Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 2 Febbraio 2004

Legge 05 giugno 1986, n.253

L. 5 giugno 1986, n. 253: “Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto”.

(Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 135 del 13 giugno 1986).

1. – 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può concedere ai privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (1), contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione dei loro archivi.

2. Il contributo è concesso annualmente sulla base di un esame comparativo delle richieste motivate e documentate, presentate dagli interessati al soprintendente archivistico competente per territorio.

3. Restano salvi per il privato gli obblighi di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico che si trovino presso enti pubblici.

2. – 1. Con le stesse modalità di cui all’articolo 1 possono essere concessi contributi per la conservazione, inventariazione e valorizzazione degli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici, ad istituti od associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico, rivestano interesse storico.

2. La concessione del contributo è condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi previsti per i privati dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

3. – 1. Il controllo sulla destinazione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 1 e 2 è riservato al Ministero per i beni culturali e ambientali, che a tal fine richiede il consuntivo delle spese sostenute.

4. 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dal 1986.

(omissis)

Autore: Parlamento
Nazione: Italia
Parole chiave: Valorizzazione, Finanziamento, Conservazione, Inventariazione
Natura: Legge