Decreto ministeriale 25 marzo 1991
D.M. 25 marzo 1991: “Modalità di deduzione dal reddito complessivo IRPEF dei contributi a favore delle comunità ebraiche italiane”.
(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 79 del 4 aprile 1991)
Articolo unico – I contributi annuali versati a decorrere dal 1° gennaio 1990 alle comunità ebraiche di cui all’art. 18 della legge citata in premessa dai propri appartenenti e relativi al periodo d’imposta nel quale sono stati versati debbono risultare ai fini della loro deduzione dal reddito complessivo imponibile assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche fino a concorrenza del dieci per cento di tale reddito e comunque per un importo complessivamente non superiore a lire settemilionicinquecentomila, dai seguenti documenti:
1) attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla comunità ebraica di appartenenza, contenente la causale del versamento e l’indicazione del periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati, dovuti alla comunità a norma del relativo statuto;
2) quietanza liberatoria rilasciata dalla comunità ebraica di appartenenza su appositi stampati predisposti e numerati dalla comunità stessa, da cui risultino: il numero della quietanza; il cognome, il nome e il comune di residenza del soggetto che, a norma dello statuto della comunità, ha effettuato il versamento; l’importo del contributo versato; la causale della contribuzione e il periodo d’imposta al quale si riferiscono i contributi versati.
I documenti attestanti i versamenti eseguiti debbono essere allegati alla dichiarazione dei redditi; si applicano le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Autore:
Ministero delle Finanze
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Deducibilità, Comunità ebraiche italiane
Natura:
Decreto ministeriale