Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n.917
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
(Omissis)
Art.10. Oneri deducibili (1)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
(…)
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di [lire due milioni] euro 1.032,91, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
l ) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
(…)
(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge n. 473/1994.
(omissis)
Art. 36. Reddito dei fabbricati (2)
(…)
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata (3).
(…)
(2) Articolo rinumerato dall’art. 1 del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(3) Comma così modificato dall'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 4 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, e successivamente dall'articolo 6 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
(omissis)
Art.50. Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (4)
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
(…)
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
(…)
(4) Articolo rinumerato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(omissis)
Titolo II I
mposta sul reddito delle persone giuridiche
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 86. Presupposto dell`imposta
1. Presupposto dell`imposta sul reddito delle persone giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell`articolo 6.
Articolo 87(1). Soggetti passivi
1. Sono soggetti all`imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l`esercizio di attività commerciali;
d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell`imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell`articolo 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell`amministrazione o l`oggetto principale nel territorio dello Stato.
4. L`oggetto esclusivo o principale dell`ente residente è determinato in base alla legge, all`atto costitutivo o allo statuto, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l`attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall`atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell`atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l`oggetto principale dell`ente residente è determinato in base all`attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
(Omissis)
Art. 89. Base imponibile
1. L`imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni del capo II per le società e per gli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell`articolo 87, del capo III per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e del capo IV per le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d).
(Omissis)
Capo III – Enti non commerciali
Art. 108. Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall`imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell`articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell`ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
2. Il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell`articolo 8.
2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell`articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all`articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall`articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (1).
(1) Comma aggiunto dall`articolo 2, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
Arti. 109. Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non è diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie.
2. Per l`attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l`obbligo di tenere la contabilità separata (1).
3. Per l`individuazione dei beni relativi all`impresa si applicano le disposizioni di cui all`articolo 77, commi 1 e 3-bis (1).
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all`esercizio di attività commerciali e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l`ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d`impresa e l`ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che corrisponde al predetto rapporto (1).
4. Per gli enti religiosi di cui all`articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attività commerciali, le spese relative all`opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti.
4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall`obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti (1).
(1) Comma sostituito dall`articolo 3, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 109-bis. Regime forfettario degli enti non commerciali (1)
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall`articolo 9- bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962 (2), n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell`articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d`impresa, applicando all`ammontare dei ricavi conseguiti nell`esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l`ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 600.000.000, coefficiente 25 per cento;(3)
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all`ammontare dei ricavi relativi all`attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.
4. L`opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall`inizio del periodo d`imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell`opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall`inizio del periodo d`imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.
5. Gli enti che intraprendono l`esercizio d`impresa commerciale esercitano l`opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell`articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
(1) Articolo aggiunto dall`articolo 4,comma1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
(2) L`anno "1962" si deve intendere "1992".
(3) Numero modificato dal D.P.R. 12 aprile 2001, n. 222.
Art. 110. Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d`impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell`articolo 10. Per l`imposta di cui all`articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell`esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l`ente ha conseguito il rimborso.
Art. 110-bis. Detrazione d`imposta per oneri
1. Dall`imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis, i), i-bis) ed i-quater) del comma 1 dell`articolo 13- bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l`imposta dovuta per il periodo nel quale l`ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19 per cento dell`onere rimborsato (1)(2).
(1) Aliquota modificata dall`articolo 49, comma 1, d.lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
(2) Comma modificato dalla legge 07 dicembre 2000, n. 383.
Art. 111. Enti di tipo associativo
1. Non è considerata commerciale l`attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell`esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell`articolo 108, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componente del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un`unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (1).
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali né per le prestazioni effettuate nell`esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicità commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all`articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell`interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l`attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l`organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (2).
4-ter. L`organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3 (2).
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell`esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché l`assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione (2).
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4- quater si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell`atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell`associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell`ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l`organismo di controllo di cui all`articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l`effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d`età il diritto di voto per l`approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell`associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all`articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell`assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell`articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (3);
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (2).
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4- quinquies non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (2).
(1) Comma sostituito dall`articolo 5,comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460.
(2) Comma aggiunto dall`articolo 5,comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
(3) Lettera modificata dall`articolo 5, comma 2, d.lgs 19 novembre 1998 n. 422.
Art. 111-bis. Perdita della qualifica di ente non commerciale (1)
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l`ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d`imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell`ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all`attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all`attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d`imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l`obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell`ente nell`inventario di cui all`articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L`iscrizione nell`inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall`inizio del periodo d`imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
(1) Articolo aggiunto dall`articolo 6, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
Art. 111-ter. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (1)
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall`esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
(1) Articolo aggiunto dall`articolo 12, comma 1, d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
(Omissis)
Autore:
Presidente della Repubblica
Dossier:
_Chiesa cattolica_, Confessioni religiose, Enti religiosi, Italia, Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Onlus, Oneri deducibili, Enti senza scopo di lucro, Enti commerciali, Agevolazioni tributarie, Reddito, Patrimonio, Agevolazioni fiscali, Attività commerciali, Enti ecclesiastici
Natura:
Decreto Presidente Repubblica