Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 24 Marzo 2006

Sentenza 17 febbraio 2006, n.116

Corte d’appello di Bari – Sezione famiglia civile. Sentenza n. 116 del 17 febbraio 2006: “Matrimonio concordatario ed esclusione dell’indissolubilità del vincolo”.

La Corte d’appello di Bari – sezione famiglia civile – composta dai magistrati:

Dott. Vito Marino Caferra – Pres. Rel.
Dott. Cesaria Carone – Consigliere
Dott. Vito Scalera – Consigliere

Ha emesso la seguente

SENTENZA N. 116/2006

Nella causa civile in primo grado per delibazione sentenza ecclesiastica, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d’ordine 440 dell’anno 2005 su ricorso

Proposto da

P.N., elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio degli Avv.ti Luigi e Raffaele Coppola, dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell’atto di citazione

– ricorrente

CONTRO

M.L., elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell’Avv. Vito Antonio Giannini, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

– resistente

con l’intervento del procuratore Generale nella persona del dott. Saverio Nunziante.

Riservata per la decisione all’udienza del 10.2.2006 sulle seguenti conclusioni dei procuratori delle parti e del P.G.
Conclusioni del ricorrente: accogliersi la domanda, con la condanna della parte soccombente in favore dei procuratori anticipatari.

Conclusioni della resistente: rigettarsi la domanda con il favore delle spese.
Conclusioni del P.G.: dichiararsi l’efficacia nel territorio dello Stato della sentenza ecclesiastica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11.2.2003, il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese dichiarava la nullità del matrimonio concordatario celebrato in C. il 30.6.1993 fra P.N. e M.L. per esclusione dell’indissolubilità nell’attore, e tale pronunzia veniva ratificata dal Tribunale ecclesiastico beneventano di appello con decisione del 24.9.2003 e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura apostolica in data 14.12.2004, previa verifica dell’osservanza delle norme di diritto canonico ai sensi dell’art. 8, n. 2, dell’Accordo di modifica del Concordato lateranense del 18.2.1984 (reso esecutivo con l. 25.3.1985 n. 121).

Con atto di citazione notificato in data 23.2.2005, P.N. chiedeva a questa Corte di dichiarare efficace, anche agli effetti civili, la suindicata sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio.

Il P.G. intervenuto dichiarava di non opporsi all’accoglimento della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta si opponeva alla domanda deducendo il contrasto della delibando pronunzia di nullità con il principio di ordine pubblico dell’ordinamento italiano (sotto il profilo della buona fede e dell’affidamento incolpevole); quindi, all’udienza del 10.2.2006, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni su trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte rileva che non osta alla richiesta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale la pendenza tra le parti del giudizio di separazione personale, promosso con ricorso del 6.12.2005 da M. L. innanzi al Tribunale civile di Bari.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Va infatti rilevato che indubbia appare la competenza dell’adito Tribunale ecclesiastico a pronunciarsi secondo le norme del diritto canonico sul matrimonio in questione. Esso, infatti, venne celebrato in base alle norme concordatarie e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di C..

Inoltre, dall’attestazione del Tribunale della Segnatura risulta il rispetto delle norme di diritto canonico.
Innanzi al Tribunale ecclesiastico, poi, fu rispettato il principio del contraddittorio ed entrambe le parti ebbero la possibilità di svolgere le loro difese.

Va rilevato altresì che la sentenza conclusiva del giudizio ecclesiastico (il cui esame nel merito è precluso in questa sede) ha acquistato autorità di giudicato con il decreto di esecutività da parte del supremo organo ecclesiastico di controllo. La stessa non contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, in particolare sotto il profilo della buona fede e dell’affidamento incolpevole (mancano sul punto idonei elementi di prova che incombeva alla convenuta fornire), ovvero ai principi essenziali ai quali si ispira il nostro ordinamento statale.

Ricorrono equi motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

(Omissis)

Così deciso a Bari, addì 13 febbraio 2006, nella camera di consiglio della sezione famiglia della corte d’appello.