Sentenza 09 novembre 2005, n.40799
Corte di Cassazione. Sezione II Penale. Sentenza 9 novembre 2005, n. 40799: “Pratiche magiche e reato di truffa”.
(Omissis)
Svolgimento del processo
Con sentenza del Tribunale di Terni del 17.12.2003 M. U. era assolto dall’imputazione di truffa ai danni di G. A. per la somma di L.. 49.850.000, ai sensi dell’art. 530, 2 comma, c.p.p. perchè il fatto non costituisce reato. Il M. era stato imputato del reato di truffa con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 per avere, in concorso con S. P., con raggiri consistiti nell’assicurare l’esistenza di rituali idonei a risolvere i problemi sentimentali di G. A., presentandogli anche una precedente cliente i cui problemi sarebbero stati positivamente risolti, indotto in errore il G. circa l’effettiva validità di dette procedure, procurandosi l’ingiusto profitto di L. 49.850.000 con pari danno del G., essendo contestata al M. la recidiva reiterata infraquinquennale.
In Terni fino all’aprile 1998.
Riteneva il Tribunale che il contratto concluso inter partes dovesse ritenersi illecito e non rientrasse nell’ambito di operatività dell’art. 640 c.p.: osservava che il G. aveva inteso perseguire un fine abietto e nel contempo illecito, al fine di coartare la volontà di una donna estranea ed inconsapevole ad intrattenere rapporti sessuali con lui.
La Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata il 7.2.2005, riteneva che non fosse accettabile la premessa su cui si fondava il giudizio di primo grado, secondo cui tutte le volte in cui il soggetto passivo di un reato persegua fini illeciti la fattispecie debba esulare dal reato, avendo il legislatore previsto la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 5 c.p. o l’aggravante speciale del fatto commesso per far esonerare qualcuno dal servizio militare.
Affermava la Corte il principio secondo cui fosse da disattendere la tesi giuridica del primo giudice e si dovesse affermare che il reato di truffa sussistesse anche se il soggetto passivo avesse agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, non venendo meno l’ingiustizia del profitto e l’altruità del danno, nè l’esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che rappresentano l’oggettività giuridica del reato (Cass. n. 10792 del 16.2.2002 rv 218673): la norma punisce la condotta antigiuridica del truffatore e non le intenzioni del truffato, spesso difficilmente percepibili. Affermava quindi la ricorrenza del reato di truffa e dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p. e condannava M. U. alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione ed e. 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. Condannava l’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che liquidava in via equitativa e definitiva in e. 32.000,00 e alle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate per i due gradi in e. 2.000,00 complessivi, oltre spese forfettarie ed oneri di legge. Con ricorso proposto il 20.4.2005, M. U., nominando proprio difensore di fiducia avanti alla Corte di Cassazione l’Avv. Claudio Vitelli del Foro di Roma, impugnava la pronuncia d’appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All’udienza del 6 luglio 2005 il giudizio veniva rinviato per mancanza di prova in ordine alla comunicazione dell’udienza al difensore di fiducia dell’imputato. All’udienza odierna del 23 settembre 2005 hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione, nella quale il P.G. ed il difensore dell’imputato hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo.
Motivi della decisione
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado M. U. ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 640 c.p., l’insussistenza del reato ed il difetto assoluto di motivazione, per non avere la Corte d’appello esaminato il profilo dei raggiri che avrebbero indotto in errore la parte lesa convincendola a versare al “mago” quanto da questi richiesto. Non vi è agli atti alcuna prova della circostanza che il M. avrebbe assicurato al G. l’esistenza di rituali in grado di soddisfare le sue aspettative, avendo la Corte ritenuto “scontato” tale assunto.
Sostiene poi il ricorrente come non sia condivisibile la tesi secondo cui qualsiasi pratica magica a pagamento concretizzerebbe il reato di truffa: quasi tutte le religioni hanno un fondamento che può definirsi “magico”, essendo lecito e possibile credere nell’esistenza della magia. La Chiesa Cattolica vieta pratiche magiche proprio nella convinzione che esse possano avere una qualche reale efficacia magari sotto l’influsso del demonio.
Le pratiche magiche lo diventano se vi sia stata induzione in errore della parte lesa, mediante artifici e raggiri ulteriori rispetto alla pratica della magia vera e propria, trovandosi la parte lesa in stato di incapacità. Non può ritenersi tale il fatto che il mago venga pagato per le sue prestazioni in quanto ciò attiene alla libera disponibilità delle parti; tale pratica non può essere sindacata dallo Stato a meno che il soggetto non sia incapace di intendere e volere. Nè il c.d. dolus bonus, cioè l’esaltazione del proprio “prodotto”, può definirsi raggiro od artificio in assenza di ulteriori fatti specifici che tendano a tutelare una falsa apparenza della realtà.
Non essendo agli atti alcuna prova della incapacità neppure temporanea della parte lesa, il contratto posto in essere fra questa ed il mago non può in nessun caso concretizzare il reato di truffa. Ritiene questa Corte che debba essere escluso che per configurare gli estremi del reato di truffa sia necessario che la parte lesa si trovi in stato di incapacità di intendere e volere. Tale situazione, connotata dall’abuso della medesima da parte dell’autore del fatto reato, rappresenta elemento costitutivo del reato di circonvenzione di incapace, ma non di quello di truffa. Al contrario quest’ultimo è caratterizzato proprio dalla messa in atto da parte dell’agente di artifici e raggiri idonei all’induzione in errore di persona di normale capacità di intendere e volere. E’ poi circostanza che può agevolare l’esecuzione della truffa ed il successo della stessa la particolare condizione della vittima, determinata da una sua fragilità di fondo, quale l’essere particolarmente indifesa o esposta o di ridotto livello culturale (in tal senso sent. 14.4.03, Montechiaro, rv. 225872; 19.3.03, Mangerotti; 21.5.92, Mucci ed al., rv. 192506), dovendo tuttavia essere escluso che tale menomazione della parte lesa sia elemento indispensabile per la configurazione della truffa.
Si deve aver presente che l’induzione in errore mediante raggiro si ha non solo quando l’agente pone in essere l’attività fraudolenta originariamente, ma anche quando concorre con il suo comportamento menzognero a confermare nel soggetto passivo l’errore da questi autonomamente ingenerato, ponendosi tale successivo comportamento in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto profitto. Nell’attività dei cosiddetti “maghi”, per l’appunto, si verifica una simile situazione: la vittima è persona dotata di una certa credulità, idonea ad affidare la soluzione dei suoi problemi a riti magici: l’attività del mago si inserisce tuttavia su tale “predisposizione”, approfittando della mancanza o della riduzione del potere di critica e di indebolimento del potere volitivo, con modalità tali da rendere possibile ed efficace la suggestione della vittima e da indurla in errore, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto. Seppure si volesse seguire la tesi del ricorrente di comparare le pratiche magiche a quelle religiose, si dovrebbe concludere che in queste ultime (oltre a mancare spesso l’elemento degli artifici e raggiri) viene a mancare l’elemento del profitto.
Laddove questo sia ravvisabile, invece, unitamente a pratiche integranti artifici o raggiri, si sconfina esattamente nel reato di truffa. Questo è il caso che si configura nell’ipotesi di sette aduse a carpire la credulità di molti, sollecitandone offerte economiche di notevole consistenza e procurandosi così ingenti profitti (vedi il già citato caso della Chiesa di Scientology, di cui alla sentenza 21.5.92, Mucci ed altri, rv. 192506).
Nel caso di specie si deve poi escludere che la Corte d’appello perugina non abbia motivato o abbia erroneamente interpretato o applicato l’art. 640 cod. pen., ove si osservi che all’esame della sussistenza degli artifici e raggiri è dedicata una significativa parte della motivazione (pagg. 7 e 8) e che l’iter argomentativo esposto a sostegno del proprio giudizio positivo circa la ricorrenza degli artifici e dei raggiri nel caso di specie è sostenuto da rilievi coerenti e logici che vanno esenti da censure di legittimità. Del resto gli artifici e i raggiri previsti dall’art. 640 cod. pen. possono anche non consistere in una particolare, sottile ed astuta messa in scena, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi espediente subdolo posto in essere per indurre taluno in errore. L’indurre il G. a credere che le pratiche magiche del M. gli avrebbe ottenuto i favori della donna desiderata ed il finalizzare la propria attività alla scopo di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno (l’esborso di una consistente somma di danaro, assolutamente sproporzionata in relazione al risultato che si intendeva perseguire) rappresentano tutti elementi idonei ad integrare la fattispecie criminosa in esame. Con il secondo motivo di ricorso il M. ha dedotto la violazione di legge e l’erronea interpretazione dell’art. 640 c.p. ed il difetto assoluto di motivazione, asserendo che l’imputato avrebbe dovuto essere assolto con la formula perchè il fatto non sussiste, anzichè con quella perchè il fatto non costituisce reato, utilizzata dal primo giudice.
Rileva il ricorrente come la Corte d’appello si sia dilungata sul fatto che il reato sia previsto anche in relazione ad una specifica condotta illecita della parte lesa. Sostiene che la circostanza che vi sia una previsione di legge (per l’induzione a sottrarsi al servizio militare) non può significare che tutti i motivi illeciti che possano muovere la parte lesa siano comunque meritevoli di tutela. Il motivo è infondato. Appare evidente nel contesto motivazionale del provvedimento impugnato che il richiamo all’aggravante del fatto commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare è stato fatto solo al fine di fornire un esempio di un caso espressamente contemplato dalla norma (appunto come ipotesi di truffa aggravata) allo scopo di dimostrare che l’illiceità del risultato promesso e prospettato dalla stessa parte lesa non è elemento idoneo ad escludere il reato di truffa. Al contrario, l’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 640 e l’applicazione data di tale norma all’ipotesi di specie appare assolutamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, formulata in casi analoghi. Così è stato affermato – e la statuizione è puntuale al caso in esame – che, quando l’agente si è procurato, inducendo taluno in errore con artifici e raggiri, un ingiusto profitto in danno di altri, il delitto sussiste anche se il soggetto passivo abbia agito per una causa immorale, delittuosa o altrimenti illecita, giacchè non vengono meno l’ingiustizia del profitto e l’altruità del danno, nè vengono meno l’esigenza di tutela del patrimonio e della libertà del consenso dei negozi patrimoniali, che costituisce l’oggettività giuridica del reato (Sez. 2^, sent. n. 10792 del 23/01/2001 – 16/03/2001, imp. Delfino, rv. 218673; sent. n. 3452 del 15.12.1965, rv. 100647). Con il terzo motivo di ricorso l’imputato deduce ancora violazione di legge in relazione all’art. 2035 c.c. ed il difetto assoluto di motivazione per la liquidazione del danno liquidato in via equitativa, ma con evidente riferimento a quanto versato al mago, nonchè alla rifusione delle spese legali. Afferma che nel caso di specie si è senza dubbio in presenza di un contratto nullo, in quanto contrario a norme imperative (si trattava di coartare la volontà di un terzo) e vertendosi in tema di prestazioni sessuali da imporre alla sorella della fidanzata della parte lesa, anche contraria al buon costume per la sua intrinseca immoralità.
Quanto ai dedotti profili, entrambi riferentisi al disposto dell’art. 2035 cod. civ., non può che rilevarsi l’assoluta estraneità della fattispecie al caso in esame, posto che pur essendo innegabile il nesso fra il risarcimento del danno liquidato dalla Corte perugina e l’esborso subito dal G., tuttavia deve escludersi che si sia fornito un giudizio di tipo civilistico sulla validità o meno del contratto intercorso fra le parti e sugli effetti restitutori nascenti da una possibile invalidità dello stesso (tema assolutamente estraneo al giudizio penale de quo agitur). Nella liquidazione del risarcimento del danno correttamente per altro è stato fatto implicito riferimento a quanto sborsato dal G. in adesione alle richieste del M., posto che tale somma esattamente rappresentava, nel modo più immediato possibile, il pari depauperamento patrimoniale subito dalla vittima. La messa in atto di artifici e raggiri da parte del M., secondo quanto sopra è stato rilevato, ha menomato la libera determinazione del G. rispetto all’accordo stipulato ed al fine che con esso si intendeva perseguire, in modo tale da escludere comunque che potesse farsi riferimento alla norma civilistica dell’irreperibilità di quanto pagato, secondo il disposto dell’art. 2035. Questo infatti suppone in ogni caso che entrambe le parti siano liberamente addivenute alla stipulazione dell’accordo.
Il comportamento del M. ha determinato un ingiusto danno per il G. ed è coerente al sistema che questi ottenga il dovuto risarcimento. Il ricorso proposto in questa sede risulta pertanto nel suo complesso infondato e deve essere rigettato, con conseguente condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Autore:
Corte di Cassazione - Penale
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Buona fede, Rituali, Truffa, Raggiri, Pratiche magiche, Artifici, Magia, Credulità, Profitti economici
Natura:
Sentenza