Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Marzo 2006

Sentenza 16 gennaio 2006, n.2412

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria. Sentenza n. 2412/2006.

(Presidente: G. Paolini; Relatore: R. Botta)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne la dichiarazione per INVIM straordinaria relativamente all’anno 1991 presentata dalla parte ricorrente a fini cautelativi e senza effettuare alcun versamento, mentre l’imposta era ritenuta come dovuta dall’Ufficio del registro.

Di qui l’impugnazione da parte della Comunità ebraica che assumeva di essere esente a norma dell’ art. 25, comma 2, DPR n. 643/1972, trattandosi di immobili locati a terzi le cui rendite erano, tuttavia, destinate al perseguimento dei fini sociali e quindi all’esercizio della propria attività istituzionale.

Il ricorso era rigettato in primo e in secondo grado, con sentenza avverso la quale la Comunità Ebraica di Roma propone ricorso per cassazione con un unico motivo, che illustra anche con memoria.

Gli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, la Comunità ebraica di Roma chiede l’applicazione dello ius superveniens costituito dall’art. 33, comma 10, Legge 23 dic. 2000, n. 38, ulteriormente modificato dall’art. 2, comma 5, Legge 2 apr. 2001, n. 136.

La norma nella sua formulazione definitiva espressa con la citata modifica apportata dalla Legge n. 136/2001 ha il seguente tenore: sono esenti dall’imposta di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 sett. 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulative dallo Stato ai sensi dell’art. 8 della Costituzione.

Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

Alla luce di tale disposizione tenuto conto: della chiara applicazione retroattiva della norma citata per espressa scelta del legislatore; della circostanza che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso riconosciuto in base ad una legge attuativa di intesa ex art. 8 Cost.: precisamente in base all’art. 18, comma 3, Legge n. 101/1989, a norma del quale le Comunità israelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova e Verona conservano la personalità giuridica e l’assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità Ebraiche; del fatto che, nel caso di specie, non è stato effettuato alcun pagamento di imposta; deve ritenersi che spetti alla Comunità ebraica di Roma l’esenzione dall’INVIM periodica (e quindi anche dall’INVIM straordinaria, la quale, non è dovuta dai soggetti esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del DPR n. 643/1972.

Lo ius superveniens costituito dall’art. 33, comma 10, Legge 23 dic. 2000, n. 38, come modificato dall’art. 2, comma 5, Legge 2 apr. 2001, n. 136, certamente applicabile nel presente giudizio non essendosi formato alcun giudicato sul diritto all’esenzione dall’imposta rivendicato dalla Comunità Ebraica di Roma fin dal primo grado.

Si tratta per di più di una disposizione che trova la propria ratio ispiratrice nella volontà del legislatore di ricondurre a conformità costituzionale un sistema di esenzione al quale si imputava, da parte di molti, di privilegiare i soli enti riferibili alla Chiesa Cattolica, in contraddizione con i principi di uguaglianza e libertà sanciti dagli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.

Il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Ricorrendone le condizionala causa può essere decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario della Comunità Ebraica di Roma e annullando l’atto impositivo impugnato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’atto impositivo impugnato.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Roma, 16 gen. 2006.

Depositata in Cancelleria il 3 febbraio 2006.