Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Luglio 2005

Sentenza 19 marzo 1999, n.897

Consiglio di Stato. Sezione VI. Sentenza 19 marzo 1999, n. 897: “Modalità di partecipazione alla sessione di esami di abilitazione all’insegnamento riservata ai docenti di scuole paritarie o riconosciute”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2490 del 1993, proposto dal Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro in carica, e dalla Sovraintendenza Scolastica interregionale per il Lazio e l’Umbria, in persona del Sovrintendente, in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

CONTRO

SOMASCHINI Rosalba , rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Panico, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Gianfranco Graziani in Roma, Piazzale Clodio n.14;

PER L’ANNULLAMENTO della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Sezione staccata di Latina – n. 136 del 9 marzo 1992;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa,
Relatore alla pubblica udienza del 19 marzo 1999 il Consigliere Costantino Salvatore;
Uditi l’avv. dello Stato Giordano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

Rosalba Somaschini , con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina, impugnava il decreto del Sovrintendente scolastico per il Lazio e l’Umbria del 15 aprile 1991, con il quale era stata esclusa dalla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo grado, per la classe di concorso LXXXV (Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali nelle scuole medie).
Premesso che il provvedimento impugnato è stato adottato sul presupposto che il servizio di insegnamento presso scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute era stato prestato per classe di concorso diversa da quello per la quale aveva chiesta di partecipare alla sessione riservata, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con legge 27 dicembre 1989 n. 417 nonché eccesso di potere sotto i profili della falsa interpretazione della normativa regolamentare di cui all’O.M. applicativa e del difetto di motivazione.
L’Amministrazione statale intimata si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del gravame che veniva accolto con la sentenza in epigrafe specificata, contro la quale l’amministrazione ha proposto appello, chiedendone l’integrale riforma.
L’appellata si è costituita anche in questo grado del giudizio, replicando alle argomentazioni svolte dall’amministrazione e l’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 19 marzo 1999.

Oggetto della presente controversia è la corretta interpretazione dell’art. 28 bis del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, come convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989 n. 417, il quale stabilisce che “ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da svolgere con le stesse modalità previste dall’articolo 11, comma 3, gli insegnanti della scuola materna e della scuola secondaria, non provvisti dalla prescritta abilitazione, che abbiano prestato il servizio d’insegnamento di cui allo stesso articolo 11, comma 1, in qualità di supplenti nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi licei artistici e gli istituti d’arte, pareggiati o legalmente riconosciuti”.
L’art. 3 della O.M. n. 100 del 9 aprile 1990, contenete le disposizioni di attuazione della richiamata norma legislativa, stabilisce al comma 4 che “il personale docente indicato nel precedente primo comma partecipa alla sessione riservata per il conseguimento della sola abilitazione relativa all’insegnamento impartito nella scuola secondaria di secondo grado e artistica pareggiata o legalmente riconosciuta”.
Il Tribunale ha ritenuto illegittima tale disposizione, che avrebbe introdotto una discriminazione fra gli insegnanti che potrebbero partecipare alle sessioni riservate per le scuole private a seconda che abbiano svolto la loro attività unicamente in queste ultime ovvero possano contare su un servizio misto.
Mentre i primi, se hanno svolto il loro servizio in due o più classi di insegnamento (“anche se riferite a scuole o istituti di grado diverso”), possono scegliere la classe di abilitazione per la quale intendono partecipare, i secondi (quelli con servizio misto) sono obbligati a partecipare solo per la classe di abilitazione relativa all’insegnamento impartito presso la scuola privata.
Il giudice di primo grado ha, pertanto, annullato sia la disposizione regolamentare sia, in via derivata, il provvedimento del Sovrintendente scolastico regionale che di quella norma ha fatto applicazione.
Il Collegio ritiene che le conclusioni del primo giudice non possano essere condivise, perché muovono da una non esatta ricostruzione del dato normativo.
La Sezione ha già avuto modo di occuparsi della questione (Cfr. Sez. VI, 6 maggio 1997, n. 698 e 7 marzo 1996 n. 362, concernente fattispecie del tutto analoga), chiarendo che la norma considerata prevede un beneficio eccezionale, in favore degli insegnanti del tipo di scuole non statali ivi tassativamente individuati, al fine di consentire che, con gli stessi criteri indicati nell’art.11 terzo comma del medesimo decreto legge, fossero verificate le capacità di quanti avessero insegnato nelle scuole materne autorizzate e nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute ivi previste, in relazione all’insegnamento impartito in tale tipo di scuole.
Si è peraltro precisato che correttamente l’Amministrazione scolastica, mentre ha consentito – con disposizione di carattere generale – che il servizio prestato nelle suddette scuole potesse essere integrato ai fini del raggiungimento del requisito minimo (360 giorni), da altro servizio di insegnamento prestato nelle scuole statali, ha, d’altra parte, tassativamente correlato la partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione di cui si tratta, all’insegnamento impartito nelle scuole autorizzate, pareggiate o legalmente riconosciute cui si riferisce la norma senza consentire che l’insegnamento prestato presso scuole statali possa “essere preso in considerazione ai fini delle individuazioni delle classi di abilitazione alle quali poter partecipare”.
In tale contesto interpretativo, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sussiste alcuna discriminazione tra gli stessi docenti che hanno svolto il loro servizio presso le scuole in questione a seconda che abbiano svolto la loro attività unicamente in queste ultime ovvero possano contare su un servizio misto.
In realtà, anche i docenti che, avendo svolto il loro servizio in due o più classi di insegnamento (“anche se riferite a scuole o istituti di grado diverso”), possono scegliere la classe di abilitazione per la quale intendono partecipare, sono vincolati a partecipare solo per le classi di abilitazione per le quali hanno impartito il loro insegnamento nelle scuole private. Essi cioè possono scegliere tra i vari insegnamenti impartiti quello per il quale chiedere l’abilitazione ma nel presupposto che detti insegnamenti siano svolti presso la scuola privata.
La norma di cui si tratta – espressamente intesa alla estensione di benefici già concessi a specifiche categorie di insegnanti (i destinatari dell’art. 46 della L. n. 270 del 1982), successivamente estesi ai supplementi delle scuole statali in possesso di analoghi requisiti di servizio, a seguito dell’intervento correttivo all Corte costituzionale (sentenza 25 novembre 1986 n. 249) – è norma a favore volta ad equilibrare in qualche modo le posizioni degli insegnanti di scuole autorizzate, pareggiate e legalmente riconosciute rispetto a quelle dei colleghi delle scuole statali già largamente beneficiati dal complesso delle norme emanate dal legislatore statale per l’eliminazione del precariato a partire del 1982.
Essa è, pertanto, di stretta interpretazione, anche e soprattutto nella individuazione dei destinatari, i quali sono tali sulla base di uno status che assume rilievo soltanto in relazione all’insegnamento impartito, che si è inteso valorizzare attraverso la possibilità del conseguimento dell’abilitazione in sessioni riservate.
Deve dunque escludersi, che in base alla medesima norma, possano essere valorizzati insegnamenti prestati nella suola statale, i quali trovano in altra sede normativa idoneo riconoscimento e valorizzazione.
La circostanza che l’art. 3 della O.M. n. 100 del 9 aprile 1990, abbia consentito la possibilità di cumulare al requisito di base il servizio di insegnamento eventualmente prestato nelle scuole statali, ai soli fini del raggiungimento dei 360 giorni costituenti il requisito minimo di servizio, non muta i termini della questione, dal momento che resta comunque ferma la logica correlazione fra insegnamento impartito nella scuola autorizzata, pareggiata o legalmente riconosciuta ed abilitazione conseguibile sulla base della norma speciale.
Del resto non è nei poteri dell’Amministrazione di prevedere una fungibilità del tipo preteso dal ricorrente (il quale ha prestato soltanto nella scuola statale l’insegnamento per il quale ha chiesto di partecipare alla sessione riservata) e non prevista assolutamente dalla norma, la quale peraltro non è sospettabile di incostituzionalità sotto i profili evidenziati dal ricorrente, non soltanto per la non equiparabilità delle posizioni ma anche per la considerazione che si pone, nel sistema complessivo delle disposizioni via via emanate per favorire il personale precario della scuola, come disposizione a sua volta equilibratrice.
Deve dunque essere confermato che – a norma dell’art. 28 – bis del D.L. n. 357 del 1989, convertito con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989 – le sessioni di esami di abilitazioni ivi previste devono ritenersi riservate alle categorie di docenti che hanno prestato servizio in “scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della regione siciliana o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, pareggiati o legalmente riconosciuti”, limitatamente agli insegnamenti in tali scuole impartiti, ancorché integrabili (ai soli fini del raggiungimento dei 360 giorni), con insegnamenti impartiti nella scuola statale.
Le considerazioni appena svolte, peraltro ribadite anche di recente (Sez. VI, 24 luglio 1998, n. 1114), hanno natura assorbente di tutte le censure sollevate dall’odierna appellata.
In conclusione l’appello dell’amministrazione va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Spese e competenze di giudizio possono per giusti motivi essere interamente compensate fra le parti.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. VI) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), riunito in Camera di Consiglio con l’intervento dei signori:
Giorgio Giovannini – Presidente
Calogero Piscitello – Consigliere
Costantino Salvatore – est. Consigliere
Paolo Numerico – Consigliere
Marilena Franco – Consigliere