Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Progetto di legge 22 gennaio 1997, n.3022

Camera dei deputati. Proposta di legge n. 3022 d’iniziativa dei deputati Rodeghiero, Balocchi, Cè, Chincarini, Paolo Colombo, Fontan, Santandrea, Stefani, Vascon: “Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, 22 gennaio 1997.

(XIII legislatura Atti Parlamentari. Disegni di legge e relazioni. Documenti)

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! Tra i motivi che hanno spinto la Lega Nord per l’indipendenza della Padania ad elaborare una modifica della legge 20 maggio 1985, n. 222, vi è anzitutto un’esigenza di chiarezza nella utilizzazione della quota di pertinenza dello Stato dell’8 per mille del gettito IRPEF. Secondo le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, dal 1991 è infatti previsto che sia il Presidente del Consiglio dei ministri a stabilire con decreto, sulla base delle esigenze segnalategli dalle amministrazioni interessate, come impiegare tali fondi, iscritti al capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Questo modo di procedere appare tuttavia eccessivamente discrezionale, considerato che ad esempio nel 1991 tutto il gettito è stato utilizzato a favore dei profughi albanesi e per il 1993 è stato ripartito in tre aliquote, destinate in parte al soddisfacimento di esigenze relative ai beni culturali e in parte a scopi sociali. La Lega Nord ritiene possa essere più utile una ripartizione ex ante della quota dell’8 per mille spettante allo Stato, da suddividere in modo riconoscibile, per adempiere alle diverse finalità che si propone l’articolo 48 della legge n. 222 del 1985. La presente proposta di legge vuole andare incontro anche ad un’altra finalità profondamente sentita da parte della Lega Nord. Va ricordato che l’ammontare dell’aiuto pubblico allo sviluppo determinato dalle leggi finanziarie di questi ultimi anni ha subito un ridimensionamento particolarmente drastico. Esso è infatti sceso da un totale di 3663 miliardi per il 1992 ad uno di 954 miliardi previsto per il 1995. Nell’ambito della finanziaria per il 1995, a seguito della cessazione della gestione fuori bilancio, gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo risultano ripartiti in specifici capitoli di spesa. I contributi alle organizzazioni non governative sono stati fissati nel 1995 a coca 57 miliardi, a fronte dei 160 miliardi stanziati a favore delle stesse nel 1992. Di fronte a questo e ad una dimensione decrescente delle risorse finanziarie complessivamente messe a disposizione da parte dello Stato italiano per attività con valenza umanitaria e sociale, la presente proposta di legge mea a coinvolgere le associazioni di volontariato (tanto le organizzazioni di volontariato operanti nella sfera italiana, riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che le organizzazioni non governative operanti nei Paesi in via di sviluppo riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49) nella gestione di una parte della quota di pertinenza statale del gettito dell’8 per mille dell’IRPEF. Tutto questo vuole essere un segno di fiducia e di sostegno verso realtà che – nonostante le note malversazioni ai danni degli interessi finanziari dello Stato compiute da qualcuno – costituiscono la componente “più nobile ed efficiente” della presenza italiana di solidarietà in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. In questo modo, i singoli contribuenti sono posti in grado di destinare risorse verso iniziative umanitarie e sociali che interpellino la coscienza di ogni cittadino, prima ancora che lo Stato. Viste le considerazioni sopra espresse è stata inserita, all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, la possibilità di gestione indiretta del gettito di pertinenza statale e si è specificato il significato di tale aggiunta nell’articolo 48- bis, inserito proprio a tale scopo. Sono rimaste invariate le destinazioni previste dall’articolo 48, individuate in interventi umanitari in Italia o all’estero nelle situazioni di emergenza per “fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati”, e in interventi volti alla “conservazione dei beni culturali”. Sono invece precisate le quote percentuali per ogni destinazione: questo al fine di specificare su quale parte del gettito IRPEF potranno concorrere i diversi enti in base alla serietà e validità dei progetti presentati. PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. Il secondo comma, dell’articolo legge 20 maggio 1985, n. 222, è sostituito dal seguente: “2. A decorrere dall’anno finanziario 1997 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta o indiretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica”.

Art. 2. Dopo l’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è inserito il seguente: “Art. 48 bis -1 Le somme di cui all’articolo 47, secondo comma, destinate allo Stato sono ripartite come segue: a) il 20 per cento è riservato alla conservazione dei beni culturali ed è assegnato al capitolo 2035 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali; b) il 20 per cento è riservato a programmi di solidarietà internazionale nei Paesi in via di sviluppo, attuati dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed è assegnato al capitolo 4481 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; c) il 30 per cento è riservato a interventi sociali in Italia, attuati dalle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed è assegnato e suddiviso in eguale misura tra i capitoli 2955 e 4292 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) il 30 per cento è riservato a interventi in Italia nell’ambito della protezione civile ed è assegnato e suddiviso in eguale misura tra i capitoli 7615 e 2035 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri”.