Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Decreto legge 21 aprile 1999, n.110

Decreto Legge 21 aprile 1999, n. 110: “Autorizzazione all’invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell’ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all’Albania e di assistenza ai profughi”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 94 del 23 aprile 1999)

(omissis)

Art.1

1. E’ autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

(omissis)

Art.6

1. Per l’assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l’anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

a) lire 5.000 milioni – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali;

b) lire 11.000 milioni – Ministero della sanità;

c) lire 300 milioni – Ministero dei trasporti e della navigazione;

c) lire 28.700 milioni – Ministero dell’interno.

2. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), e integrata di lire 30.000 milioni.

3. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1991, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell’otto per mille IRPEF, iscritta nell’unità previsionale dì base 7.1.2.14 “8 per mille IRPEF Stato” – Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, ai sensi dell’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

Autore: Governo
Nazione: Italia
Parole chiave: Otto per mille
Natura: Decreto legge