Decreto legge 21 aprile 1999, n.110
Decreto Legge 21 aprile 1999, n. 110: “Autorizzazione all’invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell’ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all’Albania e di assistenza ai profughi”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 94 del 23 aprile 1999)
(omissis)
Art.1
1. E’ autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
(omissis)
Art.6
1. Per l’assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:
a) lire 5.000 milioni – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali;
b) lire 11.000 milioni – Ministero della sanità;
c) lire 300 milioni – Ministero dei trasporti e della navigazione;
c) lire 28.700 milioni – Ministero dell’interno.
2. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), e integrata di lire 30.000 milioni.
3. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1991, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell’otto per mille IRPEF, iscritta nell’unità previsionale dì base 7.1.2.14 “8 per mille IRPEF Stato” – Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)
Autore:
Governo
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Otto per mille
Natura:
Decreto legge