Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Ottobre 2005

Statuto 22 luglio 2005

“Fondo per la Formazione continua negli Enti Religiosi”, 2005.

STATUTO

Articolo 1
Denominazione ‑ Soci

1. A seguito dell’accordo interconfederale tra AGIDAE e Cgil Cisl e Uil – che assumono la qualifica di soci fondatori ‑ è costituito, secondo quanto previsto dall’art. 118, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli istituti religiosi e nelle imprese di ispirazione religiosa, denominato FONDO ENTI RELIGIOSI, in forma abbreviata FOND.E.R. .
2. FOND.E.R . è istituito come Associazione ai sensi dell’art. 36 del codice civile.
3. FOND.E.R. è il Fondo paritetico per la formazione continua nelle imprese del comparto Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.
4. Possono associarsi al Fondo le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 118, Legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Articolo 2
Scopi

1. FOND.E.R. non ha fini di lucro. Esso opera a favore di enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro che aderiscono al Fondo e dei relativi dipendenti, in particolare del comparto della Scuola e del comparto Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
Il Fondo promuove e finanzia, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell’art. 118 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali negli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro e in tutte le imprese che aderiscono al Fondo, concordati tra le parti sociali, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Il Fondo è articolato al suo interno in due Comparti:
1) Scuola;
2) Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo.
3. Possono essere costituiti altri Comparti a seguito di adesione di un congruo numero di imprese appartenenti al comparto medesimo, secondo le modalità previste dal successivo articolo 7.
4. Il Fondo attraverso i suddetti Comitati di comparto promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall’art. 118 della Legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali e settoriali di e tra imprese, concordati tra le Parti sociali.
5. L’attuazione dello scopo suindicato e l’attività dei Comitati di comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base nazionale o su base territoriale secondo le specificità dei singoli comparti.

Articolo 3
Sede e durata

Il Fondo ha sede legale a Roma, Via Vincenzo Bellini 10, e ha durata illimitata.

Articolo 4
Aderenti

1. Assumono la qualifica di aderenti a FOND.E.R., gli enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, cooperative, imprese con o senza scopo di lucro, aziende di ispirazione religiosa, nonché tutte le imprese che optano per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell’art. 118, Legge n. 388/2000, e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano in regola con i versamenti previsti.

Articolo 5
Cessazione dell’iscrizione

L’iscrizione al FOND.E.R. cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa del FOND.E.R. ;
b) cessazione per qualsiasi causa degli associati medesimi;
c) il venir meno degli scopi statutari del fondo.

Articolo 6
Organi sociali

1. Sono organi del FOND.E.R. :
‑ l’Assemblea
‑ il Consiglio di Amministrazione
‑ il Presidente ed il Vice Presidente
‑ il Collegio dei Sindaci.
2. Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all’art. 1.

Articolo 7
Assemblea

1. L’Assemblea è composta in maniera paritetica da 12 membri, 6 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori di cui all’art. 1.
2. Dei 12 membri, 6 sono designati dall’AGIDAE e 2 per ciascuna organizzazione da Cgil, Cisl e Uil firmatarie dei rispettivi CCNL.
3. I membri dell’Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
4. Ciascuna delle Organizzazioni sopra indicate può sostituire i membri designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio, con comunicazione scritta al Presidente del Fondo. In tal caso, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.
5. Spetta all’Assemblea di:
– nominare il Consiglio di Amministrazione;
– nominare il Collegio dei Sindaci;
– definire le linee‑guida per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto;
– deliberare in ordine all’eventuale compenso per gli amministratori, i Sindaci e i componenti i Comitati di comparto a valere sulla quota di risorse destinate alle spese di funzionamento e gestione di cui alla Circolare Ministeriale n. 36 del 18 novembre 2003;
– deliberare l’ammissione di nuovi soci;
– deliberare la cessazione dello stato di socio;
– approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all’art. 1;
– delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l’esercizio di determinate funzioni;
– approvare i bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
– approvare il modello organizzativo e le strutture operative decise dal CdA;
– approvare ogni altra attività proposta dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati di comparto;
– approvare, su proposta del Consiglio d’Amministrazione, la costituzione all’interno del Fondo di nuovi Comparti, sentite le organizzazioni di cui all’art. 1.
6. L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell’Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.
7. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente mediante comunicazione, anche via fax o e-mail, contenente luogo, data e ordine del giorno, da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno sette giorni prima della riunione.
8. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FOND.E.R. o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza dei due terzi dei suoi componenti; negli altri casi si richiede la maggioranza assoluta.
10. Le delibere sono validamente assunte se ricevono il voto favorevole dei 9/10 dei presenti.

Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 6 membri, 3 dei quali designati dall’AGIDAE e 3 da Cgil, Cisl e Uil.
2. I componenti il Consiglio, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
3. Qualora venga revocato il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Organizzazione che lo ha designato, quest’ultima ne farà comunicazione all’Assemblea e provvederà alla sostituzione.
4. Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FOND.E.R. , nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di comparto.
5. In particolare è compito del Consiglio:
· dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;
· vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FOND.E.R. ;
· vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FOND.E.R. ;
· predisporre il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea;
· approvare i costi di amministrazione e di funzionamento del Fondo;
· redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
· regolare il rapporto di lavoro con il personale di FOND.E.R. ;
· nominare, su proposta del Presidente, il Responsabile dell’area formativa, che sia un professionista di comprovata esperienza maturata nella progettazione, programmazione e direzione di programmi formativi complessi;
· nominare, su proposta del Presidente, il Responsabile amministrativo;
· predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
· riferire all’Assemblea in merito alle proprie delibere;
· approvare i verbali delle proprie riunioni;
· compiere ogni ulteriore atto delegato dall’Assemblea;
· stabilire, sentiti i Comitati di comparto, le procedure e i requisiti per la presentazione delle richieste di finanziamento delle azioni formative e trasversali (BANDI);
· definire le procedure di monitoraggio, valutazione, di gestione, e di rendicontazione delle spese sostenute dai destinatari dei finanziamenti, tenuto conto degli indirizzi dell’Osservatorio e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
· garantire gli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione del Fondo Paritetico Interprofessionale;
· esaminare i ricorsi inoltrati dalle imprese interessate per i progetti non ammessi al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di comparto;
· sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le proposte di nuove attività avanzate dai Comitati di comparto;
· definire i criteri per la valutazione dei piani formativi;
· deliberare il finanziamento dei piani formativi oppure, eventualmente, la loro revoca nei casi in cui non sono ottemperate le condizioni di attuazione previste dal bando.

Articolo 9
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma ogni due mesi, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. Deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
2. Il Consiglio è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato ‑ contenente luogo, data e ordine del giorno ‑ da inviare almeno 7 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma ‑ o via fax ‑ da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole dei 9/10 dei presenti;
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta dal Presidente stesso.

Articolo 10
Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dall’AGIDAE tra i membri da essa designati nel CdA ed il Vice Presidente congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali tra i membri da esse designati nel CdA; Presidente e Vice Presidente durano in carica un quadriennio.
2. Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti dai soggetti designanti, i loro sostituti, nominati dagli stessi soggetti, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
3. Spetta al Presidente:
· rappresentare legalmente il Fondo;
· presiedere all’ordinaria attività del Fondo, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento del medesimo;
· convocare e presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
· assicurare la corretta applicazione del presente Statuto;
· dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
· svolgere i compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall’Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Egli ha la firma congiunta con il Presidente per l’espletamento di tutte le operazioni bancarie del Fondo.
5. In caso di urgenza il Presidente, d’intesa con il Vice Presidente, esercita i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all’adozione dei suddetti provvedimenti.

Articolo 11
Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi: il Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; gli altri due sono designati pariteticamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori soci del Fondo. I componenti del Collegio dei Sindaci devono essere iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
2. Le stesse organizzazioni datoriali e sindacali nominano altresì due Sindaci supplenti, sempre con criteri di pariteticità, destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
3. I Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
4. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui alle norme dettate dal codice civile per le società per azioni. Le funzioni vengono esercitate anche nei confronti dell’attività svolta dai Comitati di comparto. Essi devono riferire all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
5. Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi di FOND.E.R. e verifica la corretta gestione della documentazione contabile.
6. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il suo Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo.La convocazione deve comunque contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Articolo 12
Comitato di comparto

Per ciascuno dei comparti di cui all’art. 1 è costituito un Comitato di comparto, composto pariteticamente di sei membri aventi specifiche competenze in materia di formazione: tre designati dall’Organizzazione datoriale e tre dalle Organizzazioni sindacali associate.

Articolo 13
Il Responsabile dell’area formativa

All’attività formativa è preposto un Responsabile, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di coordinare l’attività e i progetti dei diversi comparti sia in fase di impostazione progettuale sia in fase di rendicontazione finale. A tale scopo egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati di comparto, ai quali offre tutte le informazioni e le valutazioni utili per il migliore svolgimento dell’attività formativa.

Articolo 14
Patrimonio dell’Ente

Il patrimonio di FOND.E.R. è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
c) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l’Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

Articolo 15
Bilancio

1. Gli esercizi finanziari di FOND.E.R. hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo e dei diversi Comparti, e il bilancio preventivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro un mese prima della chiusura dell’esercizio precedente. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e cioè entro il 30 aprile dell’anno successivo.
3. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall’approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all’art. 1.

Articolo 16
Compensi e rimborsi spese

In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci e ai componenti i Comitati di comparto, a seguito di apposita delibera dell’Assemblea, nell’ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.

Articolo 18
Scioglimento e cessazione

1. In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dall’AGIDAE, uno da Cgil, Cisl e Uil e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.
3 Il Consiglio di Amministrazione determinerà all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.

4. Il patrimonio netto risultante dal conto di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci fondatori.

Articolo 18
Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea di FOND.E.R., con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di tutti i componenti dell’Assemblea.
Spetta all’Assemblea il potere di approvare e modificare il Regolamento attuativo del presente Statuto.
Tali delibere dovranno quindi essere sottoposte al vaglio e all’approvazione definitiva del Ministero del lavoro e politiche sociali.

Articolo 19
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.