Decreto Presidente Giunta Regionale 19 marzo 2002
Decreto presidenziale 19 marzo 2002.
“Convenzione tra la Regione siciliana e la Regione ecclesiastica Sicilia per il coordinamento e l’attuazione degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici presenti nella Regione siciliana da attuare con i fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana” n. 32 del 12 luglio 2002)
Allegati
CONVENZIONE TRA LA REGIONE SICILIANA E LA REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA PER IL COORDINAMENTO E L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI PRESENTI NELLA REGIONE SICILIANA DA ATTUARE CON I FONDI STRUTTURALI DEL P.O.R. SICILIA 2000/2006
L’anno 2001, il giorno 15 del mese di dicembre, nella sala gialla del Palazzo dei Normanni a Palermo, tra il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia, S.Em. card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo di Palermo, il Presidente della Regione siciliana, on.le dott. Salvatore Cuffaro e l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, on. avv. Fabio Granata;
Visti
I DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30 agosto 1975, con i quali in attuazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana sono state trasferite alla Regione siciliana le competenze in materia di accademie e biblioteche, antichità e belle arti con la conseguente adozione degli atti derivanti dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni;
L’art. 12 dell’Accordo di modificazione del concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121;
L’intesa del 13 settembre 1996 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
L’intesa stipulata l’11 giugno 1997 tra l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche;
L’art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Il P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C (2000) 2346 dell’8 agosto 2000;
Il Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 approvato con D.P.R. 28 marzo 2001 n. 60, registrato dalla Corte dei conti il 10 aprile 2001;
Vista, in particolare, la Misura 2.0.1. – Recupero e fruizione del patrimonio culturale ed ambientale dell’Asse risorse culturali del Complemento di programmazione nella quale, con riferimento al l’Azione C.4 – Itinerari del sacro, si prevede di operare attraverso un programma concertato con la Conferenza episcopale siciliana, giusta convenzione stipulata tra la stessa e l’Amministrazione regionale;
Premesso
Che l’ingente quantità e l’altissima qualità dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche esistenti nell’ambito della Regione siciliana costituiscono patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica della Regione stessa;
Ritenuto
Di dover collaborare, nel rispettivo ordine, per la tutela di tale patrimonio storico-artistico favorendo, sviluppando ed intensificando la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche nella Regione per il coordinamento degli interventi da attuare in esecuzione del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
Considerato
Che sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, nell’ambito delle proprie competenze:
a) a livello regionale: l’Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e il direttore generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, da un lato, il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia, il vescovo presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici e il direttore della medesima consulta, dall’altro;
b) a livello locale: i soprintendenti per i beni culturali ed ambientali ed i direttori delle sezioni tecnico scientifiche delle soprintendenze, ciascuno secondo la propria competenza specifica, da un lato e i vescovi diocesani e i loro delegati, i delegati degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e loro articolazioni, componenti della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, ciascuno nell’ambito della propria competenza locale;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Ai fini di cui alla premessa della presente convenzione e per il coordinamento degli interventi previsti nelle misure dell’asse risorse culturali del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 riguardanti i beni culturali ecclesiastici, la programmazione degli interventi di salvaguardia, valorizzazione e fruizione dei beni culturali ecclesiastici sarà effettuata dal dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, come segue:
a) per quanto riguarda gli interventi da realizzare attraverso procedure “a regia regionale” ossia tramite bandi pubblici diretti a selezionare le proposte da parte dei beneficiari finali, le istanze per gli interventi riguardanti i beni culturali di interesse religioso dovranno pervenire per il tramite della Consulta regionale per l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici;
b) relativamente agli interventi da realizzare attraverso procedure “a titolarità regionale”, nel predisporre gli atti di programmazione per l’individuazione dei progetti che dovranno svolgere un ruolo trainante per le varie azioni, l’Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali terrà in considerazione le indicazioni e priorità individuate dalla Consulta regionale per i beni ecclesiastici; gli interventi individuati, quindi, verranno sottoposti al presidente della Consulta regionale per i beni ecclesiastici o ai suoi delegati per acquisire proposte e valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso e per essere accettati per gli aspetti di culto.
Art. 2
Il Governo regionale si impegna a reperire le risorse necessarie per la realizzazione di un programma integrato regionale, in collaborazione con la Consulta regionale per i beni ecclesiastici, finalizzato alla creazione di un sistema integrato diffuso per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico e che consenta il collegamento delle azioni a titolarità regionale e a regia regionale che fanno capo alle diverse misure dell’asse risorse culturali ed a tutte le altre misure del Complemento di programmazione che prevedono interventi sui beni culturali ecclesiastici, da finanziare sia con i fondi del P.O.R. Sicilia 2000/2006, sia con altre risorse statali e/o regionali.
A tal fine nel programma, la realizzazione degli interventi dovrà essere prevista all’interno di itinerari culturali tematici che mettano in relazione i beni in un sistema che ne consenta la conservazione, la valorizzazione ed il godimento, che ne evidenzi l’aspetto relativo all’utilizzazione turistico-culturale, favorendo l’occupazione e la gestione efficiente ed economica delle risorse.
Art. 3
Per le finalità di cui agli articoli precedenti e per i compiti di cui ai successivi articoli, è costituita una commissione paritetica, d’ora in avanti denominata commissione, per il coordinamento degli interventi di conservazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici.
Tale commissione è così composta:
Per la Regione ecclesiastica siciliana:
– S. Em. card. Salvatore De Giorgi, arcivescovo di Palermo, Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia;
– mons. Vincenzo Manzella, vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici;
– mons. Crispino Valenziano, vicepresidente della Consulta regionale per i beni ecclesiastici;
– mons. Gaetano Testa, direttore dell’ufficio regionale per l’arte sacra e i beni culturali;
– arch. Maurizio Campo, delegato per il coordinamento degli interventi di conservazione, fruizione e gestione dei beni culturali ecclesiastici.
Per la Regione siciliana:
– on.le dott. Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione siciliana;
-on.le avv. Fabio Granata, Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali;
– dott. Giuseppe Grado, dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente;
– dott.ssa Gabriella Palocci, dirigente generale del dipartimento regionale per la programmazione;
– dott. Agostino Porretto, dirigente generale del dipartimento regionale turismo.
Art. 4
Il programma integrato regionale per il patrimonio culturale ecclesiastico, i cui ambiti territoriali subregionali sono costituiti dai territori diocesani, avrà come obiettivo la realizzazione di un sistema integrato delle reti museali, dell’accoglienza e della formazione, al cui interno assumono particolare rilievo il sistema delle biblioteche, degli archivi e la catalogazione del patrimonio, da attuare tramite uno specifico programma coordinato di interventi.
Art. 5
Sono considerati trainanti e quindi da finanziare, anche attraverso le procedure a titolarità regionale gli interventi, coerenti con gli obiettivi dell’Azione C – Circuito monumentale della Misura 2.0.1. dell’asse risorse culturali, finalizzati alla conservazione, valorizzazione e salvaguardia delle chiese cattedrali di Sicilia o dei santuari meta d’attrazione supra regionale o di grandi complessi conventuali di importante valore storico da destinare anche a contenitori di attività culturali e, in ogni caso, tutti gli interventi che si riterranno di rilevanza regionale.
Art. 6
Per il rilascio dei pareri e delle approvazioni tecniche necessarie, di competenza della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, le parti porranno in essere tutte le forme di collaborazione necessarie allo scopo di rendere più spedito l’iter amministrativo previsto.
Art. 7
L’esecuzione degli interventi riguardanti beni culturali ecclesiastici, finanziati con i fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006, sarà curata dalle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.
Per il monitoraggio dello stato di attuazione di tali interventi, verrà costituita un’apposita commissione, della quale faranno parte, oltre a due rappresentanti della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, anche un rappresentante dell’ufficio diocesano per i beni culturali competente per territorio o della consulta diocesana per i beni culturali.
Art. 8
La progettazione esecutiva degli interventi ammessi al finanziamento sui fondi strutturali del P.O.R. Sicilia 2000/2006, fermo restando che si privilegerà il concorso di progettazione per gli interventi di maggiore rilevanza, sarà affidata in conformità ad un disciplinare tipo approvato dalla commissione, redatto a norma delle disposizioni vigenti nell’ordinamento regionale.
Art. 9
Le parti concordano sulla necessità di dare piena e completa attuazione all’intesa stipulata l’11 giugno 1997 tra il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia e l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, la cui attualità e valenza reiterano e sostengono.
INTESA TRA L’ASSESSORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ECCLESIASTICA SICILIA PER LA SALVAGUARDIA, LA VALORIZZAZIONE E IL GODIMENTO DEI BENI CULTURALI DI INTERESSE RELIGIOSO APPARTENENTI AD ENTI ED ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE
L’Assessore regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia;
Premesso
Che l’ingente quantità e l’altissima qualità dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche nell’ambito della Regione siciliana sono strettamente interconnessi con la storia, la tradizione e la cultura di Sicilia costituendo patrimonio determinante e peculiare per la memoria storica della Regione e in essa dello Stato e della Chiesa per l’Europa e per il mondo;
Ritenuta
La necessità di collaborare nel rispettivo ordine per la tutela di un tale patrimonio storico artistico favorendo sviluppando e intensificando la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti agli enti e alle istituzioni ecclesiastiche nella Regione;
Visti
I DD.PP.RR. n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, con i quali, in attuazione dell’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, sono state trasferite alla Regione siciliana le competenze in materia di accademie e biblioteche, antichità e belle arti con la conseguente adozione degli atti derivanti dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista
L’intesa del 13 settembre 1996 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali e il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, nel cui art. 8 si concorda che le disposizioni in essa stabilite possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell’esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli enti ecclesiastici;
Convengono
Disposizioni generali
Art. 1
Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, ciascuno raccordandosi debitamente ai propri organismi, supra nazionali e locali, di controllo e di consultazione, e nell’ambito delle proprie competenze:
1) a livello regionale:
a) l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione; il Presidente della Regione ecclesiastica Sicilia;
b) il direttore regionale dell’Assessorato dei beni culturali ed ambientali; il vescovo presidente della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici e il direttore della medesima consulta;
2) a livello locale: i soprintendenti e i direttori di sezione delle Soprintendenze ciascuno secondo la propria competenza settoriale; i vescovi diocesani e i loro delegati, i delegati degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e loro articolazioni, componenti della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, ciascuno per l’ambito della propria competenza locale.
Per i beni culturali oggetto della presente intesa e per l’attuazione di tutte e singole le sue disposizioni è esclusa ogni altra competenza di soggetti dell’una e dell’altra parte.
Art. 2
Ai fini della presente intesa gli organi regionali e locali di entrambe le parti definiscono di comune accordo i programmi annuali e pluriennali d’intervento per i beni culturali, informandosi reciprocamente dei relativi piani di spesa, secondo parametri di (in ordine decrescente):
a) urgenza per la conservazione dei beni;
b) importanza qualitativa dei beni;
c) prosecuzione e conclusione di lavori iniziati;
d) quantità dei beni nel territorio diocesano in rapporto alla quantità dei beni nel territorio regionale.
Art. 3
Ogni competenza circa la collaborazione riguardo alle cattedrali, agli episcopi, ai musei dell’opera e diocesani, ai monumenti e alle opere di peculiare interesse supra locale compete agli organi di livello regionale integrati dagli organi di livello locale di volta in volta interessati.
Entro un anno dalla presente intesa le parti stabiliranno l’elenco particolareggiato di tutti codesti monumenti e opere peculiari.
Art. 4
1) I programmi operativi e i progetti circa i beni culturali episcopali sono presentati agli organi regionali e locali soltanto dal vescovo della diocesi nella quale l’edificio o l’opera è ubicato, con dichiarazione delle eventuali approvazioni o consultazioni richieste dalle disposizioni canoniche, statali e regionali vigenti.
2) I programmi operativi e i progetti circa i beni culturali episcopali presentati dalle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, devono essere accettati per gli aspetti di culto dagli enti e istituzioni ecclesiastiche cui appartengono.
3) I programmi operativi e i progetti circa i beni culturali di interesse religioso non appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastici ma attualmente in uso per il culto sono presentati agli organi religiosi e locali dai soggetti legalmente titolari dei medesimi con dichiarazione della autorizzazione del vescovo diocesano relativamente all’ambito dell’interesse religioso e del culto.
Art. 5
Le fabbricerie potranno curare direttamente l’esecuzione dei progetti comunque finanziati dalla Regione, mediante i rispettivi rappresentanti legali in qualità di “funzionari delegati” previo accordo delle parti.
Con le stesse modalità del precedente comma, potranno provvedere gli enti e le istituzioni ecclesiastiche civilmente riconosciuti e provvisti di loro uffici tecnici.
Per la salvaguardia
Art. 6
Entro 2 anni dalla presente intesa le parti predisporranno un programma di interventi per la sicurezza degli edifici e delle opere liberamente accessibili a studiosi, visitatori e turisti, compresi musei, archivi e biblioteche che preveda:
a) l’utilizzazione di personale di custodia per la salvaguardia, il godimento e la valorizzazione dei beni;
b) l’installazione di sistemi d’allarme per le opere a rischio.
Art. 7
Di comune accordo al livello regionale e di comune accordo al livello locale, entro 2 anni dalla presente intesa si stabilirà un programma per la catalogazione del patrimonio storico-artistico-ecclesiastico, e per una previa campagna fotografica; il relativo piano di spesa; l’ordine, le tipologie, e le priorità della schedatura, le integrazioni ecclesiastiche alla scheda nazionale e regionale; la costituzione delle fototeche e dell’informatizzazione diocesane; i criteri di affidamento della schedatura; la scelta, la formazione e l’informazione ecclesiale degli schedatori; e quant’altro è necessario o utile alla soddisfacente riuscita del programma stabilito di comune accordo.
I beni per i quali occorrono misure di sicurezza saranno schedati soltanto successivamente alla provvisione occorrente.
Per motivi circostanziali la catalogazione di certi beni sarà condizionata ad opportune garanzie di riservatezza o di segretezza.
Art. 8
Gli enti e le istituzioni ecclesiastiche a cui i beni appartengono ne garantiscono la manutenzione ordinaria.
La manutenzione straordinaria che non coinvolge alcun aspetto restaurativo può essere curata direttamente dall’ente o dall’istituzione ecclesiastica a cui i beni appartengono.
Gli interventi necessari dovranno essere comunicati alla Soprintendenza competente per gli adempimenti necessari ai sensi della legge n. 1089/39.
La Soprintendenza competente, entro e non oltre 30 giorni, provvederà ad esprimere il proprio avviso.
Art. 9
1) I progetti di restauro o adeguamento sono concordati al livello regionale e al livello locale per quanto attiene:
a) la designazione dei progettisti, in modo da assicurarne ad entrambe le parti la professionalità e la specificità professionale;
b) la interpretazione e l’applicazione sia della filosofia e delle modalità di restauro sia della teologia e delle normative di interesse religioso e di culto, nel quadro delle interpretazioni e applicazioni accreditate quanto al restauro e quanto all’interesse religioso e al culto;
c) il tempo di esecuzione dei lavori.
2) La Regione siciliana si impegna a presentare un disegno di legge per l’adeguamento della propria normativa in modo da garantire l’aggiudicazione degli appalti di restauro a imprese specificamente adeguate a tali particolari lavori.
Art. 10
La Regione si impegna altresì a verificare la praticabilità e a proporre opportunamente nelle sedi competenti un’ipotesi di ricomposizione unitaria dei beni che con criteri inaccettabili dalla nostra attuale cultura sono stati smembrati o dislocati con smentita delle loro identità e distorsione dalle loro finalità costitutive.
Art. 11
Per il caso di legittima cessione della proprietà di beni mobili, la Regione ecclesiastica si adopera alla istituzione di una banca delle opere che assuma e custodisca tali beni al fine di trasferirli ad altri che li mantengono nel loro uso proprio.
Art. 12
Nel caso di cambiamento dell’uso religioso o di culto e di cessione della proprietà a terzi, la Regione ecclesiastica offre alla Regione siciliana il diritto di prelazione e la Regione eventualmente si impegna ad osservarne la preclusione agli usi disdicevoli con l’identità nativa dei beni, che saranno indicati dalla medesima Regione ecclesiastica.
Per la valorizzazione
Art. 13
La Regione siciliana riconosce il libero uso dei beni culturali di interesse religioso, coerente con la loro identità e compatibile con il loro stato di conservazione, da parte degli enti ed istituzioni ecclesiastiche a cui appartengono; essa procederà all’adeguamento delle norme legislative che eventualmente discordassero da quest’uso in quei limiti.
La Regione ecclesiastica conferma l’uso subordinato dei medesimi beni per scopi culturali non difformi dalla loro identità e non rischiosi per la loro salvaguardia, da parte di terzi che accettano le norme stabilite dall’autorità ecclesiastica e le condizioni dettate dalle autorità dello Stato e della Regione preposte alla tutela.
Art. 14
Per l’ottimale valorizzazione del patrimonio storico artistico le parti dell’intesa auspicano l’istituzione e la promozione di musei dei beni culturali ecclesiastici secondo la tipologia di:
1) musei dell’opera; uno per ogni cattedrale e, all’occorrenza, per ogni edificio monumentale di culto con peculiare interesse supra locale, recensito nell’elenco di cui all’art. 3, allo scopo dell’apprezzamento nella dinamica storica dell’opera, con cui fanno tutt’uno, e delle simbiosi che occorressero con l’opera stessa dei beni in essi custoditi;
2) musei diocesani: uno per ogni diocesi, allo scopo di organizzare unitariamente i beni diffusi nei musei e tesori del territorio diocesano, che normalmente coincide con territorio culturale omogeneo, escludendo la raccolta in unico luogo dei beni distaccati dalle loro situazioni native eccetto il caso di ultima ratio.
Art. 15
Ugualmente per l’ottimale valorizzazione del patrimonio storico-artistico di interesse religioso, a chiunque i beni appartengano, le parti dell’intesa mirano all’istituzione e all’organizzazione di un centro di studi superiori da offrire a critici ed interpreti, studiosi ed operatori, e quant’altri interessati, per la formazione e l’informazione riguardo alla peculiare identità di tali beni culturali.
Per il godimento
Art. 16
Di comune accordo a livello regionale e di comune accordo a livello locale si stabiliscono itinerari nel territorio regionale e percorsi negli edifici di culto per visite guidate alla comprensione della peculiare identità dei beni culturali di interesse religioso; e se ne stabiliscono calendario ed orario compatibili con il primario uso di culto.
Art. 17
Si stabiliscono similmente calendario, orario, e prezzo degli eventuali biglietti d’ingresso per i musei, gli archivi e le biblioteche.
Art. 18
La Regione siciliana e la Regione ecclesiastica promuovono pubblicazioni, a stampa e con gli altri mezzi tecnici, per la più larga conoscenza dei beni culturali d’interesse religioso nella loro peculiare identità.
Allo stesso scopo, compatibilmente al primario uso di culto, condizionatamente alla scientificità e serietà delle iniziative e alla salvaguardia dei beni, la Regione ecclesiastica favorisce il prestito di opere appartenenti agli enti e alle istituzioni ecclesiastiche per mostre e attività similari che contribuiscano alla comprensione della loro peculiare identità; la Regione siciliana ne sostiene mostre e attività similari nell’ambito del contesto ecclesiale che ne è l’ambiente proprio.
Autore:
Regione Sicilia - Regione Ecclesiastica Sicilia
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Valorizzazione, Conservazione, Salvaguardia, Finanziamenti
Natura:
Decreto Presidente Giunta Regionale