Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto ministeriale 02 giugno 1998

Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto 2 giugno 1998 concernente: “Normativa di riferimento ed indirizzi per l’attuazione finanziaria del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località fuori del Lazio, di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 171 del 24 luglio 1998)

Il Ministro dei lavori pubblici, Delegato per le aree urbane

(omissis)

Decreta:

1. Sono approvati gli indirizzi attuativi cui gli allegati A e B che formano parte integrante del presente decreto.

2. L’ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi è incaricato di impartire adeguata informativa ai soggetti attuatori per una sollecita attuazione degli interventi in ordine all’utilizzo di istituti acceleratori.

3. L’intervento incluso nel Piano, approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1998 e rubricato con il numero di protocollo 5042, va riferito al comune di Bobbio, in provincia di Piacenza.

4. E’ incluso nel piano di cui alla legge n. 270/1997, nel sistema A4 – via Romea, il seguente intervento:

prot. n. 6230

codice: AC – 14 – EF – M

provincia: Forlì

comune di localizzazione: Cesena

titolo “Realizzazione di una struttura per la ristorazione”

soggetto beneficiario: Monastero S. Maria del Monte

costo stimato: L. 1.536 milioni

finanziamento attribuito: L. 1.536 milioni

altre fonti finanziarie: –

termini di perfezionamento degli adempimenti amministrativi: 30 luglio 1998

termini di piena funzionalità delle opere: 31 ottobre 1999

Roma, 2 giugno 1998

(omissis)

Allegato B

Normativa di riferimento per l’attuazione degli interventi inclusi nel piano del Giubileo fuori Lazio.

Agli interventi giubilari finanziati dalla legge n. 270/1997 ed attinenti lavori pubblici come definiti dall’art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994, si applicano le disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, previste per i diversi soggetti, in rapporto alla loro natura giuridica.

1. Laddove soggetti beneficiari dei finanziamenti siano Enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in considerazione della loro particolare natura non pienamente assimilabile né alla categoria dei soggetti pubblici né a quella dei soggetti privati e che la legge n. 270/1997 ha collocato a latere delle pubbliche Amministrazioni (art. 1, comma 4, lettera a) – prevedendo, a differenza che per i soggetti privati, la loro legittimazione ad ottenere un’assegnazione finanziaria si ritiene che, ai fini dell’applicazione della legge n. 109/1994, questi possano essere assimilati ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della richiamata legge.

L’ascrivibilità a tale categoria, anche in ordine all’ambito oggettivo individuato dal richiamato articolo, comporta – sempre che l’importo dei lavori sia superiore a 1 milione di ECU, pari oggi a L. 1.972.322.000, e che abbiano ottenuto un finanziamento ex lege n. 270/1997 superiore al 50% dei costo totale – l’applicazione delle disposizioni normative della legge n. 109/1994 limitatamente agli articoli:

4 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

8 (Qualificazione)

9 (Norme in materia di partecipazione alle gare)

10 (Soggetti ammessi alle gare)

19 (Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)

20 (Procedure di scelta dei contraente)

21 (Criteri di aggiudicazione – Commissioni giudicatrici)

22 (Accesso alle informazioni)

23 (Licitazione privata)

24 (Trattativa privata)

27 (Direzione dei lavori)

28 (Collaudi e vigilanza)

29 (Pubblicità)

34 (Subappalto).

In sostanza, l’ascrivibilità alla detta categoria di soggetti consente di poter individuare in via fiduciaria il soggetto progettista e di non dover sottoporre al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, ovvero al Comitato tecnico amministrativo territorialmente competente, il progetto definitivo per il preventivo parere, ferma restando la necessità di espletare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto esecutore.

Per gli interventi il cui importo dei lavori sia inferiore a L. 1.972.322.000, le procedure di affidamento possono essere fiduciarie. Si suggerisce, comunque, agli Enti ecclesiastici di acquisire almeno 15 offerte e, all’atto della ultimazione dei lavori, il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione.

Le procedure sopraindicate non si applicano alle fattispecie per le quali, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 270/1997, le modalità di attuazione sono rimesse allo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

2. Qualora soggetti beneficiari dei finanziamento ex lege n. 270/1997 siano Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici anche economici, enti od Amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi ovvero i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109/1994, questi sono tenuti ad applicare tutte le disposizioni normative della legge n. 109, con esclusione di quelle che fanno espresso rinvio al regolamento.

3. Qualora soggetto beneficiario del finanziamento ex lege n. 270/1997 sia il Ministero dei beni culturali, ovvero le sue articolazioni periferiche, per la realizzazione dei lavori relativi a beni culturali trovano applicazione le disposizioni derogatorie previste dall’art. 38 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

4. Le medesime disposizioni di cui al punto 2 si applicano anche agli interventi localizzati nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. A tale ultima conclusione si perviene per l’assorbente considerazione che gli interventi di che trattasi non appartengono alla categoria delle opere di “competenza e/o di interesse regionale”. I principali e significativi indici rivelatori di tale qualificazione giuridica sono espressamente rinvenibili nella stessa legge n. 270 citata che, già nel titolo, definisce gli interventi stessi “di interesse nazionale”, reiterando la stessa espressione nel primo comma dell’art. 1. Inoltre, l’intera procedura delineata dalla legge è affidata esclusivamente ad organi dell’Amministrazione statale (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per Roma Capitale e Grandi eventi, Commissione nazionale e Presidente del Consiglio dei Ministri), i quali sono chiamati, in particolare, a svolgere l’istruttoria, a predisporre ed approvare il Piano degli interventi, a finanziare gli stessi con stanziamenti iscritti su capitoli del bilancio statale ed a vigilarne l’esecuzione, a mezzo monitoraggio. Ciò induce, quindi, a ritenere che, per la loro realizzazione, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, debba applicarsi la legge n. 109/1994 alle condizioni e nei limiti ivi previsti per i diversi soggetti, trattandosi di opere che, lo si ribadisce, per espressa qualificazione di legge, perseguono interessi che trascendono l’ambito regionale, essendo finalizzati al raggiungimento di finalità nazionali.

5. Per l’attuazione degli interventi inclusi nel Piano, localizzati nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, relativi a beni culturali che siano stati danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, si applicano le procedure acceleratorie e derogatorie individuate dall’art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al fine di garantire il necessario coordinamento, sul piano operativo, tra i predetti interventi e quelli di ripristino e riduzione delle carenze strutturali finanziati dalla protezione civile.

Ai fini della pubblicità degli appalti di lavori, sono applicabili, al sensi dell’art. 3, commi 3 e 5, del decreto del Presidente dei Consigli dei Ministri n. 55/1991, i termini di urgenza che, come noto, sono diversi in funzione sia dell’importo dei lavori, se sopra o sotto la soglia comunitaria, che della procedura scelta per l’individuazione del soggetto esecutore, se asta pubblica o licitazione privata.

In particolare, per gli interventi di importo superiore a 5 milioni di ECU, pari a L. 9.861.664.583. il termine per la ricezione delle domande di invito alla licitazione privata passa da 37 ad un minimo di 15 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 40 ad un minimo di 10 giorni, mentre per gli interventi di importo inferiore a L. 9.861.664.583, il termine per la ricezione delle domande passa da 19 a 8 giorni e quello per la ricezione delle offerte da 20 a 5 giorni.

Per quanto riguarda il pubblico incanto non è invece. consentito il, ricorso all’istituto dell’urgenza. pertanto, per gli interventi di importo superiore a L. 9.861.664.583, il termine resta fissato in almeno 52 giorni e per quelli di importo inferiore. il termine resta fissato in almeno 26 giorni.

In ogni caso è opportuno avere l’avvertenza di precisare nel bando di gara che il ricorso alle procedure di urgenza trova motivazione nel termine di ultimazione dei lavori e piena funzionalità dell’opera, fissati dall’art. 1, comma 4, lettera d) della legge numero 270/1997, al 31 ottobre 1999.

Agli interventi giubilari, finanziati dalla legge n. 270, che prevedono prestazioni miste (lavori e servizi, lavori e forniture, servizi e forniture), si applicano le procedure attinenti il settore principale, individuato sulla base del principio della prevalenza, con riferimento al valore e del principio della accessorietà, con riferimento alla funzione svolta dalle singole prestazioni nell’ambito dell’appalto. Per l’affidamento degli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 ECU, pari a L. 394.466.583) si applicano rispettivamente le procedure di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e al decreto legislativo 17 marzo 195, n. 157.

Per l’affidamento degli appalti di forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 573/1994, che rinviano, per quanto attiene alla fissazione dei termini di ricezione delle offerte per il pubblico incanto ed a quelli per la ricezione delle domande di invito e delle offerte per la licitazione privata, a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 358/1992.