Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Circolare ministeriale 09 settembre 1999, n.118

Ministero dell’Interno. Circolare n. 118 del 9 settembre 1999 concernente: “Fondo edifici di culto – Canoni enfiteutici, censi e livelli – Criteri per la determinazione del capitale di affrancazione”.

Com’è noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143 del 19/23 maggio 1997, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo e quarto comma, della legge 22/7/1966 n. 607, nella parte in cui per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 24/10/1941 non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l’affrancazione delle stesse, sia periodicamente aggiornato mediante l’applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata la corrispondenza con l’effettiva realtà economica”.

Sulla base delle considerazioni di diritto svolte dalla Corte Costituzionale, l’Ufficio del territorio di Pescara ha ritenuto opportuno calcolare il capitale di affranco secondo due diversi criteri di rivalutazione: il primo con riferimento al reddito dominicale ed il secondo con riferimento all’indennità di esproprio. L’Organo tecnico ha poi rimesso a questa Amministrazione la scelta del valore da prendere a riferimento per l’affrancazione. Considerata la diversità dei due valori e che fino ad ora solo il sopracitato Ufficio del Territorio di Pescara ha adottato il criterio della rivalutazione secondo l’indennità di esproprio, questo Ufficio ha ritenuto opportuno sottoporre la questione all’Avvocatura Distrettuale di L’Aquila.

L’organo legale ha ritenuto corretto il ragionamento del suddetto Ufficio che, ancorando il capitale di affrancazione ai criteri stabiliti per l’indennità di esproprio, non fa che muoversi nella direzione indicata dalla Consulta di assicurare anche per le enfiteusi costituite precedentemente al 1941 una maggior rispondenza dei capitali di affrancazione alla realtà economica.

Pertanto per le istanze di affrancazione ancora pendenti e per quelle che verranno inoltrate, le SS.LL. sono pregate di interpellare i rispettivi UTE invitando gli stessi a calcolare il capitale dovuto secondo i criteri stabiliti per determinare l’indennità di esproprio.

Con l’occasione si rappresenta l’opportunità di verificare, nell’ambito di ciascuna Provincia, l’esistenza di canoni enfiteutici, specificando quelli in cui il F.E.C. risulti concederete o livellario.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia per la collaborazione.

Avvocatura Distrettuale di L’Aquila.

CS 260/99 Fondo edifici di culto. Canoni enfiteutici censi e livelli. Criteri per la determinazione del capitale di affrancazione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 19-23 maggio 1997.

Esaminato il quesito proposto con la nota in riferimento, si rende il richiesto parere nei termini qui di seguito esposti.

Dall’esame comparato della disciplina vigente in materia di enfiteusi costituite rispettivamente prima e dopo del 28/10/41, emerge quanto segue.

Per le prime, la L. 607/66 prevede che il capitale di affrancazione debba determinarsi in misura pari a quindici volte il canone, e che quest’ultima vada determinato in base al reddito dominicale.

Sulla disciplina sopra sintetizzata, è intervenuta la sentenza 143/97 della Corte Costituzionale, stabilendo che anche nel caso di enfiteusi istituite prima del 28/10/41 debbano applicarsi coefficienti di rivalutazione del valore di riferimento per il calcolo del capitale di affrancazione, così da garantire che tale capitale rappresenti un adeguato corrispettivo per il trasferimento della proprietà.

Per le enfiteusi anteriori al 28/10/41, tali coefficienti di rivalutazione del reddito dominicale sono stati individuati dall’amministrazione in quelli che gli artt. 9 e 10 L. 203/82 indicano per l’adeguamento dell’equo canone.

Nel caso delle enfiteusi successive al 21/10/41, la L. 1138/70 prevede che il capitale di affrancazione debba essere pari a quindici volte l’ammontare del canone, a sua volta mai inferiore a un quindicesimo dell’indennità di esproprio e periodicamente aggiornato, come previsto la sentenza n. 406/88 della Corte Costituzionale.

Inoltre, il capitale di affranco deve essere determinato nel rispetto dei criteri di cui all’art. 7 L. 230/50 e 18 L. 841/50, relativi alle indennità di esproprio dei fondi rustici, ed i canoni enfiteuci devono essere pari a un quindicesimo di quel capitale (sent. Corte Costituzionale n. 145/73).

Dall’esame delle suesposte discipline, sembra alla Scrivente che possano desumersi le seguenti osservazioni.

Tanto per le enfiteusi anteriori, quanto per quelle posteriori al 28/10/41, la legge è stata “corretta” dalla Consulta nel senso di prevedere l’aggiornamento periodico dei canoni (determinati nel primo caso con riferimento al reddito dominicale e nel secondo con riferimento all’indennità di esproprio), così da assicurare che il capitale di affrancazione si mantenga aderente alla realtà di mercato. Solo nel caso delle enfiteusi successive al 28/10/41, però, la legge ha esplicitato la necessità di agganciare ai criteri per la determinazione dell’indennità di esproprio i sistemi di periodico aggiornamento del canone. Peraltro, tenuto conto della ratio sottesa a tale previsione che, coma già detto, è finalizzata a far sì che canoni ed i capitali di affranco non divengano, col tempo, irrisori, nonché considerato che i parametri di riferimento per l’adeguamento dei canoni, nel caso di enfiteusi anteriori all’ottobre 1941, non sono specificamente indicati dalla legge, questa Avvocatura ritiene accettabile il ragionamento dell’UTE. Quest’ultimo, infatti, ancorando ai criteri stabiliti per l’indennità di esproprio il capitale di affrancazione, non fa altro che muoversi nella direzione indicata dalla consulta, verso l’equiparazione del regime delle enfiteusi precedenti quello delle enfiteusi successive all’ottobre 1941, nonché verso una maggior rispondenza dei capitali di affrancazione alla realtà economica.