Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge 30 marzo 1998, n.88

Legge 30 marzo 1998, n. 88: “Norme sulla circolazione dei beni culturali”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 84 del 10 aprile 1998)

(omissis)

Art. 2.

(Azione di restituzione)

I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall’art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.
La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:
beni indicati nell’allegato alla presente legge;
beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
beni inclusi in inventari ecclesiastici.
E’ illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di esportazione temporanea.
Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite dal cedente.
La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proporzione della domanda.

(omissis)

Allegato

(previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a)

Categorie di beni

(omissis)

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

(omissis)