Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 19 Gennaio 2006

Legge regionale 29 dicembre 2005, n.24

Campania. Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006″.

(da BUR n. 69 del 30 dicembre 2005)

(omissis)

Articolo 28

1. La Regione Campania istituisce il reddito per la vita a vantaggio delle donne in allattamento. Obiettivo della Regione è adoperarsi per le famiglie disagiate che necessitano di aiuti economici concreti al fine di aiutare le donne in condizioni economiche disagiate che partoriscono nell’anno finanziario 2006.
2. E’ istituito uno sportello presso i consultori territoriali ai quali fanno riferimento tutte le donne in maternità in possesso dei requisiti specificati nel comma 3. Detti consultori possono accreditarsi affinché l’ARSAN provveda al riconoscimento del loro stato e possa intervenire con i provvedimenti previsti al comma 3.
3. Al fine di rendere possibile un sostanziale aiuto alle donne in maternità che non sono in possesso di un reddito sufficiente ovvero vivono in nuclei familiari con condizioni economiche disagiate, e che per tali condizioni possono vivere la loro condizione di maternità in modo non compatibile con le esigenze e la necessità della maternità medesima ed essere costrette ad interrompere la gravidanza, è previsto il loro censimento nel corso dell’esercizio finanziario 2006 mediante la struttura struttura dell’ARSAN. Con successiva legge regionale, anche al fine dell’utilizzo delle eventuali risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria statale 2006 si provvede, in ragione dei dati e del censimento effettuato dall’ARSAN all’impegno delle risorse finanziarie regionali con fissazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei benefici finanziari. E’ attribuito all’ARSAN nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1996 n.25, il compito di individuare mediante il censimento delle donne di cittadinanza italiana e delle donne di cittadinanza extracomunitaria, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti in Campania alla data del 31 dicembre 2005, che sono in stato di gravidanza alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono nelle seguenti condizioni economiche o sociali disagiate:
a) in possesso di un reddito personale annuo riferito all’anno 2004 non superiore ad euro 25.000,00;
b) in possesso di un reddito annuo del nucleo familiare di appartenenza riferita all’anno 2004 non superiore ad euro 40.000,00;
c) particolari situazioni di disagio sociale connesse allo stato di gravidanza -ragazza madre-.
4. Le situazioni o condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 possono essere accettate anche mediante la sottoscrizione di dichiarazione di atto di notorietà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, suffragato da certificato medico e comunque mediante verifiche e accertamenti da parte dei competenti servizi comunali di assistenza sociale. L’ARSAN provvede entro la data del 30 aprile 2006 a comunicare alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente le risultanze dell’indagine e del censimento di cui al comma 3.
5. La Giunta Regionale entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge provvede, con proprio atto, sentite le competenti commissioni consiliari, a determinare criteri, modalità e destinatari dell’erogazione.
6. Allo scopo di dare piena attuazione a quanto previsto nel piano regionale amianto, approvato con delibera del Consiglio regionale n.64/01 per la realizzazione del coordinamento tra ARPAC e Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. ed in ordine alle azioni ad esse rispettivamente assegnate per la tutela della salute dei lavoratori sono destinate le risorse necessarie prelevandole dalla UPB 4.15.38.
7. All’art.10, comma 1, della legge regionale n.20 del 2003 le parole “superare i 24 mesi” sono sostituite con le parole: “superare i 36 mesi.”
8. All’articolo 9, comma 3, della legge regionale n.20 del 2003 dopo le parole “….di cui al comma 1 ” aggiungere “…anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1”.

(omissis)