Legge 22 maggio 1975, n.152
Legge 22 maggio 1975, n. 152: “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”.
(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 136 del 24 maggio 1975)
(Omissis)
Articolo 5*
1. È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
2. Il contravventore è punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro**.
(Omissis)
* Articolo introdotto dall’art. 2, l. 8 agosto 1977, n. 533, in sostituzione del precedente: “1. E’ vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l’impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. 2. Il contravvventore è punito con l’arresto da uno a sei mesi e con l’ammenda da cinquanta a lire duecentomila”.
** Comma così sostituito dall’art. 10, comma 4 bis del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in Legge 31 luglio 2005, n. 155.
Autore:
Parlamento
Dossier:
Velo islamico
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Sicurezza, Immigrazione, Ordine pubblico, Simboli religiosi, Tradizioni religiose, Luoghi pubblici, Società multietnica, Volto
Natura:
Legge