Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 5 Luglio 2005

Decreto ministeriale 25 maggio 2005

Decreto ministeriale 25 maggio 2005: “Modalita’ operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni per imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206”.

(da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 151 del 1 luglio 2005)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno

Visto il capo I, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’imposta comunale sugli immobili (ICI);
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 206, in base al quale lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunita’ locale, mediante le attivita’ di oratorio o attivita’ similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche’ dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2003, che considera pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita’ di oratorio e similari dagli enti indicati nell’art. 1, comma 1, della stessa legge;
Visto l’art. 2, comma 2, della citata legge n. 206 del 2003, che dispone che le minori entrate conseguenti dall’applicazione della disposizione del precedente comma 1, dello stesso art. 2,
ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito dell’imposta comunale sugli immobili riscosso nell’anno 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita’ da stabilire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno;
Visto l’art. 2, comma 2, ultimo periodo, della menzionata legge n. 206 del 2003, che dispone che i trasferimenti aggiuntivi determinati in base al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all’individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;
Sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalita’ operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni, previsti dall’art. 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, a copertura delle minori entrate del gettito dell’imposta comunale sugli immobili a seguito della disposizione contenuta nel comma 1, dello stesso art. 2, che riconosce la natura di pertinenze degli edifici di culto, agli immobili ed alle attrezzature fisse destinate alle attivita’ di oratorio e similari da parte delle parrocchie, degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche’ degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.
Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate dei comuni per l’anno 2003 ed anni successivi conseguenti all’applicazione delle disposizioni richiamate all’art. 1 del presente decreto sono quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l’esercizio 2002 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti. Le minori entrate sono determinate tenendo conto del fatto che l’esenzione opera per l’anno 2003 dal 21 agosto 2003, data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 206, mentre per gli anni 2004 e successivi l’esenzione spiega effetti per l’intera annualita’ di imposta.
2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un’apposita certificazione trasmessa dagli enti locali, predisposta secondo il modello di cui all’art. 3 del presente decreto.

Art. 3.
Modello di certificazione

1. E’ approvato il modello di certificazione di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano le entrate accertate contabilmente per l’anno 2002 derivanti dall’imposta comunale sugli immobili per le fattispecie indicate all’art. 1 del presente decreto ed individuano, conseguentemente, l’importo complessivo delle somme oggetto di trasferimento statale, indicando separatamente le somme spettanti per l’anno 2003 e per gli anni 2004 e successivi.
2. Il modello di cui all’allegato A, redatto in doppio originale, e’ sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi
ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni richiamate all’art. 1 del presente decreto.
3. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l’accertamento e/o la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili a norma dell’art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione del modello di cui all’allegato A deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, dall’affidatario del servizio di accertamento e/o di riscossione in luogo del responsabile del tributo.

Art. 4.
Trasmissione della certificazione

1. I comuni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trasmettono, a pena di decadenza, in duplice copia la certificazione di cui all’art. 3 alla Prefettura – Ufficio territoriale di governo competente, all’Ufficio di Presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d’Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige.
Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione dei dati potra’ eventualmente avvenire anche per via telematica, secondo istruzioni da parte del Ministero dell’interno.
2. Nel caso in cui l’ente locale abbia affidato a terzi l’accertamento e/o la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili a norma dell’art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la trasmissione delle certificazioni e’ comunque effettuata dal comune.

Art. 5.
Trasferimenti erariali compensativi ai comuni

1. I trasferimenti erariali compensativi per i comuni compresi nei territori delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna sono disposti dal Ministero dell’interno.
2. I trasferimenti erariali compensativi per i comuni compresi nei territori delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze attribuite in materia di finanza locale, sono disposti dal Ministero dell’interno a favore di questi enti, che provvedono poi all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni interessati, nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
3. Restano fermi gli adempimenti stabiliti dal presente decreto a carico dei comuni compresi nei territori delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.
Trasmissione dei dati

1. Il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale, i dati complessivi di gettito relativo alle fattispecie esenti ed i dati relativi alle somme da attribuire a ciascun comune.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze
Ciocca

Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno
Malinconico