Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto Presidente Repubblica 31 dicembre 1997

Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 18 del 23 gennaio 1998)

Nomina del Sindaco di Roma a commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000 nell’ambito del territorio comunale di Roma.

(Da: “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 18 del 23-1-1998)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede la nomina di commissari straordinari del Governo per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali;

Considerato che tra due anni la città di Roma sarà chiamata ad ospitare tutte le più imponanti celebrazioni del Grande Giubileo dell’anno 2000 e che in preparazione di tale eccezionale evento l’art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto la predisposizione di un “piano degli interventi”, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche;

Considerato che numerosi interventi, di particolare rilevanza e complessità, sono localizzati nella città di Roma e che per la loro completa e tempestiva realizzazione è necessario un efficace coordinamento operativo delle amministrazioni coinvolte;

Ritenuto che, fermi i poteri di vigilanza del Ministro dei lavori pubblici di cui all’art. 1 comma 8, del citato decreto-legge 23 ortobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è indispensabile assicurare:

a) il raccordo temporale dei vari interventi;

b) la soluzione delle possibili interferenze operative tra i cantieri di più interventi, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro storico della città;

c) il coordinamento operativo tra i cantieri per la realizzazione degli interventi inclusi nel piano, quelli relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza delle diverse pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attivita di manutenzione urbana e quelli delle imprese di pubblici servizi o anche di iniziativa privata autorizzati dall’amministrazione comunale;

d) l’armonizzazione delle esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunità locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell’inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrità dell’ambiente;

Considerato, altresì, che il citato art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convenito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, ha previsto inoltre la realizzazione di un “piano dell’accoglienza” per il Giubileo;

Ritenuto che, anche sotto quest’ultimo profilo, é opportuna un’azione di coordinamento operativo dei servizi di accoglienza predisposti dalle pubbliche amministrazioni, in relazione alla previsione dei flussi di pellegrini al fine di assicurare l’equilibrata disponibilità dei servizi medesimi tanto ai pellegrini quanto alla comunità locale;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità, per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, di nominare un commissario straordinario del Governo al fine di assicurare il coordinamento operativo alla preparazione e alla gestione degli interventi localizzati nel territorio del comune di Roma del Grande Giubileo dell’anno 2000 e di individuare per tale nomina il sindaco di Roma, allo scopo di consentire il raccordo delle competenze del commissario straordinario del Governo con quelle che ordinariamente competono al sindaco a norma delle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 23 marzo 1993, n. 81;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreta:

Art. 1.

1. Il sindaco di Roma è nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000 nell’ambito del territorio comunale di Roma, di seguito denominato commissario straordinario, con i poteri di cui all’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 480.

2. Il commissario straordinario assume le funzioni dalla data del presente decreto e dura in carica fino ai 30 giugno 2001.

3. Al commissario straordinario, secondo le direttive del Presidente del Consiglio doi Ministri e nell’ambito delle deliberezioni della commissione per Roma Capitale ai sensi del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, è affidato il coordinamento dei soggetti titolari di interventi localizzati nel territorio del comune di Roma, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) formulare al Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane proposte di rimodulazione del piano degli interventi, anche relative alla priorità delle iniziative, nonché alle possibili intese e collaborazioni con la regione Lazio, la provincia di Roma e le altre amministrazioni locali interessate, per le attività e i servizi di loro competenza;

h) proporre le misure organizzative e procedurali nocessarie alla tempestiva realizzazione di tutti gli adempimenti per il Giubileo;

c) coordinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi al fine di prevenire e risolvere possibili interferenze operative tra i diversi cantieri, in particolare nelle aree delle basiliche maggiori e nel centro della città;

d) assicurare il coordinamento operativo tra i cantieri degli interventi inclusi nel piano, i cantieri relativi ad altre opere infrastrutturali di competenza di pubbliche amministrazioni, ivi comprese le ordinarie attività di manuteuzione urbana, i cantieri delle imprese di pubblici servizi e quelli di iniziativa privata autorizzati dall’amministrazione comunale;

e) armonizzare le esigenze operative dei cantieri con quelle preminenti e quotidiane della comunità locale, in particolare per il funzionamento dei servizi a rete e dei servizi alla persona e per il rispetto delle norme di prevenzione dell’inquinamento acustico, della sicurezza e della salubrità dell’ambiente, curando anche il profilo della corretta informazione e della trasparenza delle procedure;

f) coordinare le attività previste dal “piano dell’accoglienza” di cui al citato decreto-legge 23 ottobre 1996. n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, anche con riferimento al programma complessivo delle manifestazioni e delle iniziative concomitanti;

g) assicurare l’attuazione delle indicazioni della commissione mista tra lo Stato italiano e la Santa Sede, agevolando la corrispondenza logistica e temporale tra le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche italiane e gli interventi a cura della Santa Sede o della diocesi di Roma.

4. Il commissario straordinario rivolge alle amministrazioni competenti le direttive e le indicazioni operative necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo di cui al comma 3.

5. Le amministrazioni statali interessate sono tenute a fornire le informazioni e i documenti richiesti e ad assicurare collaborazione al commissario straordinario, nell’ambito e per le finalità del presente decreto.

6. Il commissario straordinario promuove la convocazione di conferenze di servizi ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il perseguimento degli obiettivi indicati dal presente decreto.

7. Il commissario straordinario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, sull’andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti critici che eventualmente ne ostacolino la proficua attuazione.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario si avvale di un comitato di coordinamento costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il comitato di cordinamento coadiuva il commissario straordinario nella definizione delle indicazioni operative di sua competenza. Il comitato è presieduto dal commissario straordinario ed è costituito dai seguenti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) dal prefetto di Roma;

b) dal direttore dell’Ufficio per il programma di Roma Capitale;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econornica;

d) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

e) da un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

f) da un rappresentante del Ministero dell’ambiente;

g) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;

h) da un rappresentante del Ministero della difesa;

i) da un rappresentante del Ministero dell’interno;

l) da un rappresentante del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

m) da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) da un rappresentante della regione Lazio;

o) da un rappresentante della provincia di Roma;

p) da un rappresentante del comune di Roma;

q) da un rappresentante dell’Agenzia romana per la preparazione al Giubileo.

3. Il comitato di cui al comma 1 può essere integrato da esperti, in numero non superiore a cinque, nominati con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del commissario. Il comitato può altresì invitare a proprie riunioni rappresentanti di amministrazioni, aziende ed enti pubblici, società a partecipazione pubblica, società concessionarie di pubblici servizi responsabili di interventi inclusi nel piano per il Giubileo ovvero di altri rilevanti interventi infrastrutturali per la città di Roma, nonché della preparazione e gestione di servizi per il Giubileo.

4. A norma dell’art. 20, comma 3, della. Iegge 1° aprile 1981, n. 121, il commissario straordinario è chiamato a partecipare al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di favorire il coordinamento della preparazione e la gestione dei servizi di sicurezza per il Giubileo.

Art. 3.

1 Il commissario straordinario si avvale di una segreteria istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle strutture dell’Ufficio per Roma Capitale e, previa intesa con il comune, degli uffici di quest’ultimo. Può altresì avvalersi dell’Agenzia romana per la preparazione al Giubileo, di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dal piano per il Giubileo.

2.Il commissario straordinario può proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di uno o più sub-commissari per il perseguimento di obiettivi determinati, sotto la sua direzione e responsabilità.

Art. 4.

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il compenso del commissario straordinario e dei sub-commissari.

Art. 5.

1. Gli oneri denvanti dall’applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi del commissano straordinario, dei sub-commissari e degli esperti di cui al comma 3 dell’art. 2, gravano dagli stanziamenti che saranno determinati dalla commissione per Roma Capitale nell’ambito dalla rimodulazione del piano degli interventi per il Giubileo, di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651.