Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 23 Settembre 2005

Sentenza 20 aprile 2005, n.1091

TAR Piemonte. Sentenza 22 aprile 2005, n. 1091: “Titoli di qualificazione professionale richiesti per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE – PRIMA SEZIONE

composto dai magistrati:
– Alfredo GOMEZ de AYALA – Presidente
– Bernardo BAGLIETTO – Consigliere
– Richard GOSO – Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 425 del 2005 proposto da B. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Enoch e Francesca Mastroviti, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Cassini n. 48;

contro

il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale domicilia in Torino, corso Stati Uniti n. 45;
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale, in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di
A. E.;
D. W.;
M. M.;
M. M.;

per l’annullamento, previa sospensione, del decreto prot. n. 1069/P/C10 in data 12 gennaio 2005, conosciuto in data successiva, con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio VI – Reclutamento e Selezione delle Risorse Umane dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Generale ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, la graduatoria generale di merito definitiva degli aspiranti a posti di religione cattolica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nonché la graduatoria generale di merito definitiva distinta per la Diocesi di Biella, approvate con decreto D.G. n. 1547/C10 del 18 gennaio 2005, limitatamente e per la parte in cui Don A. B. è stato collocato in posizione e con punteggio deteriori rispetto a quanto di diritto; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere iscritto in posizione migliore nell’ambito delle suddette graduatorie definitive e per la conseguente condanna dell’Amministrazione Scolastica a provvedere in tal senso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 aprile 2005 il referendario Richard Goso;
Udito l’avv. Mastroviti per il ricorrente e l’avv. Carotenuto per l’Amministrazione resistene;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, sacerdote salesiano, ha partecipato al concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con decreto del Direttore Generale per il personale della scuola in data 2 febbraio 2004.
Al termine delle prove concorsuali, sostenute dal ricorrente con esito positivo, venivano approvate, con decreto dirigenziale in data 18 gennaio 2005 (la data del 18 gennaio 2004 riportata nell’epigrafe del provvedimento è frutto di un evidente errore materiale), qui impugnato, la graduatoria generale di merito definitiva dei concorrenti e la graduatoria definitiva distinta per ciascuna diocesi: il ricorrente vi risultava ammesso con riserva e, nella parte relativa alla valutazione dei titoli, non erano stati conteggiati i punteggi per i titoli di qualificazione professionale e di servizio da lui dichiarati.
In epoca successiva, il ricorrente veniva a conoscenza del decreto dirigenziale in data 12 gennaio 2005, parimenti impugnato, con il quale ne era stata disposta l’esclusione dal concorso in quanto il titolo di qualificazione professionale da lui dichiarato e documentato risultava “conferito da una facoltà non compresa negli elenchi di quelle abilitate a rilasciarlo, comunicati dalla CEI a norma del punto 4.5 del D.P.R. 16/12/1985, n. 751”.
L’esponente contesta la legittimità dei provvedimenti suindicati, deducendo i seguenti motivi di gravame:
I) quanto al provvedimento di esclusione dal concorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.D. 2/2/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3, L. 18/7/2003, n. 186. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 16/12/1985, n. 751. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 778/1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e contraddittorietà;
II) quanto alle graduatorie, nella parte in cui hanno attribuito al ricorrente 25 punti in luogo dei 30,60 asseritamente spettantigli: violazione e falsa applicazione del D.D. 2/2/2004, All. 5.
Il ricorrente chiede, in conclusione, l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento che ne ha decretato l’esclusione dal concorso nonché delle relative graduatorie definitive, limitatamente alla parte in cui gli hanno attribuito un punteggio inferiore a quello ritenuto corretto; chiede, altresì, che sia accertato il suo diritto ad ottenere una posizione migliore in graduatoria, corrispondente al punteggio effettivamente spettategli, nonché la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere in conformità.
Il gravame è stato ritualmente notificato all’Amministrazione scolastica e ai concorrenti che precedono il ricorrente nella graduatoria definitiva per la Diocesi di Biella e che, per effetto dell’accoglimento della domanda, si vedrebbero sopravanzati in graduatoria, assumendo pertanto la veste di controinteressati.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, contrastando nel merito il ricorso.
Non si sono costituitt i controinteressati, seppure regolarmente intimati.

DIRITTO

1) Il Collegio ritiene di dover decidere il merito del ricorso con sentenza succintamente motivata – ai sensi dell’articolo 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – considerata la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione dell’istanza cautelare e la sufficienza delle prove in atti.
2) Il tema del contendere, nel presente giudizio, concerne la legittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione scolastica ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’esclusione era motivata con riferimento alla carenza del prescritto titolo di qualificazione professionale in capo all’interessato.
3) Più in dettaglio, si osserva che i requisiti specifici di ammissione al concorso erano previsti dall’articolo 2 del relativo bando, approvato con decreto del Direttore generale per il personale della scuola in data 2 febbraio 2004, disposizione che riproduceva esattamente i contenuti del d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, recante “esecuzione dell’intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”.
Il comma 2, lettera B), dell’articolo 2 prevedeva, quale requisito di ammissione al concorso, il possesso particolari titoli di qualificazione professionale tra loro alternativi (in generale: titolo accademico in teologia, compimento di studi teologici in un seminario maggiore, diploma accademico di magistero in scienze religiose, diploma di laurea dell’ordinamento italiano unitamente a un diploma di scienze religiose riconosciuto dalla C.E.I.).
L’esponente sostiene che il titolo di “baccalaureato in teologia”, da lui conseguito il 25 novembre 1981 presso la Pontifical University di Maynooth “St. Patrick’s College” (Irlanda), costituisce titolo accademico valido per l’ammissione al concorso.
A tal fine, produce in atti una dichiarazione della Congregazione per l’educazione cattolica, rilasciata in data 25 febbraio 2005, attestante che il titolo in questione “è stato rilasciato da una facoltà teologica riconosciuta dalla Santa Sede e autorizzata a rilasciare gradi accademici tra cui il baccalaureato in teologia”.
Ciò proverebbe, ad avviso del ricorrente, l’illegittimità dei procedimenti adottati dall’Amministrazione scolastica e oggetto del gravame.
4) Il Collegio non ritiene di poter condividere le prospettazioni difensive di cui sopra.
Si osserva, infatti, che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di primo e secondo grado può essere affidato solamente a chi risulti in possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dal citato d.P.R. n. 751/1985.
L’elenco di tali titoli, contenuto nel punto 4.3 dell’articolo 4, si apre, alla lettera a), con l’indicazione del titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede.
Precisa, però, il successivo punto 4.5 che la Conferenza episcopale italiana comunica al Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) l’elenco delle facoltà e degli istituti che rilasciano detti titoli.
Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che esclusivamente i titoli accademici rilasciati dalle facoltà o dagli istituti compresi negli elenchi comunicati dalla C.E.I. hanno valore quale titolo di qualificazione professionale ai fini dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche.
L’eventuale valorizzazione a detti fini dei titoli rilasciati da facoltà o istituti non compresi negli elenchi comporterebbe il rischio di ingerenze nella sfera di attribuzioni riservate alla competenza della C.E.I. e vizio tale da inficiare il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale.
Nel caso in esame, occorre sottolinearlo, l’esclusione dell’interessato è stata disposta unicamente a causa della mancata inclusione della facoltà presso la quale aveva conseguito il titolo accademico in teologia nell’elenco comunicato dalla C.E.I., circostanza che l’esponente non ha comunque contestato.
Rilevata tale mancata inclusione, l’Amministrazione scolastica ha legittimamente disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso riservato.
L’esigenza di tutelare la par condicio dei concorrenti, d’altronde, non consente di attribuire rilievo a documenti formati successivamente alla conclusione della procedura concorsuale e, comunque, inidonei a sopperire alla mancata inclusione dell’istituto negli elenchi della C.E.I., anche nel caso in cui tale situazione rappresentasse la conseguenza di errore o omissione della stessa Conferenza episcopale.
5) In subordine, il ricorrente afferma che il titolo accademico di cui si discute, qualora non riconosciuto valido ai sensi della lettera a) del citato punto 4.3, avrebbe comunque dovuto determinare la sua ammissione al concorso ai sensi della successiva lettera b) che prevede, quale idoneo titolo di qualificazione, l’”attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore”.
Valgono, al riguardo, le medesime osservazioni svolte in precedenza: l’ascrizione di un determinato istituto alla categoria dei “seminari maggiori” consegue, ai fini che ci occupano, unicamente dall’inclusione dello stesso negli elenchi comunicati dalla C.E.I.
L’Amministrazione scolastica, pertanto, non avrebbe potuto legittimamente sopperire a tale omessa inclusione attingendo ad altre fonti di informazione.
Anche in questo caso, il ricorrente non ha provato che la facoltà presso la quale ha compiuto gli studi in teologia possiede effettivamente la qualifica di “seminario maggiore”, essendosi limitato a produrre in atti documenti di contenuto generico.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso appare destituito di fondamento.
6) Il rigetto della domanda principale, avente ad oggetto l’esclusione dal concorso, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione avverso le graduatorie definitive del concorso riservato nella parte in cui attribuiscono al ricorrente, a suo avviso, un punteggio inferiore a quello spettante.
Sarebbe comunque inammissibile la richiesta azionata in giudizio che postula un’azione di accertamento concernente posizioni soggettive fondate su interessi legittimi.
7) In conclusione, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti costituite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese compensate.