Decreto 24 gennaio 2004, n.83/DCA-2004-9
Decreto 24 gennaio 2004, n. prot. PCA 83/DCA-2004-9: “Suono delle campane nella Diocesi di Genova”.
Visto che, come ben delineato nel n. 1455 del Benedizionale, “Risale all’antichità l’uso di ricorrere a segni e a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo guai modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nella stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore”:
considerato che il suono delle campane rientra nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa Cattolica e gli accordi stipulati con la Repubblica Italiana e come tale la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali;
vista la circolare n.33 della Conferenza Episcopale Italiana, in data 10/05/2002, circa la regolamentazione del suono delle campane;
visto altresì che l’Arcidiocesi di Genova, con Decreto Arcivescovile in data 01/09/1999 (prot. PC A 83/DCA-1999), già da tempo è stata dotata di norme in merito alla materia di cui sopra;
al fine di tutelare nel modo più corretto ed efficace la pratica liturgico-tradizionale del suono delle campane evitando che divenga fonte di disturbo ma in modo tale che esse mantengano la funzione di segno chiaramente percepibile dai fedeli,
con il presente Nostro Decreto
CONFERMIAMO INTEGRALMENTE
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO ARCIVESCOVILE DEL 01/09/1999 (PROT. PCA 83/DCA-1999-34) – CITATO IN PREMESSA.
DIAMO INTERPRETAZIONE AUTENTICA
– a tenore dei can. 16 C.J.C. – al punto B) del testo del suddetto decreto qui di seguito riportato: ” nell’uso delle campane e nella durata del loro suono si raccomanda sempre una adeguata moderazione, riservando solo a circostanza particolari (es. solennità, feste patronali, eventi particolari della vita della comunità cristiana) una maggiore festosità e intensità di suono – comunque solo in occasione delle funzioni principali.” e pertanto si deve intendere cje la durata del suono delle campane (o riprodotto con altri strumenti meccanici o elettronici) per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non dovrà comunque superare, prima di ogni singola celebrazione, i 2 minuti nei giorni feriali e i 3 minuti nei giorni festivi, con eccezione di particolari ricorrenze e solennità o eventi singolari. Per ogni altro scopo (es. Angelus, solennità, feste patronali, morte di un fedele ..,), essa non dovrà comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione”‘.
A tenore di quanto disposto dal can. 8 § 2 C.J.C., ricordiamo che quanto stabilito col presente Nostro Decreto entrerà in vigore dopo un mese, dalla promulgazione che stabiliamo avvenga in data odierna con questo stesso atto ai quale disponiamo venga data divulgazione.
X Tarcisio Card. Bertone
Arcivescovo di Genova
Sac. Luigi Palletti
Cancelliere Arcivescovile
Dossier:
_Chiesa cattolica_
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Chiesa cattolica, Festività religiose, Libertà religiosa, Fedeli, Preghiera, Tradizioni religiose, Campane, Celebrazioni liturgiche, Comunità cristiana
Natura:
Decreto