Sentenza 17 gennaio 2006, n.1737
Cassazione – Sezione prima penale. Sentenza 25 ottobre 2005-17 gennaio 2006, n. 1737.
Presidente Gemelli – Relatore Bardovagni
Pg Viglietta – Ricorrente Magtouf
Osserva
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto le richieste di affidamento al servizio sociale o semilibertà avanzate da Magtouf Samir, condannato per reati concernenti le armi e gli stupefacenti. Premesso che l’aliquota di pena imputabile al reato ostativo di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico era stata ormai espiata, ha ritenuto non tranquillizzanti i dati informativi sulla personalità e inidonea la prospettata attività lavorativa, da svolgersi presso un soggetto gravato da precedenti per falso.
Ricorre per cassazione l’interessato, evidenziando il positivo impegno, anche durante un periodo trascorso in libertà dopo la custodia cautelare, per stabilire rapporti di comprensione e stima fra comunità di differenti origini e tradizioni.
Con memoria del 15 ottobre 2005, in riferimento all’odierna udienza ed al procedimento in esame (identificato con il numero di registro generale) il ricorrente ha formulato ulteriori deduzioni, peraltro del tutto estranee all’oggetto del giudizio, riguardando una richiesta di concessione della sospensione condizionata della pena ex legge 207/03.
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto rivolto a prospettare in punto di fatto aspetti della propria personalità ritenuti meritevoli di favorevole apprezzamento; né sono evidenziati elementi di manifesta illogicità nell’”iter” motivazionale della decisione impugnata. Il giudice “a quo” ha ritenuto di neutra valenza il rilievo di buone capacità intellettive, di autocontrollo e relazione. Riguardo alla menzionata vicinanza del soggetto all’integralismo islamico va osservato che l’adesione a rigorosi principi religiosi è di regola un dato positivo, perché utile al recupero dei valori morali; è peraltro noto che, nell’interpretazione attuale di taluni gruppi “integralisti”, la religione islamica è concepita in termini conflittuali e di ostilità nei confronti di diverse concezioni di vita. Ne segue che ‑ senza costituire un elemento in quanto tale negativo ‑neppure l’impegno religioso fornisce una base sicura per affermare una positiva evoluzione della personalità, suscettibile di ulteriore sviluppo in regime alternativo alla detenzione, tanto più in presenza di una elevata capacità criminale di partenza, espressa nei gravi reati commessi.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e – non emergendo ragioni di esonero – di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500 euro.
PQM
La Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende.
Autore:
Corte di Cassazione - Penale
Dossier:
_Islam_, Confessioni religiose, Libertà religiosa
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sviluppo, Servizi sociali, Islam, Personalità, Affidamento, Integralismo, Valori morali, Principi religiosi, Impegno religioso
Natura:
Sentenza