Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5:
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Veneto” n. 11 del 1 febbraio 2000)
(Omissis)
Art. 20
(Interventi per la valorizzazione del patrimonio degli organi musicali del Veneto)
1. In armonia con i principi generali della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, e dell’articolo 78 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, e in attuazione di quanto disposto dall’articolo 152, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nel quadro dell’intesa tra la Giunta regionale e la Provincia Ecclesiastica veneta del 15 ottobre 1994, la Regione del Veneto concorre alla conoscenza, salvaguardia, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del patrimonio degli organi musicali aventi valenza storico – artistica presenti sul proprio territorio di proprietà ecclesiastica, religiosa o di altri soggetti che ne garantiscano un uso pubblico.
2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, d’intesa con i competenti organismi statali ed ecclesiastici, le modalità di intervento ed i termini del concorso finanziario.
3. Per le preliminari attività di ricognizione e catalogazione, propedeutiche agli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 200 milioni (capitolo n. 70242)
(Omissis)
Art. 55
(Catalogo delle opere d’arte trafugate nel Veneto)
1. La Giunta regionale è autorizzata a curare la pubblicazione di un catalogo delle opere d’arte di particolare pregio trafugate a soggetti pubblici e privati compresi gli enti religiosi, a decorrere dall’1 gennaio 1990 nel Veneto.
2. Il catalogo di cui al comma 1, contiene la riproduzione fotografica o, in mancanza, la descrizione puntuale delle opere d’arte.
3. Per l’attuazione dell’intervento è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 150 milioni (capitolo n. 70254).
(Omissis)
Art. 72
(Modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, “Interventi regionali per la realizzazione ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone anziane” e successive modificazioni ed abrogazione dell’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46)
1. Dopo l’articolo 11 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 72, è inserito il seguente articolo 11 bis: “Art. 11 bis – Modalità di concessione di contributi agli enti religiosi gestori di strutture residenziali.
2. Agli enti religiosi che gestiscono strutture residenziali per persone non autosufficienti la Regione riconosce un valore economico per l’attività svolta dai religiosi appartenenti agli enti medesimi alle seguenti condizioni:
a) i religiosi devono possedere i requisiti di professionalità previsti dalla normativa regionale;
b) i religiosi devono concorrere al raggiungimento degli standard regionali previsti con riferimento al profilo ricoperto e al servizio svolto.
3. A decorrere dall’anno 1999, il riconoscimento del valore economico è pari a quanto determinato dalla Giunta regionale per gli stessi profili professionali del personale addetto ai servizi per le persone non autosufficienti ospiti in strutture residenziali.”
4. L’articolo 47 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 è abrogato.
(Omissis)
Autore:
Regione Veneto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Enti ecclesiastici, Contributi, Restauro, Enti religiosi, Religiosi, Valore storico, Valore artistico, Manutenzione straordinaria, Patrimonio ecclesiastico, Opere d'arte, Organi musicali, Organismi ecclesiastici
Natura:
Legge regionale