Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 7 Dicembre 2004

Intesa 11 giugno 1997

Regione Sicilia – Regione Ecclesiastica Sicilia: “Intesa tra l’Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”, 11 giugno 1997.

L’Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione e il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia,

premesso

che l’ingente quantità e l’altissima qualità dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni Ecclesiastiche nell’ambito della Regione Siciliana sono strettamente interconnessi con la storia, la tradizione e la cultura di Sicilia costituendo patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica della Regione e in essa dello Stato e della Chiesa per l’Europa e per il mondo

ritenuta

la necessità di collaborare nel rispettivo ordine per la tutela di un tale patrimonio storico artistico favorendo, sviluppando e intensificando la salvaguardia, al valorizzione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli Enti e alle Istituzioni Ecclesiastiche della Regione

visti

i DPR 635 e 637 del 30.8.75 con i quali in attuazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana, sono trasferite alla Regione Siciliana le competenze in materia di Accademie e Biblioteche, Antichità e Belle Arti con la conseguente adozione degli atti derivati dalla L. 1.6.39 n. 1089 e successive modifiche e integrazioni

vista

l’ Intesa del 13.9.96 tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti e Istituzioni Ecclesiastiche, nel cui art. 8 si concorda che le disposizioni in essa stabilite possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli Enti Ecclesiastici

convengono:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, ciascuno raccordandosi debitamente ai propri organismi, supra nazionali, nazionali e locali, di controllo e di consultazione e nell’ambito delle proprie competenze:

1) a livello regionale:

a) l’Assessore Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione; il Presidente della Regione Ecclesiastica Sicilia.

b) il Direttore Regionale dell’Assessorato dei Beni culturali e ambientali; il Vescovo Presidente della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e il Direttore della
medesima consulta.

2) a livello locale:

i Soprintendenti e i Direttori di Sezione delle Soprintendenze ciascuno secondo la propria competenza settoriale: i Vescovi diocesani o i loro Delegati o i Delegati degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica e loro articolazioni, componenti della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici, ciascuno per l’ambito della propria competenza locale.

Per i beni culturali oggetto della presente Intesa e per l’attuazione di tutte e singole le
sue disposizioni è esclusa ogni altra competenza di soggetti dell’una o dell’altra parte.

Art. 2.

Ai fini della presente Intesa gli organi regionali o locali di entrambe le parti definiscono di comune accordo i programmi annuali e pluriennali d’intervento per i beni culturali, informandosi reciprocamente dei rispettivi piani di spesa, secondo parametri di (in ordine decrescente):

urgenza per la conservazione dei beni
importanza qualitativa dei beni
prosecuzione e conclusione di lavori iniziati
quantità di beni nel territorio diocesano in rapporto alla quantità dei beni nel territorio regionale.

Art. 3.

Ogni competenza circa la collaborazione riguardo alle Cattedrali, agli Episcopi, ai Musei dell’Opera e Diocesani, ai monumenti e alle opere di peculiare interesse supra locale compete agli organi di livello regionale integrati dagli organi di livello locale di volta in volta interessati. Entro un anno dalla presente Intesa le parti stabiliranno l’elenco particolaregglato di tutti codesti monumenti e opere peculiari.

Art. 4.

1. I programmi operativi e i progetti circa i beni culturali ecclesiastici sono presentati agli organi regionali e locali soltanto dal Vescovo della Diocesi nella quale l’edificio o l’opera è ubicato, con dichiarazione delle eventuali approvazioni o consultazioni richieste dalle disposizioni canoniche, statali o regionali vigenti.

2. I programmi operativi e i progetti circa i beni culturali ecclesiastici presentati dalle Soprintendenze per i Beni Culturali e Ambientali, devono essere accettati, per gli aspetti di culto dagli Enti e Istituzioni Ecclesiastiche cui appartengono.

3. I programmi operativi e i progetti circa beni cultuali di interesse religioso non appartenenti ad Enti e Istituzioni Ecclesiastici ma attualmente in uso per il culto sono presentati agli organismi regionali o locali dai soggettti legalmente titolari dei medesimi con dichiarazione della autorizzazione del Vescovo Diocesano relativamente all’ambito dell’interesse religioso e del culto.

Art. 5.

Le Fabbricerie potranno curare direttamente l’esecuzione dei progetti comunque finanziati dalla Regione, mediante i rispettivi rappresentanti legali in qualità di “funzionari delegati” previo accordo delle parti. Con le stesse modalità del precedente comma, potranno provvedere gli Enti e le Istituzioni Ecclesiastiche civilmente riconoscluti e provvisti di loro uffici tecnici.

PER LA SALVAGUARDIA

Art. 6.

Entro due anni dalla presente Intesa le parti predisporranno un programma di interventi per la sicurezza degli edifici e delle opere liberamente accessibili a studiosi, visitatori e turisti, compresi musei, archivi e biblioteche che preveda:

l’utilizzazione di prsonale di custodia per la salvaguardia, il godimento e la valorizzazione dei beni;
l’installazione di sistemi d’allarme per le opere a rischio.

Art. 7.

Di comune accordo al livello regionale e di comune accordo al livello locale, entro due anni dalla presente Intesa si stabilirà un programma per la catalogazione del patrimonio storico artistico ecclesiastico, e per una previa campagna fotografica il relativo piano di spesa, l’ordine, le tipologie, le priorità della schedatura, le integrazioni ecclesiastiche alla scheda nazionale e regionale; la costituzione delle fototeche e dell’informatizzazione diocesana; i criteri di affidamento della schedatura; la scelta, la formazione e l’informazione ecclesiale degli schedatori; e quant’altro è necessario o utile alla soddisfacente riuscita del programma stabilito di comune accordo.

I beni per i quali occorrono misure di sicurezza saranno schedati soltanto successivamente alla provvisione occorrente.
Per motivi circostanziali la catalogazione di certi beni sarà condizionata ad opportune garanzie di riservatezza o di segretezza.

Art. 8.

Gli Enti e le Istituzioni Ecclesiastiche a cui i beni appartengono ne garantiscono la manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria che non coinvolge alcun aspetto restaurativo, può essere curata direttamente dall’Ente o dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i beni appartengono. Gli interventi necessari dovranno essere comunicati alla soprintendenza competente per gli adempimenti necessari ai sensi della L. 1089/39. La Soprintendenza competente, entro e non oltre trenta giorni, provvederà ad esprimere il proprio avviso.

Art. 9.

1. I progetti di restauro o adeguamento sono concordati al livello regionale o al livello locale per quanto attiene:

a) la designazione dei progettisti, in modo da assicurarne ad entrambe le parti la professionalità e la specificità professionale;

b) la interpretazione e l’applicazione sia della filosofia e delle modalità di restauro sia della teologia e delle normative di interesse religioso e di culto, nel quadro delle interpretazioni e applicazioni accreditate quanto al restauro e quanto all’interesse
religioso e al culto;

c) il tempo di esecuzione dei lavori.

2. La Regione Siciliana si impegna a presentare un disegno di legge per l’adeguamento della propria normativa in modo da garantire l’aggiudicazione degli appalti di restauro a imprese specificamente adeguate a tali particcalri lavori.

Art. 10.

La Regione si impegna altresì a verificare la praticabilità e a proporre opportunamente nelle sedi competenti un’ipotesi di ricomposizione unitaria dei beni che con criteri inaccettabili dalla nostra attuale cultura sono stati smembrati o dislocati con perdita della loro idoneità o distorsione dalle loro finalità costitutive.

Art. 11.

Per il caso di legittima cessione della proprietà di beni mobili, la Regione Ecclesiastica si adopera alla istituzione di una Banca delle Opere che assuma e custodisca tali beni al fine di trasferirli ad altri che li mantengano nel loro uso proprio.

Art. 12.

Nel caso di cambiamento dell’uso religioso o di culto o di cessione della proprietà a terzi, la Regione Ecclesiastica offre alla Regione Siciliana il diritto di prelazione e la Regione eventualmente si impegna ad osservarne la preclusione agli usi disdicevoli con la identità nativa dei beni, che saranno indicati dalla medesima Regione Ecclesiastica.

PER LA VALORIZZAZIONE

Art. 13.

La regione Siciliana riconosce il libero uso dei beni culturali di interesse religioso, coerente con la loro identità e compatibile con il loro stato di conservazione, da parte degli Enti e istituzioni Ecclesiastiche a cui appartengono; essa procederà all’adeguamento delle norme legislative che eventualmente discordassero da quest’uso in quei limiti.

La Regione Ecclesiastica conferma l’uso subordinato dei medesimi beni per scopi culturali non difformi dalla loro identità e non rischiosi per la loro salvaguardia, da parte di terzi che accettano le norme stabilite dalla Autorità Ecclesiastica e le condizioni dettate dalle Autorità dello Stato e della Regione preposte alla tutela.

Art. 14.

Per l’ottimale valorizzazione del patrimonio storico artistico le parti dell’Intesa auspicano l’istituzione e la promozione di Musei dei beni culturali ecclesiastici secondo la tipologia di:

1) Musei dell’Opera: uno per ogni Cattedrale e, all’occorrenza, per ogni edificio monumentale di culto con peculiare interesse supra locale, recensito nell’elenco di cui all’art. 3, allo scopo dell’apprezzamento nella dinamica storica dell’opera, con cui fanno tutt’uno, e delle simbiosi che occorrerebbero con l’opera stessa dei beni in essi custoditi;

2) Musei diocesani, uno per ogni Diocesi, allo scopo di organizzare unitariamente i beni diffusi nei musei e tesori del terrritorio diocesano, che normalmente coincide con territorio culturale omogeneo, escludendo la raccolta in unico luogo dei beni diocesani distaccati dalle loro situazioni native eccetto il caso di ultima ratio.

Art. 15.

Ugualmente per l’ottimale valorizzazione del patrimonio storico artistico di interesse religioso, a chiunque i beni appartengano, le parti dell’Intesa mirano alla istituzione o alla organizzazione di un Centro di Studi Superiori da offrire a critici e interpreti, studiosi e operatori, e quant’altri interessati, per la formazione e l’informazione riguardo alla peculiare identità di tali beni culturali.

PER IL GODIMENTO

Art. 16.

Di comune accordo a livello regionale e di comune accordo a livello locale si stabiliscono itinerari nel territorio regionale e percorsi negli edifici di culto per visite guidate alla comprensione della peculiare identità dei beni culturali di interesse religioso e se ne stabiliscono calendario e orario compatibili con il primario uso di culto.

Art. 17.

Si stabiliscono similmente calendario, orario e prezzo degli eventuali biglietti d’ingresso per i musei, gli archivi e le biblioteche.

Art. 18.

La Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica promuovono pubblicazioni a stampa e con gli altri mezzi tecnici per la più larga conoscenza dei beni culturali d’interesse religioso nella loro peculiare identità.

Allo stesso scopo, compatibilmente al primario uso di culto, condizionatamente alla scientificità e serietà delle iniziative e alla salvaguardia dei beni, la Regione Ecclesiastica favorisce il prestito di opere appartenenti agli Enti e alle Istituzioni Ecclesiastiche per mostre e attività similari che contribuiscono alla comprensione della loro peculiare identità; la Regione Siciliana ne sostiene mostre e attività similari nell’ambito del contesto ecclesiale che ne è l’ambiente proprio.