Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 20 Luglio 2005

Sentenza 15 novembre 2002, n.39709

Corte di Cassazione. Sezione VI penale. Sentenza 15 novembre 2002, n. 39709: “Domanda di estradizione da parte di uno Stato estero e atti persecutori e discriminatori”.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dai Signori:

Dott. Adolfo Di Virginio Presidente
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere
2. Dotti Giovanni de Roberto Consigliere
3. Dott. Ilario Martella Consigliere
4. Dott. Francesco Paolo Gramendola Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da ,

avverso la sentenza 27 giugno 2002 della Corte di appello di Roma.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita nell’udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Conigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Loreto D’Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per , l’avvocato Paolo Jorio.

FattoDiritto

1. Con sentenza 27 giugno 2002 la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni di legge per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dall’Autorità della Repubblica Iraniana nei confronti di , colpito da mandato di cattura emesso dall’Autorità giudiziaria iraniana il 7 giugno 1999, perché si appropriava indebitamente della somma derivante dalla vendita di 96 tappeti persiani di pregio del valore di 692.300 dollari USA, affidatigli da con il mandato di venderli alla fiera che si sarebbe tenuta nel Sultanato del Brunei, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il , con atto sottoscritto dall’avv. Paolo Jorio, articolando tre ordini di motivi. Denuncia, anzi tutto, violazione della legge processuale penale e, più in particolare, degli art. 698, seggi c.p.p. e 13 c.p.
Secondo il ricorrente, sarebbe stato violato il principio della doppia incriminazione avendo surrettiziamente la Corte di appello additato come norma iraniana di comparazione l’art. 674 del codice della Repubblica Iraniana, con l’addebitare all’estradando il delitto di cui all’art. 646 c.p., aggravato ex art. 61, n. 11, dello stesso codice, così da rendere perseguibile di ufficio il delitto di appropriazione indebita. una circostanza aggravante palesemente insussistente essendo il rapporto intercorso tra il e il definibile come vendita di cosa mobile, un negozio ben diverso dal contratto d’opera o da qualsiasi negozio produttivo di un rapporto che preveda l’affidamento fiduciario della res. In ogni caso, saremmo di fronte ad un’appropriazione indebita non aggravata, reato punibile a querela di parte e, dunque, non perseguibile non essendo stata proposta alcuna istanza punitiva.
La circostanza che l’ordinamento iraniano non contempli tale condizione di procedibilità sarebbe del tutto irrilevante perché, secondo il precetto di cui all’art. 13, 2 comma., c.p., i fini della doppia incriminazione, il reato deve rivestire in entrambi i Paesi tutti i caratteri necessari per il suo perseguimento, sia sostanziali sia processuali.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 705, comma 2, c.p.p. per assenza di gravi indizi di colpevolezza richiesti per pronunciare sentenza favorevole all’estradizione, non sussistendo tra lo Stato italiano e la Repubblica iraniana alcuna convenzione che regoli la materia.
Si sostiene che sarebbe stata fornita la prova del pagamento della somma di 636.200 dollari USA effettuato in favore della , società facente capo al , come risulterebbe dalle certificazioni notarili provenienti dalla Confederazione elvetica. In più, il ricorrente avrebbe denunciato il per calunnia con atto depositato davanti all’Autorità giudiziaria italiana ed all’Autorità giudiziaria iraniana.
Si indicano, poi, tre prove della falsità delle accuse del .
1) Il denunciante ha affermato che il con il ricavato di una transazione commerciale avvenuta nel 1997, avente ad oggetto 96 tappeti, ha acquistato il tappeto dalle dimensioni di 40×20 metri; un dato contrario al vero perché il tappeto “grande, unico al mondo” (così lo definisce il ricorso) era in possesso del ricorrente prima del 1997, avendo la difesa depositato un giornale del 4 aprile 1996, che pubblicava una fotografia nella quale il veniva ritratto accanto a tale tappeto;
2) Del tappeto dalle dimensioni di 40×20 metri era proprietario la società inglese fin dal 1989, come risulta dall’affidavit dell’avv. di Londra; dunque, il , avrebbe dichiarato il falso allorché ha riferito che il tappeto in questione è stato acquistato con il ricavato della vendita dei 96 tappeti;
3) Il ha fornito la prova del pagamento dei 96 tappeti al .
Con il terzo motivo il denuncia mancanza di motivazione e violazione dell’art. 698 c.p.p. per essere l’estradando di. religione cristiano armena, diversa da quella ufficiale dello Stato richiedente e del denunciante. In più, in Iran, chi non è di religione islamica sarebbe giudicato secondo la legge della Sharja.
3. All’odierna udienza in camera di consiglio l’avv. Jorio ha depositato traduzione giurata del “verbale d’inchiesta” dell’Amministrazione della Giustizia della Repubblica Islamica dell’Iran”, recante i “pareri giudiziari” del Consigliere della Corte d’Appello” Majdi Nasab e del Vice Presidente del Tribunale della Regione di Teheran Tabatabai; nel senso della incompetenza a giudicare dell’Autorità giudiziaria iraniana e della insussistenza del fatto reato addebitato al .

4. Il ricorso è privo di fondamento.
Relativamente alla prima censura, osserva il Collegio che la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p. è stata correttamente ritenuta, ai fini estradizionali, dalla Corte di merito, per essere stato stipulato tra il ed il un mandato a vendere, un negozio, dunque, da cui scaturisce un rapporto obbligatorio, assimilabile, seconde le esigenze teleologiche perseguite dalla norma adesso ricordata, al contratto di prestazione d’opera; con la conseguenza che la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, n. 11, c.p. ricorre quando il mandatario abbia profittato della particolare fiducia in lui riposta dal mandante per appropriarsi con maggiore facilità della cosa a lui affidata (cfr. Sez. II, 4 febbraio 1984, ). Il tutto seguendo il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo cui l’espressione “abuso di relazioni di prestazione di opera” comprende, oltre all’ipotesi del contratto di lavoro, tutti gli accordi da cui derivano rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le parti una relazione di tipo fiduciario dalla quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Sez. VI, 11 dicembre 1995, ).
Ma, a parte tale, pur decisiva, considerazione, assume valenza davvero pregiudiziale il rilievo che, stando al costante indirizzo interpretativo della Corte Suprema, per l’estradizione del cittadino straniero dall’Italia allo Stato estero richiedente è necessario che il fatto costituisca reato secondo la legislazione di entrambi gli Stati, ma non occorre che nei due ordinamenti sia identica la figura giuridica del reato stesso e neppure è necessario che la persona offesa abbia proposto querela, quando questa sia richiesta dall’ordinamento italiano, ma non da quello straniero per la procedibilità: del reato (v., ex plurimis, Sez. II, 10 dicembre 1965, ; Sez. V, 4 giugno 1982, ; Sez. VI, 4 novembre 1994, ; Sez., VI, 12 aprile 2000, ).
Anche il secondo motivo è privo di fondamento, avendo il giudice a quo a lungo esaminato le questioni relative sia ai pagamenti effettuati alla , sia all’acquisto del tappeto di grandi dimensioni, traendone la conclusione che mentre per un verso, non risulta alcun rapporto tra le dette rimesse ed i 96 tappeti, per un altro verso, la motivazione del verdetto di condanna (non ancora passato in cosa giudicata) dell’Autorità giudiziaria iraniana non accenna minimamente al tappeto di 800 mq., riferendosi esclusivamente a quelli affidati dal per la vendita nel Brunei.
Un elemento che appare decisivo ai fini della verifica della correttezza del giudizio della Corte territoriale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, quindi, della pronuncia di una sentenza favorevole all’estradizione.
Di identica sorte appare meritevole il terso ed ultimo motivo di ricorso.
Il giudice a quo ha rigorosamente segnalato come non sussistano concreti elementi di prova circa la violazione dei diritti fondamentali della persona umana, e che, ad esplicita richiesta in proposito, è stata fornita ampia assicurazione circa l’equità del giudizio ed il rispetto dei diritti umani.
D’altro canto, occorre ricordare – avendo il ricorrente fatto riferimento alla possibilità di un trattamento persecutorio determinato da motivi religiosi – che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale causa ostativa alla estradizione, la fondata ragione per ritenere che l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o discriminatori per motivi, fra gli altri, di razza o di religione, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, secondo comma, della Convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella materia della estradizione, del più generale principio di salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione, che potrebbe essere attuata con lo strumento della domanda di estradizione da parte dello Stato estero; l’atto persecutorio e discriminatorio – si è aggiunto – è pertanto, quello che, in quanto mascherato sotto forma di domanda di estradizione per perseguire un determinato reato, costituisce lo scopo dissimulato che lo stesso Stato richiedente mira a realizzare per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, laddove dallo status del soggetto, connesso ad una o più delle suddette posizioni, dipendano, nell’ordinamento interno del suddetto Stato richiedente, situazioni di oggettivo pregiudizio reale o potenziale (cfr., ex plurimis, Sez. VI, 17 aprile 1996, ).
Nulla di tutto ciò essendo ravvisabile nel caso di specie, nè essendo stata fornita alcuna prova della pretesa finalità persecutoria del provvedimento restrittivo (anche considerando la natura del reato per cui è intervenuta condanna non definitiva e le stesse ammissioni del ricorrente circa i rapporti con il ), la censura si profila ai limiti dell’inammissibilità.
La documentazione depositata all’odierna udienza è, infine, del tutto irrilevante in questa sede, perché da essa emerge esclusivamente la presentazione da parte del ricorrente della richiesta di applicazione dell’art. 235 del codice di procedura penale iraniano, corredato dei pareri del magistrati sopra ricordati; un dato che potrà assumere significazione una volta che tale procedura perverrà ad epilogo – ancora sub iudice – favorevole al ricorrente e che l’Autorità della Repubblica Iraniana provveda a trasmettere una domanda contraria alla prosecuzione del procedimento estradizionale.
5: Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 203 delle norme di attuazione del c.p.p.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 delle norme di attuazione del c.p.p.