Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 25 Agosto 2005

Risoluzione 02 maggio 1994, n.2/1032

Ministero delle Finanze. Risoluzione 2 maggio 1994, n. 2/1032: “Concessione in uso di immobili di proprietà dello Stato: soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’ICI”.

(Omissis)

In riferimento ai quesiti posti con la nota sopradistinta, la Scrivente osserva, preliminarmente ed in via generale, che la concessione in uso o con canone meramente ricognitorio degli immobili di proprietà dello Stato non può determinare, di per se stessa, l’insorgenza di un diritto reale di usufrutto in capo al concessionario con conseguente passaggio della soggettività passiva, agli effetti dell’imposta comunale sugli immobile (ICI), dallo Stato al concessionario utilizzatore dell’immobile. Dipenderà dal tipo di concessione se il rapporto fra concessionario ed immobile dato in uso sia configurabile o meno come diritto reale di usufrutto.
Passando alle fattispecie evidenziate nella predetta nota, si esprime il seguente avviso agli effetti dell’ICI:

1) Per quanto concerne l’assegnazione degli immobili dello Stato a servizio delle Università, la quale (ai sensi dell’articolo unico della legge n. 4 del 7 gennaio 1958 recante l’interpretazione dell’articolo 46 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore approvato con R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933) si intende fatta in uso ed in ogni caso a titolo gratuito e perpetuo, il diritto dell’Università sull’immobile assegnato può essere assimilato al diritto reale di usufrutto, discendendo direttamente dalla legge l’obbligo di concedere alle Università, oltre che gratuitamente, permanentemente, l’uso degli immobili statali posti a servizio delle Università stesse. Pertanto la soggettività passiva ICI, per i predetti immobili, viene a radicarsi esclusivamente in capo all’Università assegnataria.

2) In merito alla concessione alle Regioni in uso perpetuo e gratuito degli immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, effettuata ai sensi del primo comma dell’articolo 21 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, è configurabile, per i motivi sovra esposti, un diritto di usufrutto della Regione sull’immobile nel predetto modo concessole, con conseguente passaggio della soggettività passiva ICI dallo Stato alla Regione concessionaria.
D’altro canto, per lo specifico caso, la legge (comma 2 del menzionato art. 21) prescrive inderogabilmente che tutti i tributi gravanti sugli immobili in discorso sono posti a carico della Regione concessionaria.

3) In ordine alle concessioni e locazioni degli immobili dello Stato alle istituzioni culturali, agli enti pubblici, alle fondazioni od associazioni, alle USL agli enti territoriali od ecclesiastici, effettuate ai sensi dei commi 1 e 7 dell’articolo 1 e del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 390 dell’11 luglio 1986, gli elementi che le caratterizzano (quali: la facoltatività della concessione da parte dell’Amministrazione finanziaria; la sua limitazione temporale, per un periodo che non può eccedere i 19 anni; l’esistenza di un canone periodico — a livello annuale — ancorché di minimo ammontare; la risoluzione della concessione, non appena sopravvenga la necessità di utilizzare gli immobili per usi governativi; gli effetti risolutivi conseguenti dall’utilizzo dell’immobile per fini diversi da quelli per i quali è stata assentita la concessione ovvero connessi al mancato pagamento del canone; la stessa espressione letterale della norma, la quale parla di “concessione o locazione”) non consentono di qualificare il diritto del concessionario sul bene ricevuto in concessione come diritto reale di godimento. Pertanto, per tali immobili, la soggettività passiva ICI rimane in testa allo Stato proprietario.

Tanto sopra chiarito, ai fini della individuazione della soggettività passiva ICI, va richiamata l’attenzione sulla necessità di verificare se possa rendersi applicabile taluna delle disposizioni esonerative recate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. In particolare, se ricorrano le condizioni stabilite nella lettera i) del predetto articolo, in forza della quale sono esenti dall’ICI gli immobili, a qualunque soggetto appartengano, i quali siano utilizzati dagli “enti non commerciali” (ovverosia, da quelli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 87 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e succ. mod.) e siano destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto).