Decreto ministeriale 22 aprile 2004
Decreto ministeriale 22 aprile 2004: “Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l’anno 2003, e delle relative istruzioni”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101, del 30 aprile 2004)
IL Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali
Visto l’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l’obbligo della comunicazione;
Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell’art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all’approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell’art. 1117, n. 2, del codice civile;
Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell’anno 2003 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2003, si sono verificate modificazioni, sia sotto l’aspetto della titolarita’ del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;
Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;
Considerata l’opportunita’ di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l’utilizzo di stampanti laser;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;
Decreta:
Art. 1.
1. E’ approvato, con le relative istruzioni, l’annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell’anno 2003 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2003, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.
Art. 2.
1. La dichiarazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2003 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all’art. 1.
(Omissis)
Art. 7.
1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2003», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all’ufficio tributi del comune competente.
2. La spedizione puo’ essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
3. La data di spedizione e’ considerata come data di presentazione.
(Omissis)
ALLEGATO
(Omissis)
Esenzioni
Sono esenti dall’ICI, a norma dell’art. 7 del D.L.gs n. 504/1992 per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:
(omissis)
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
(omissis)
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a),della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
(omissis)
Autore:
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dossier:
Enti religiosi
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Onlus, Attività religiose, Oratori, Enti non commerciali, Esenzione, Ici, Attività di culto, Immobili immuni, Imposta comunale sugli immobili, Agevolazione fiscale
Natura:
Decreto ministeriale