di iscrizione e di cancellazione, i criteri per la tenuta della parte dell’albo di cui al comma 3 nonche’ quelli per la verifica della permanenza dei requisiti sono stabiliti nel regolamento di attuazione.

Titolo II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 6.
Consulta regionale per il servizio civile

1. E’ istituita la consulta regionale per il servizio civile, organismo consultivo della giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge, che dura in carica fino al termine della legislatura.
2. La consulta regionale ha il compito di:
a) formulare proposte in ordine alla predisposizione del programma regionale triennale del servizio civile e del piano attuativo annuale, di cui all’Art. 8;
b) esprimere pareri e proposte anche per quanto attiene il servizio civile nazionale;
c) formulare proposte, in ordine al parere regionale sulla programmazione annuale del servizio civile, di cui all’Art. 4 del decreto legislativo n. 77/2002;
d) fornire supporto ai fini dell’approvazione dei progetti di servizio civile.
3. La consulta e’ nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed e’ composta da:
a) l’assessore competente, o suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente della struttura regionale preposta per materia;
c) due rappresentanti degli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale;
d) un rappresentante dell’associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
e) un rappresentante dell’unione regionale province liguri (URPL);
f) un rappresentante delle associazioni dei volontari in servizio civile, attive nel territorio regionale;
g) un rappresentante del forum regionale del terzo settore;
h) un rappresentante dell’Universita’ degli studi di Genova;
i) un rappresentante dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria;
j) due rappresentanti di coordinamento regionale degli enti di servizio civile, riconosciuti dalla Regione.
4. Le modalita’ di funzionamento della consulta sono stabilite dalla giunta regionale con proprio provvedimento.
5. In relazione alle tematiche trattate, possono partecipare alle riunioni della consulta i dirigenti delle strutture regionali interessate.
6. Ai componenti della consulta sono corrisposti i compensi previsti alla tabella A della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25, (nuova disciplina dei compensi ai componenti dei collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.
Conferenza regionale per il servizio civile

1. E’ istituita la conferenza regionale per il servizio civile, convocata dalla Regione ogni tre anni, alla quale possono partecipare gli enti iscritti all’albo regionale di cui all’Art. 5, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l’Universita’ degli studi, gli enti dell’associazionismo giovanile, i giovani in servizio civile e le loro associazioni, i coordinamenti regionale e provinciali degli
enti di servizio civile e l’UNSC.
2. La conferenza regionale costituisce una sede di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile, nonche’ di verifica sull’applicazione delle norme della presente legge.

Art. 8.
Programmazione regionale per il servizio civile

1. Il programma per il servizio civile regionale e’ approvato, ogni tre anni, dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenuto conto delle proposte della consulta regionale per il servizio civile.
2. Il programma contiene gli indirizzi e le attivita’ che la Regione intende realizzare nel triennio e, in particolare, individua:
a) gli obiettivi da perseguire, le priorita’, i settori di intervento, i tempi e le modalita’ di attuazione;
b) le priorita’, le condizioni ed i criteri generali di ammissione ed approvazione dei progetti e i criteri per assegnare le risorse finanziarie stanziate dalla Regione, nonche’ le modalita’ di rendicontazione;
c) le disposizioni atte a verificare sia lo svolgimento e la qualita’ delle attivita’ sia l’effettivo raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento a quelli previsti nei progetti;
d) i criteri di ammissione dei giovani ai progetti di servizio civile regionale, finalizzati a consentire la massima partecipazione;
e) le azioni formative, informative, di promozione e di sensibilizzazione per le attivita’ regionali, con le relative modalita’ di diffusione sul territorio, da attuarsi anche attraverso il sistema informativo regionale di cui all’Art. 13;
f) i programmi formativi e di aggiornamento per i soggetti responsabili del servizio civile, nel rispetto della titolarita’ dell’attivita’ formativa degli enti di servizio civile iscritti nell’albo regionale, nonche’ gli indirizzi e le azioni formative in preparazione al servizio civile per i giovani.
3. Al termine di ogni triennio, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione sui risultati ottenuti.
4. La giunta regionale approva ogni anno il piano regionale per il servizio civile, attuativo degli indirizzi del programma regionale di cui al comma 1, mediante il quale viene stabilito, in particolare, l’utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio.

Art. 9.
Progetti di servizio civile

1. Il servizio civile e’ prestato nell’ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell’albo regionale di cui all’Art. 5 in conformita’ a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e dal presente Art. per il servizio civile regionale.
2. La giunta regionale, avvalendosi della collaborazione della consulta regionale di cui all’Art. 6 e sulla base dei criteri e delle modalita’ stabiliti nella legislazione statale e di quelli individuati nel programma regionale per il servizio civile, approva i progetti presentati dagli enti iscritti nell’albo regionale e provvede, altresi’, alla comunicazione di cui all’Art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 77/2002, relativa ai progetti presentati nell’ambito del servizio civile nazionale.
3. I progetti da realizzare nell’ambito del servizio civile regionale indicano:
a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalita’ per realizzarli, con specifico riferimento ai settori di intervento innovativo di cui all’Art. 8, comma 2, lettera a);
b) il numero dei giovani che si intendono impiegare, precisando la presenza dei requisiti di idoneita’ per l’ammissione al servizio;
c) la durata del servizio, compresa in un periodo rientrante dei limiti minimi e massimi indicati nell’Art. 2, comma 2;
d) l’attivita’ di formazione prevista, nonche’ i criteri e le modalita’ di selezione degli aspiranti nonche’ l’orario di svolgimento del servizio.
4. Costituisce condizione pregiudiziale per il finanziamento dei progetti, l’esistenza di una copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilita’ civile, relativamente all’espletamento delle attivita’ previste da parte dei giovani in servizio civile.
5. Alla conclusione dei progetti, gli enti iscritti nell’albo regionale inviano alla Regione una relazione sull’attivita’ svolta, con particolare riferimento ai risultati raggiunti nonche’ alla percentuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato.

Art. 10.
Selezione degli aspiranti e contratti

1. I soggetti proponenti i progetti, presentati ai sensi dell’Art. 4 e approvati dalla giunta regionale, provvedono, ove previsto, alla selezione dei giovani, sulla base di un bando emanato dalla Regione.
2. Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio regionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano i requisiti richiesti dalla normativa statale vigente.
3. Sono ammessi al servizio civile regionale i giovani, senza distinzione di sesso, residenti nel territorio regionale o che vi abbiano domicilio per motivi di studio, i quali, sulla base di progetti di servizio civile regionale, abbiano, alla data di presentazione della domanda:
a) tra i sedici ed i diciotto anni, con modalita’ di svolgimento, attestazione e valorizzazione nell’ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di istruzione o formazione, in accordo con l’ufficio scolastico regionale;
b) tra i diciotto ed i ventinove anni.
4. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono presentate dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), e redatte sulla base degli schemi predisposti dalla Regione, agli enti di cui all’Art. 4, comma 1.
5. Non possono presentare la domanda di ammissione al servizio civile regionale, sia i giovani che abbiano in corso con l’ente di servizio civile un rapporto di lavoro, sia i giovani i quali abbiano gia’ prestato servizio civile nazionale o regionale.
6. I contratti per lo svolgimento delle attivita’ del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla Regione. Gli enti e le organizzazioni di servizio civile possono proporre variazioni riguardo allo schema di contratto. Le variazioni di natura sostanziale sono soggette all’approvazione della giunta regionale. La conformita’ del contratto e’ condizione essenziale per la concessione dei benefici regionali previsti.
7. I contratti di cui al comma 6 devono prevedere il trattamento giuridico, i compensi ed i riconoscimenti di cui all’Art. 12. Nei contratti, inoltre, sono stabiliti sia la durata che le modalita’ di svolgimento del servizio, anche in riferimento all’articolazione dell’orario, coerentemente con quanto indicato nel rispettivo progetto.
8. La Regione rilascia, al termine della prestazione di servizio civile, gli attestati di partecipazione.

Art. 11.
Sostegno e contributi ai progetti di servizio civile

1. La quota regionale del fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’Art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 77/2002, e’ utilizzata, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalle relative disposizioni di attuazione, esclusivamente per il finanziamento delle attivita’ di formazione e di informazione relative al servizio civile nazionale.
2. La Regione finanzia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e secondo i criteri di cui al programma regionale per il servizio civile, i progetti di servizio civile regionale, realizzati da enti
iscritti all’albo regionale di cui all’Art. 5, comma 3.
3. La Regione riconosce agli enti di servizio civile nazionale, impegnati nei progetti di loro pertinenza, le somme dovute a titolo di rimborso dei costi di formazione, nei limiti della quota regionale del fondo per il servizio civile nazionale nonche’ di quelli per l’attuazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all’Art. 1, comma 3, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 12.
Compensi e riconoscimenti

1. Il compenso ai giovani impegnati nei progetti di servizio civile nazionale viene riconosciuto ed erogato dall’UNSC nelle forme previste dal decreto legislativo n. 77/2002 e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. La Regione riconosce per i giovani, di cui all’Art. 10, comma 3, lettera b) ed ai soggetti di cui all’Art. 4, commi 2 e 3, in relazione alle attivita’ svolte nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, il compenso previsto nel piano regionale annuale, da corrispondersi secondo le indicazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all’Art. 4, comma 1.
3. In conformita’ a quanto stabilito dall’Art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 77/2002, l’attivita’ svolta nell’ambito dei progetti di servizio civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, il compenso per il servizio civile non ha natura retributiva.
4. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, per un periodo non inferiore ai sei mesi, e’ valutato nei pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’assunzione nei ruoli del settore regionale allargato, con le stesse modalita’ e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
5. A favore dei giovani impegnati nel servizio civile regionale, il piano regionale annuale puo’ prevedere agevolazioni nella fruizione di servizi.
6. La giunta regionale, attraverso opportune intese con l’universita’, puo’ riconoscere le competenze dei partecipanti ai progetti di servizio civile regionale e definire i crediti spendibili
in percorsi formativi superiori.
7. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, riduzioni o esenzioni sui tributi locali a favore degli enti di servizio civile iscritti all’albo regionale.

Art. 13.
Sistema informativo regionale

1. La Regione, anche ai fini dell’informazione e della promozione del servizio civile, istituisce e cura la gestione di un sistema informativo telematico, nell’ambito del sistema informativo regionale, di supporto al funzionamento del sistema regionale del servizio civile.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 si avvale dei dati ed informazioni derivanti dall’attivita’ di monitoraggio e di analisi dei progetti di servizio civile svolti nel territorio regionale.
3. Le attivita’ e gli obiettivi del sistema informativo regionale sono definiti nell’ambito del programma regionale di cui all’Art. 8.

Art. 14.
Monitoraggio e controllo dei progetti di servizio civile

1. I giovani che operano in progetti di servizio civile non possono essere impiegati in sostituzione di personale ai fini del normale svolgimento delle attivita’ istituzionali dell’ente presso cui prestano servizio.
2. La Regione, avvalendosi anche delle valutazioni della consulta regionale di cui all’Art. 6, verifica l’andamento ed i risultati raggiunti dai progetti di servizio civile, anche al fine della formulazione del piano regionale annuale.
3. Nel caso di violazione alla normativa nazionale e regionale da parte degli enti iscritti nell’albo regionale, anche con riferimento alla attuazione dei progetti, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15.
Formazione del giovani al servizio civile

1. La formazione ai giovani destinatari del servizio civile nazionale, viene attuata secondo quanto previsto dall’Art. 11 del decreto legislativo n. 77/2002.
2. La formazione ai giovani del servizio civile regionale, viene attuata secondo quanto previsto dalla programmazione regionale, di cui all’Art. 8 della presente legge.
3. Alle iniziative di formazione generale e di addestramento specifico, promosse dalla Regione, in coordinamento con le province, provvedono gli enti iscritti nell’albo regionale, singoli od associati, ovvero i loro coordinamenti regionale e provinciali, anche in convenzione con istituti di istruzione, enti di formazione accreditati ed universita’.

Art. 16.
Formazione ed aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile

1. La Regione sostiene la formazione e l’aggiornamento dei soggetti e degli operatori responsabili di servizio civile degli enti iscritti all’albo regionale, sulla base della programmazione regionale, anche in collaborazione con l’UNSC.
2. Negli atti di programmazione regionale sono individuati i soggetti e gli operatori legittimati a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento dei responsabili di servizio civile.
3. Al termine dei percorsi formativi, ai partecipanti viene rilasciata, previo superamento di un esame finale, certificazione di competenza, secondo le modalita’ previste dalla normativa regionale in materia di formazione professionale.

Art. 17.
Coordinamento regionale e provinciale degli enti di servizio civile

1. La Regione, anche per il tramite e con la partecipazione delle province, promuove, sostiene e valorizza i coordinamenti regionale e provinciali degli enti di servizio civile operanti sul territorio regionale, anche allo scopo di garantire il migliore raccordo ed integrazione tra le distinte esperienze di servizio civile nazionale e di servizio civile regionale attuate sul territorio regionale.
2. I coordinamenti regionale e provinciale degli enti di servizio civile non possono sostituire, nella titolarita’ dei progetti o delle convenzioni, gli enti di servizio civile o le loro forme associate.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.
Norme di prima applicazione

1. Il regolamento di attuazione di cui all’Art. 4, comma 1, e’ approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono avviate le procedure per la nomina della consulta di cui all’Art. 6.

Art. 19.
Norma transitoria

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinati secondo la normativa vigente al momento dell’avvio degli stessi.

Art. 20.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006:
a) prelevamento di Euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall’U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;
b) aumento di Euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 10.105 «Azioni a favore di associazioni ed enti operanti in campo sociale».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 (Consulta regionale per il servizio civile) e 13 (Sistema informativo regionale) si provvede con gli stanziamenti iscritti rispettivamente alla U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» e alla U.P.B. 18.104 «Spesa per il sistema informativo regionale policentrico» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 21.
Abrogazione

1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge e’ abrogata la legge regionale 24 novembre 1997, n. 46, (interventi in materia di servizio civile) e successive modificazioni.