Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 3 Febbraio 2006

Decreto Presidente Repubblica 13 settembre 2005, n.296

D.P.R. 13 settembre 2005, n.296: “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 27 del 2 febbraio 2006)

In OLIR: Circolare 22 febbraio 2007, n.34
Applicazione agli enti ecclesiastici del Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, approvato con D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Vista la legge 11 luglio 1986, n. 390, concernente la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;
(omissis)
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 41, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini religiosi ed enti ecclesiastici;
(omissis)
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ed in particolare l’articolo 80, comma 6, concernente le concessioni e locazioni a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi;
(omissis)

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l’affidamento in concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall’Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo e:
a) non idonei ovvero non suscettibili di uso governativo, concreto ed attuale;
b) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui ai commi da 1 a 10 dell’articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;
c) non inseriti nei programmi di dismissione e di valorizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
d) che non sono oggetto delle procedure di cui al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
e) non inseriti in elenchi di beni dismissibili, ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

(omissis)

Capo III
Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone agevolato

(omissis)

Art. 9.
Immobili oggetto di concessioni o locazioni a titolo gratuito o a canone agevolato

1. Possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, rispettivamente a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili di cui all’articolo 1, gestiti dall’Agenzia del demanio nonchè gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l’interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

(omissis)

Art. 11.
Soggetti beneficiari a canone agevolato

1. I beni immobili dello Stato di cui all’articolo 9 possono essere dati in concessione ovvero in locazione a canone agevolato per finalità di interesse pubblico connesse all’effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti, a fronte dell’assunzione dei relativi oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, in favore dei seguenti soggetti:
a)le regioni, nonchè gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione;
c) gli enti parco nazionali di cui all’articolo 4, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) la Croce Rossa Italiana;
e) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
f) le istituzioni a carattere internazionalistico sottoposte alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, di cui alla tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948;
g) le istituzioni, le fondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, anche combattentistiche e d’arma, le quali:
1) non godono di agevolazioni fiscali o contributive nè ricevono dallo Stato ovvero da altra pubblica amministrazione alcun altro beneficio in qualunque forma;
2) perseguono in ambito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell’ambiente, della sicurezza pubblica, della salute e della ricerca;
3) svolgono la propria attività sulla base di programmi di durata almeno triennale;
4) utilizzano i beni di proprietà statale perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l’ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività.

(omissis)

Art. 14.
Durata della concessione o locazione

1. La durata delle concessioni o locazioni disposte in favore dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 è fissata in sei anni.
2. Quando l’Agenzia del demanio ne ravvisa, con determinazione motivata, l’opportunità in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere una durata superiore ai sei anni, comunque non eccedente i diciannove anni. Può essere stabilito un termine superiore ai sei anni anche nell’ipotesi in cui il concessionario si obbliga a eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di ultimazione delle stesse.

(omissis)

Capo IV
Concessioni e locazioni di beni immobili appartenenti allo Stato adibiti a luoghi di culto, con relative pertinenze, di beni immobili costituenti abbazie, certose e monasteri, nonchè di beni immobili di proprietà dello Stato a favore di istituzioni di assistenza e beneficenza ed enti religiosi.

Art. 23.
Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze

1. I beni immobili di proprietà dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi.
2. Il regime della gratuità delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all’erario le somme eventualmente corrisposte.
3. Per il periodo antecedente l’entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all’erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori.

Art. 24.
Immobili costituenti abbazie, certose e monasteri

1. Gli immobili di proprietà dello Stato costituenti abbazie, certose e monasteri possono essere concessi o locati a favore di ordini religiosi e monastici per l’esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche, a fronte del pagamento di un canone annuo ricognitorio pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti in corso ovvero alle utilizzazioni in corso alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.
3. La stipula degli atti di concessione o locazione ai sensi del comma 1 è subordinata alla previa regolarizzazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150,00, ferme restando acquisite all’erario le somme già corrisposte a titolo di indennità di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dal presente regolamento.

Art. 25.
Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio

1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificità dell’attività religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.
2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.

Art. 26.
Presentazione delle domande

1. L’ente ecclesiastico designato per l’officiatura e per l’esercizio delle altre attività di religione o di culto presenta la domanda di cui all’articolo 20, corredata dell’atto di assenso alla sua presentazione rilasciato dall’Ordinario diocesano e congiuntamente, quando l’ente ecclesiastico è un istituto religioso o una società di vita apostolica o loro articolazione, dal superiore competente; alternativamente l’atto di assenso può essere iscritto in calce alla domanda medesima.

Art. 27.
Concessioni e locazioni a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

1. Gli immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 9 del presente regolamento, possono essere concessi o locati a favore di enti religiosi e delle istituzioni di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali, a fronte del pagamento di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, da aggiornarsi ogni tre anni in misura corrispondente alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
2. Ai fini della determinazione della durata delle concessioni e locazioni di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 14.

(omissis)