Legge regionale 29 marzo 1991, n.6
Legge regionale 29 marzo 1991, n. 6: “Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del SSR o con esso convenzionate”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 16 del 6 aprile 1991)
(Omissis)
ARTICOLO 14
In costanza di ricovero, il regime dietetico deve tener conto, compatibilmente con le prescrizioni sanitarie, sia del gusto espresso che delle convinzioni religiose dell’utente. L’ utente deve, altresì , poter svolgere, da solo o con l’ aiuto della
struttura ed in modo adeguato le proprie funzioni vitali e mantenere, compatibilmente con l’ organizzazione e funzionalità dei servizi, negli spazi, negli orari fissati e nella salvaguardia della tranquillità dei reparti di degenza, la propria vita di relazione ed i propri rapporti familiari e sociali. Dovranno infine prevedersi da parte dei competenti organi delle Unità Sanitarie Locali le forme e la possibilità di garantire incontri individuali o collettivi dell’ utente con i rappresentanti delle
associazioni di volontariato finalizzate all’ assistenza del malato e delle associazioni aventi per fanilità statutaria la tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Regime dietetico, Rapporti sociali, Rapporti familiari, Vita di relazione, Reparti degenza, Tranquillità, Funzioni vitali, Gusti, Prescrizioni sanitarie, Strutture Sanitarie Regionali, Ricoveri, Diritti della persona, Associazionismo, Convinzioni religiose, Volontariato
Natura:
Legge regionale