Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 21 Settembre 2005

Sentenza 16 agosto 2005

TAR Calabria. Sentenza 16 agosto 2005: “Concorso riservato per IRC: esclusione per mancanza del requisito del servizio svolto per un orario mediamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo”.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:
– LUIGI PASSANISI Presidente
– GIUSEPPE CARUSO Consigliere
– GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.1977/2004 R.G. proposto dalla Sig.ra B. B., rappresentata e difesa dall’Avv. Nicola Minasi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Domenico Timpani in Reggio Calabria, alla Via San Francesco da Paola n.14/A;

CONTRO

MINISTERO dell’ISTRUZIONE e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli uffici di Reggio Calabria, Via del Plebiscito n.15;

PER OTTENERE

previa sospensiva, l’annullamento del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria dell’11/10/2004 di esclusione dal concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica per la scuola secondaria di primo e secondo grado per mancanza del requisito del servizio per un orario mediamente non inferiore, nel quadriennio continuativo dichiarato, alla metà di quello d’obbligo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso depositato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.24 del 2005 di rigetto della domanda di sospensione;
Visti gli atti tutti della causa ;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 20 luglio 2005, ed ivi uditi l’Avv. Vincenzo Carrello per delega dell’Avv. Nicola Minasi per la ricorrente e l’Avv. dello Stato Maurizio Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver presentato domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami a posti di insegnante di religione cattolica indetto con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR del 2/2/2004; in particolare ella ha comunicato il proprio stato di servizio relativo agli anni scolastici 1999/2000 in cui ha prestato n.10 ore settimanali nelle scuole superiori, 2000/2001 in cui ha prestato n.8 ore settimanali nelle scuole medie inferiori; 2001/2002 in cui ha prestato n.6 ore settimanali nelle scuole medie inferiori e 2002/2003 in cui ha prestato n.9 ore settimanali nelle scuole medie inferiori. Con nota dell’8/10/2004 è stato comunicato l’avvio del procedimento di esclusione dal concorso in oggetto e soltanto tre giorni dopo è stato emesso l’impugnato provvedimento di esclusione.
L’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto dedotto in fatto e in diritto in sede di ricorso con un’articolata memoria.
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2005 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame la ricorrente lamenta la violazione di legge della legge n.241/1990 e del principio di equità in quanto la media di 8,25 andava arrotondata a 9.
1.1 L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha sottolineato come resti incontestata la mancanza del requisito di ammissione al concorso.
2. Ad avviso del Collegio, come anticipato in fase cautelare, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato
3. Quanto alla presunta violazione della legge n.241/1990, indipendentemente dalla interpretazione formalistica o meno dell’art.7 della legge n.241/1990, occorre prendere atto che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge n.15 del 2005 che, all’art.14, ha introdotto l’art.21-octies della legge n.241/1990: tale norma dispone che non sia annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sulla “forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato”. La disposizione in parola esclude che possa disporsi l’annullamento da parte del giudice amministrativo di un atto in relazione ad un vizio, come quello della mancata o intempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento, quando “sia palese” che il contenuto dispositivo dell’atto impugnato non sarebbe stato diverso (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 14.4.2005, n.186; 14.4.2005, n.185; 14.4.2005, n.174).
3.1 Ciò posto, il Tribunale è dell’avviso che la candidata con la domanda di partecipazione al concorso ha acquisito contezza dell’unitario procedimento concorsuale rendendo superflua ogni ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione, la quale d’altra parte non avrebbe potuto mai prescindere dalla rigorosa applicazione dei criteri di ammissione determinati nel bando.
4. Quanto poi alla presunta violazione del principio di equità, per cui secondo parte ricorrente nella fattispecie la media di 8,25 quale risultante dal computo dei periodi di insegnamento andava arrotondata a 9, va evidenziata l’irragionevolezza dell’assunto secondo cui all’istante andava riservata una “clemenza valutativa” che inevitabilmente si sarebbe rivelata discriminatoria nei riguardi degli altri candidati, per tacere della palese infondatezza della tesi secondo la quale il principio di equità potrebbe elevarsi a parametro di legittimità dell’azione amministrativa ovvero a criterio di bilanciamento dei contrapposti interessi.
5. Per questi motivi il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria – rigetta il ricorso come in epigrafe proposto. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.