Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 18 Luglio 2005

Sentenza 21 maggio 2002, n.5804

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 21maggio 2002, n. 5804: “Attività di volontariato presso scuole materne autorizzate e ammissione agli esami di abilitazione”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.6114/2001, proposto da D’ANTICO Fernanda, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare n.95 (presso lo studio dell’Avv. E. Bruno);

contro

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ed il Provveditorato agli Studi di Lecce, rispettivamente in persona del Ministro e del Provveditore agli Studi in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato dal presso cui sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

per l’annullamento delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,
Sezione staccata di Lecce, I Sezione, 16 marzo 2001, n.1156;
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio delle amministrazioni resistenti;
Vista la memoria difensiva prodotta dalla ricorrente;
Vista l’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione nella camera di consiglio del 3 luglio 2001;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 21 maggio 2002, il Consigliere Francesco Caringella;
Uditi, altresì, l’Avv. Buccellato per delega dell’Avv. Carrozzo e l’Avv. dello Stato Spina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

1. Con la sentenza appellata i primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso: a) il provvedimento con il quale il Provveditore agli Studi di Lecce ne ha disposto l’esclusione dalla sessione di esami riservata per il conseguimento dell’abilitazione nell’insegnamento materno, con la motivazione che il servizio di insegnamento prestato non rientra nella previsione di cui all’art.2, punto 1, lett. A), della O.M. n.153/99, in quanto svolto senza il vincolo della subordinazione; b) la decisione con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione ha respinto il ricorso gerarchico avverso la suddetta determinazione provveditorale, richiamando la previsione dell’art. 4, comma 17, della citata O.M., laddove si prevede che i certificati di servizio debbono indicare l’ente al quale sono stati versati i contributi ovvero le disposizioni normative che escludono l’obbligo contributivo.
2. Il Tribunale ha posto a fondamento del decisum la considerazione alla stregua della quale, ai fini dell’accesso alla sessione riservata di abilitazione, la normativa che regola la materia prende in considerazione solo il servizio corrispondente ad un posto di ruolo o relativo a classe di concorso, tale dovendosi intendere esclusivamente, per ragioni letterali e sistematiche, il servizio prestato da docenti che abbiano maturato un’esperienza professionale e didattica nell’ambito di un lavoro a carattere subordinato. Di qui la legittimità dell’esclusione decretata ai danni della docente in esame, che, prestando servizio presso un istituto privato come socia di un’associazione di volontariato, ha svolto pertanto un’attività caratterizzata dalla spontaneità ed avulsa dai caratteri della continuità, della regolarità e dell’impegno, che connotano il lavoro subordinato. I Giudici di prime cure hanno soggiunto che il rapporto di lavoro subordinato si svolge alla stregua di vincoli che regolano l’orario e limitano le assenze, vincoli non ravvisabili con riguardo ad un’attività prestata in senso ad un’associazione di volontariato.
L’appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum ed affida al deposito di apposita memoria l’ulteriore illustrazione delle tesi esposte in sede di ricorso.
Resiste l’amministrazione della pubblica istruzione.
All’udienza del 21 maggio 2002 la causa è stata trattenuta per la decisione.

3. L’appello è fondato
3.1. Oggetto del contendere é la possibilità di L’articolo 2 di detta ordinanza richiede, ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione in parola, la prestazione di servizio effettivo di insegnamento (nelle scuole statali o in scuole non statali autorizzate o parificate) per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989/90 ed il 25 maggio 1999, di cui almeno 180 giorni a decorrere nell’anno scolastico 1994/1995. L’art.4, poi, prevede l’allegazione, alla domanda di ammissione, di certificazione comprovante il possesso del requisito del servizio anzidetto, comprensiva dell’indicazione dell’ente cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero delle disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo (commi 16 e 17).
3.2. La Sezione ritiene che l’esame coordinato di dette disposizioni e dei principi che governano la materia non consente di condividere la tesi, sostenuta dall’amministrazione e sviluppata dai primi Giudici, alla stregua della quale le norme sopra richiamate non consentirebbero il riconoscimento del servizio esonerato dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in quanto prestato presso una scuola gestita da un’associazione di volontariato.
Giova premettere che la legge quadro sulle associazioni di volontariato, 11 agosto 1991, n.266, mentre autorizza le organizzazioni di volontariato “ad assumere lavoratori dipendenti nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta” (art.3), non esclude che attività qualificata e specializzata possa essere svolta dagli aderenti, nell’ambito della stessa attività di volontariato, stabilendo, in tal caso (art.4), soltanto l’obbligo, per le associazioni, di stipulare, per gli aderenti, polizze assicurative contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo meccanismi assicurativi semplificati da individuarsi con Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I decreti ministeriali 14 febbraio e 16 novembre 1992, con i quali la suddetta Autorità statale hanno individuato i meccanismi assicurativi di cui sopra.
Il rilievo attribuito dall’ordinamento all’attività di volontariato è desumibile anche, per quanto interessa in questa sede, dall’art.10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.401 in tema di agevolazioni fiscali in favore, fra l’altro, delle associazioni di volontariato e dalla L. 9 febbraio 1999 n.30 che ratifica e dà esecuzione alla carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996;
Tanto detto circa il favore con il quale il legislatore valuta il lavoro svolto presso dette associazioni, si deve osservare che il prima citato art.2 dell’Ordinanza ministeriale del 1990 richiede il requisito del servizio effettivo di insegnamento prestato presso una scuola pubblica o privata, senza annettere ex se rilievo al titolo giuridico sulla scorta del quale detto servizio è stato prestato, e quindi senza escludere in linea di principio il servizio prestato presso un’associazione di volontariato in via generale oggetto di favorevole considerazione da parte dell’ordinamento giuridico alla stregua delle coordinate sopra tratteggiate.
Il dato positivo è corroborato dalla ratio della previsione, individuabile nell’esigenza di ammettere alla sessione riservata docenti dotati di un’adeguata esperienza professionale, esperienza desumibile, a prescindere dal titolo formale e dalla natura del rapporto tra docente ed istituto, dal dato oggettivo della prestazione dell’attività di insegnamento in modo continuativo nel tempo presso istituti pubblici o privati (autorizzati o parificati) con il possesso dei requisiti prescritti. All’osservazione secondo cui solo l’attività dipendente presenterebbe i requisiti di stabilita e continuità necessari ai fini dell’acquisizione dell’esperienza didattica, è allora agevole replicare che le scuole materne sono sottoposte alla vigilanza del Provveditore agli Studi e che l’amministrazione scolastica esercita il controllo sulla nomina del personale insegnante e sul possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’attività. Segnatamente, la riprova della continuità e della stabilità del rapporto, e con esse della esperienza didattica di qui si discorre, discende nella specie dalla certificazione rilasciata dalla competente direzione didattica, attestante il periodo di riferimento in mesi e giorni, le ore settimanali e giornaliere nonché la qualifica di supplente temporanea rivestita dalla ricorrente e gli estremi dell’approvazione della nomina da parte del Provveditore agli Studi.
Quanto, infine, al dato, valorizzato dai primi Giudici, della necessaria rispondenza del servizio ad un posto di ruolo o ad una classe di concorso, è sufficiente osservare, anche alla luce dei rilievi fin qui svolti, che detta espressione normativa, lungi dall’evocare la natura necessariamente subordinata del rapporto, mette l’accento sulla logica necessità che il servizio sia prestato in insegnamenti di materie curricolari, comprese appunto nelle classi di concorso cui corrispondono le cattedre o i posti di insegnamento.
Il Collegio ritiene in definitiva di condividere le osservazioni svolte dalla Sezione, con la decisione n.1033/2002, secondo cui l’attività di insegnamento resa, con il possesso dei prescritti requisiti professionali, nell’ambito di un’istituzione di volontariato, con connotazioni proprie del corrispondente insegnamento nella scuola pubblica, deve reputarsi idonea a garantire l’acquisizione di una vera e propria esperienza didattica;
3.3. Vedendo, ora, al profilo dell’omesso versamento dei contributi previdenziali, va rilevato che, secondo l’indirizzo interpretativo seguito dalla Sezione (decisione n.1033/2002), dal mancato versamento dei contributi non può desumersi, in via diretta ed immediata, altra conseguenza che non sia l’inadempienza, da parte del datore di lavoro, agli obblighi contributivi nascenti dal rapporto. Segnatamente, il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto il valore di una presunzione semplice superabile con qualsiasi mezzo di prova e di fatto, nel caso in esame, superata dalla certificazione di servizio resa dalla direzione didattica e dall’approvazione della nomina dell’insegnante interessata, da parte del competente Provveditore agli studi, resa sulla previa considerazione del possesso, da parte dell’interessata, dei requisiti professionali per la prestazione dell’attività di insegnamento.
Se poi si considera, con riferimento al caso di specie, che la ragione del mancato versamento dei contributi era agevolmente ricavabile, alla stregua della normativa di favore che regola il settore, dalla circostanza che la prestazione sia stata svolta da un socio dell’associazione di volontariato e che, peraltro, la certificazione relativa al servizio è stata rilasciata non dalla scuola privata ma dalla competente direzione didattica, si deve escludere che il provvedimento di esclusione possa essere giustificato in relazione al mancato rispetto della prescrizione formale che prevede, in alternativa alla indicazione dell’Ente al quale sono stati versati i contributi, l’indicazione delle disposizioni normative che escludono l’obbligo dell’adempimento contributivo.
4. Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza di prime cure, l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del decreto del Provveditore agli Studi del 18.1.2000 e della decisione del Ministero della Pubblica Istruzione 10 marzo 2000, n.1172.
Le spese di giudizio possono essere compensate.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) – definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti in motivazione specificati.
Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato, in s.g. (Sez.VI) riunito in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Sergio SANTORO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.