Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 31 Dicembre 2005

Sentenza 15 dicembre 2005

Consiglio di Stato. Sezione V. Sentenza 15 dicembre 2005: “Retrocessione di immobili ex conventuali”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 6276/2003 R.G., proposto dal Sig. F. R., in qualità di legale rappresentante della Chiesa di Sant’Antonio nel comune di M., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Romano ed elettivamente domiciliato nello studio dell’avv. Stefania Jasonna in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76,

CONTRO

Il Comune di M., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ennio Mazzocco e dell’avv. Roberto Masiani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Via Ugo Bassi n. 3,

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 5769 del 2002, pubblicata mediante deposito il 18 ottobre 2002.

Vista la decisione di questa Sezione n. 5059/2004, con la quale è stato accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato ed è stato nominato un commissario ad acta per l’esecuzione;
Visto il provvedimento n. 4376/Area I in data 30.9.2004, con il quale il Commissario ad acta, nella persona del Vice Prefetto dott. Aldo Bianco della Prefettura di Isernia, ha dato esecuzione alla decisione di questa Sezione n. 5059/2004;
Visto il reclamo presentato dal comune di M. per l’annullamento di detto provvedimento del commissario ad acta;
Visto altresì il reclamo presentato dal sig. F. R. avverso il medesimo provvedimento del commissario acta;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n.33/2005 con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta nell’ambito dei due reclami;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 5.7.2005 il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi altresi, gli avvocati G. R. e R. Masiani;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con decisione n. 5769 del 2002, questa Sezione ha accolto il ricorso in appello proposto dal Sig. R., e, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale amministrativo del Molise n. 190/1995, ha annullato il provvedimento gravato in primo grado (deliberazione del Consiglio comunale, n. 34 del 27 giugno 1994, recante diniego di retrocessione di congrui locali annessi alla Chiesa, per essere già in possesso di congrua parte dei locali con riferimento ai locali di sacrestia ed ai due locali adiacenti).
Con la successiva decisione di questa Sezione n. 5059/2004 è stato accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato ed è stato nominato un commissario ad acta per l’esecuzione.
Con il provvedimento n. 4376/Area I in data 30.9.2004, il Commissario ad acta, nella persona del Vice Prefetto dott. Aldo Bianco della Prefettura di Isernia, ha dato esecuzione alla decisione di questa Sezione n. 5059/2004.

2. Avverso detto provvedimento del Commissario ad acta hanno presentato reclamo entrambe le parti.
In particolare, il Comune ha fatto presente che con deliberazione C.C. n. 14 del 5.8.2003 aveva correttamente eseguito la decisione di questa Sezione n. 5769/2002, disponendo la retrocessione di n.2 locali (di complessivi mq.77,90), oltre i locali già in possesso della Parrocchia di mq. 59,90, ma ciò nonostante la sez. V del Consiglio di Stato, con decisione n. 5059/2004, aveva accolto il ricorso per esecuzione del giudicato proposto dal sig. R.; che avverso la menzionata decisione n. 5059/2004 aveva proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione (per motivi attinenti alla giurisdizione) ai sensi dell’art. 360, comma 1° n. 1, c.p.c.; che intanto il Commissario ad acta, con provvedimento del 30.9.2004, aveva stabilito di retrocedere alla Parrocchia altri locali. Ha quindi rilevato che il provvedimento del commissario ad acta si fondava in sostanza sul presupposto che gli ulteriori locali fossero eccedenti rispetto alle esigenze istituzionali del comune, essendo destinati a bar ed a ambulatorio medico, senza tener conto delle effettive e concrete esigenze della rettoria, che erano già soddisfatte dalla superficie a disposizione di ben 138 mq., mentre ora venivano assegnati altri mq.87, 30 senza alcuna giustificazione; che inoltre il locale seminterrato destinato a bar non poteva essere oggetto di retrocessione in quanto non facente parte dell’ex convento per essere stato ricavato da lavori di scavo effettuati negli anni ’30; che il provvedimento del Commissario ad acta era comunque affetto da illegittimità derivata a seguito dell’intervenuta impugnazione davanti alle Sezioni unite della Cassazione della decisione n. 5059/2004 per difetto di giurisdizione, con conseguente incidenza anche nel presente giudizio.
Il sig. R., a sua volta, ha evidenziato che il Commissario ad acta non si era attenuto alle statuizioni del giudice dovendo assumere i provvedimenti più idonei, all’esito di un procedimento adeguatamente istruito e motivato secondo i canoni di imparzialità e ragionevolezza , avuto riguardo alla situazione di fatto accertata ed alle esigenze manifestate dal soggetto considerato dalla legge come portatore della pretesa tutelata ( decisione n. 5769 /2002); che inoltre il Commissario ad acta si era limitato ad individuare in via diretta, e senza avvalersi delle forme procedimentali previste dalla L. n.241/1990 (nominare esperti per la valutazione di congruità, far partecipare le parti al procedimento), quale fosse la congrua parte dei beni da retrocedere e poi non aveva provveduto all’assegnazione dei cespiti, per aver delegato l’Amministrazione all’esecuzione del provvedimento.

3. Entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva.
Il sig. R. ha rilevato che la procura a margine dell’attuale ricorso proposto dal Comune non possedeva gli estremi per qualificarsi procura speciale in quanto priva di ogni riferimento alla lite per la quale veniva concessa; che i due locali trasferiti con la deliberazione C.C. n. 14/2003 erano da tempo in possesso della Parrocchia ed adibiti a sacrestia; che sull’asserita adeguatezza da parte del Comune della delibera n. 14/2003 già si era pronunciata negativamente la decisione Cons. di Stato, sez. V, n. 5059/2004; che contrariamente a quanto asserito dal Comune i locali adibiti a bar facevano parte dell’originaria struttura del Convento; era insussistente il difetto di giurisdizione denunciato, trattandosi di giudizio in sede di esecuzione del giudicato per il quale è consentito al giudice anche il sindacato di merito.
Il Comune ha chiesto la sospensione del giudizio per effetto della pendenza del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 1, avverso la decisione n. 5059/2004; ha quindi rilevato che la procura speciale conferita al proprio difensore, a margine del ricorso era regolare senza che fosse necessario uno specifico riferimento al giudizio in corso o alla sentenza impugnata; ha infine insistito sulla legittimità del proprio comportamento.
Alla camera di consiglio del 5.7.2005 i due reclami sono stati trattenuti in decisione.

4. Non può essere accolta la richiesta del Comune di sospensione del presente giudizio per effetto della pendenza del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.1, avverso la decisione di questa Sezione n. 5059/2004, che ha accolto il ricorso per esecuzione del giudicato proposto dal sig. R..
Invero, il ricorso per Cassazione di per sé non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Nel caso poi che dovesse essere accolto il ricorso per Cassazione per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la sentenza di questo Consiglio e la relativa esecuzione da parte del Commissario ad acta verrebbero ad essere automaticamte travolte in quanto condizionate dalla conferma del potere giurisdizionale del giudice che si è pronunciato (cfr., sia pure con riferimento al regolamento preventivo di giurisdizione, Cass. S.U. n. 10703 del 23.5.2005).

5. Il reclamo proposto dal Comune, contrariamente a quanto eccepito dal sig. R., non può essere dichiarato inammissibile per il fatto che la procura a margine non contenga alcun riferimento alla lite per la quale veniva concessa, essendo sufficiente per la sua specialità, nel caso di procura rilasciata a margine del ricorso, che sia validamente conferita con riferimento esplicito al “presente giudizio” (Cfr. Cass. n. 10550 del 2.8.2001 e n. 11579 del 2.8.2002), come è avvenuto nella specie.

6. I reclami presentati da entrambe le parti impongono di accertare se il Commissario ad acta abbia o meno correttamente adempiuto al giudicato formatosi sulla decisione di questa Sezione n. 5769/2002, come integrata dalla decisione n. 5059/2004.
Si osserva al riguardo che con la decisione di questa Sezione n. 5769/2002 la controversia è stata ritenuta disciplinata dall’art. 8 della L. 27.5.1929 n. 848, il quale dispone che comuni e province, ai quali siano stati concessi i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell’art. 20 L 7.7.1866 n. 3036, ne rilasciano gratuitamente una congrua parte, se non sia stata già riservata all’atto della cessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto (il che non era controverso). In particolare, in detta decisione, era stato precisato che non vi era stata un’adeguata valutazione degli elementi di fatto e di diritto da parte del comune in quanto da un lato, essendo pacifico il possesso da parte della Parrocchia tanto dei locali della chiesa e della retrostante sacrestia e di altri due locali, era contestato che tali due locali fossero destinati a rettoria e dall’altro non poteva essere condiviso il concetto ristretto di rettoria assunto dal TAR, essendo riconducibili nelle rettorie non solo i locali adibiti ad ufficio amministrativo o ad abitazione del clero e dei religiosi ma anche quelli utilizzati per le opere connesse al culto che nella chiesa si celebra.
A tali statuizioni non si era attenuto il Comune con la deliberazione C.C. n. 14 del 5.8.2003, che è stata ritenuta manifestamente elusiva del giudicato dalla decisione di questa Sezione n. 5059/2004, in quanto in contrasto con la decisione da eseguire.
Inoltre, alle menzionate statuizioni si è solo formalmente adeguato il commissario ad acta con la deliberazione in data 30.9.2004, in quanto da una parte non ha proceduto ad alcuna istruttoria per accertare la destinazione a rettoria o a sacrestia dei due locali di cui alla deliberazione n. 34/1994 e del locale seminterrato destinato a bar di cui alla deliberazione del Commissario ad acta (che secondo il comune sarebbe stato ricavato da lavori di scavo effettuati negli anni ’30, mentre secondo la Parrocchia farebbe parte dell’originaria struttura del Convento) e dall’altra non ha tenuto conto delle effettive esigenze manifestate dalla Parrocchia in relazione all’entità quantitativa e qualitiva dei fabbricati, facenti parte del convento soppresso, a suo tempo ceduti al Comune.
Invero, il Commissario ad acta, come denunciato dai due reclamanti, si è in sostanza deciso a retrocedere alla Parrocchia ulteriori due locali (uno destinato a bar e l’altro a studio medico) solo in quanto ritenuti eccedenti rispetto alle esigenze istituzionali del Comune, mentre avrebbe dovuto tener conto essenzialmente delle esigenze manifestate dalla Parrocchia, a prescindere dall’attuale destinazione dei locali.
Ciò peraltro non può in alcun modo comportare, come invece sostenuto dal Comune, la legittimità della deliberazione C.C. n. 14/2003, essendo stata tale delibera gia ritenuta elusiva del giudicato con la decisione di questa Sezione n. 5059/2004.

7. Di conseguenza, il Commissario ad acta deve riesaminare la situazione alla luce di quanto sopra precisato, avvalendosi della collaborazione delle parti ed eventualmente di un consulente tecnico d’ufficio, con facoltà delle parti di nominare anche un proprio consulente.
Le spese dovute al consulente tecnico d’ufficio saranno anticipate dal Comune.
Le spese per la presente fase integrativa del giudicato sono rinviate al definitivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) dispone che il Commissario ad acta riesamini la situazione alla luce di quanto precisato in motivazione entro 90 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa, ove anteriore, della presente decisione. Spese al definitivo.
A cura della Segreteria della Sezione, copia della presente decisione sarà trasmessa oltre alle parti in causa anche al Commissario ad acta (dott. Aldo Bianco della Prefettura di Isernia-Uffcio territoriale del Governo).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.