Sentenza 03 novembre 2005, n.5528
Tribunale Amministrativo per la Toscana. Sezione Prima. Sentenza 3 novembre 2005, n. 5528: “Insegnanti di religione: il voto espresso in sede di giudizio finale, se determinante, diviene giudizio motivato, computabile ai fini del punteggio costitutivo della maggioranza”.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA – I^ SEZIONE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 2877/97 proposto da L. D. e S.N.A.D.I.R. (Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religlione) in persona del suo segretario Prof.Orazio Ruscica, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Mastrosanti e Antonio Senatore ed elettivamente domiciliati presso il primo in Firenze, via Tavanti, 18;
CONTRO
– il MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro in carica, il PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GROSSETO, in persona del Provveditore in carica e il PRESIDE DELLA SCUOLA MEDIA […] DI GROSSETO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l’annullamento
dello scrutinio finale per l’anno scolastico 1996/97 e delle operazioni connesse relative alla classe I^ C della scuola Media Statale […] limitatamente alle valutazioni negative assunte nei confronti dell’alunno G. R..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. R.Tagliaferri delegato da A.Senatore e l’avv.dello Stato G.Onano;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, insegnante di religione della Scuola Media Statale […] di Grosseto e lo SNADIR (Sindacato Autonomo degli insegnanti di religione), ha chiesto l’annullamento degli scrutini finali per l’anno scolastico 1996-97, limitatamente alle valutazioni e determinazioni negative assunte nei confronti dell’alunno G. R., dichiarato non ammesso alla 2^ classe, con il voto favorevole alla non ammissione da parte della Preside, per avere quest’ultima impedito la votazione dell’insegnante di Religione, dichiarando a verbale che “in questo caso specifico ritiene che (l’insegnante di religione) non debba votare in quanto determinante. Il voto diviene giudizio motivato ma non entra nel punteggio” e per aver fornito copia autentica dei verbali degli scrutini appositamente richieste per proporre il ricorso al TAR della Toscana, mancanti di parti fondamentali.
A sostegno del gravame le ricorrenti eccepiscono la violazione dell’art. 9 della L. n. 321/85, del punto 4.1 dell’Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale, resa esecutiva dal D. P. R. n. 751/85, violazione ed erronea applicazione del punto 2-7 della citata intesa, come modificata dal D. P. R. n. 202/90, eccesso di potere per violazione dell’art.31 del D. M. n. 80 del 9.3.1995.
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’inammissibilità del gravame ed il difetto di legittimazione attiva dello Snadir.
Va accolta, in via preliminare, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva al gravame dello Snadir, atteso che le censure oggetto di gravame non sono inerenti a comportamenti antisindacali.
Va riconosciuta, invece, la legittimazione della ricorrente a proporre il presente gravame, atteso che esso è volto a tutelare il contenuto delle sue mansioni e funzioni così come garantiti dalla normativa richiamata nel gravame. Infine, va rilevata la sussistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione del gravame, malgrado l’emanazione del decreto 295 del 16.7.97 del Provveditorato agli studi di Grosseto, con cui si dichiara l’inefficacia degli scrutini degli alunni nei cui confronti la preside ha impedito l’espressione del voto da parte degli insegnanti di religione, atteso che non risulta, dagli atti in causa, la successiva attività di rinnovo degli scrutini stessi in conseguenza di tale decreto.
Il ricorso va, pertanto, esaminato nel merito e deve ritenersi fondato, conformemente, del resto, a quanto ritenuto dal Provveditorato di Grosseto. La questione è già stata affrontata da questo Tribunale con sentenza 20 dicembre 1999, n. 1089, con la quale, richiamando un precedente giurisprudenziale (Tar Puglia, sez. Lecce, I, 5 gennaio 1994, n. 5), è stato precisato che, secondo il punto 2.7 dell’intesa resa esecutiva dal d.P.R. n. 202 del 23 giugno 1990, il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza per ciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza.
Nella specie, dunque, la decisione del Consiglio di classe adottata senza il voto determinante del docente di religione deve ritenersi illegittima. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, dichiara inammissibile la domanda del Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di religione, accoglie il ricorso della prof. L. e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
(omissis)
Autore:
Tribunale Amministrativo
Dossier:
_Insegnanti di religione_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Scrutinio finale, Valutazione, Anno scolastico, Insegnanti di religione, Votazione, Consiglio di classe, Giudizio motivato
Natura:
Sentenza