Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 15 Giugno 2005

Legge regionale 03 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1:
“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12/8/1998, n. 30 – Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12/5/1997 e 26/9/1997 e successive – e modificazione della legge regionale 15.11.1999, n. 30”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 2 del 12 gennaio 2000)

Art. 1
(Modifiche ed integrazioni dell’art. 4)

1. Il comma 3 dell’art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è così sostituito: “3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla adozione dei parametri di cui all’art. 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l’erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all’art. 4, commi 1, 3 e 5 dello stesso decreto legge, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

(Omissis)

c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all’art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;
d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;
d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);
e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;
f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all’art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;
f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);
f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l’avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell’unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori.”.

(Omissis)