Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 22 dicembre 2000, n.28

Legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28:
“Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Puglia” n. 152 del 22 dicembre 2000)

(Omissis)

Art. 20
(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il comma 6 dell’articolo 20 della legge regionale 5 giugno 1997, n. 16 è sostituito dal seguente: “6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, individua le funzioni assistenziali oggetto di specifico progetto obiettivo da finanziarsi in base al costo standard di produzione del relativo programma di assistenza. In fase di prima attuazione i progetti obiettivo individuati ai fini del finanziamento per costo standard di produzione sono i seguenti:
a) assistenza a malattie rare;
b) allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;
c) trapianti d’organo, di midollo osseo e di tessuto”.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le tariffe in vigore per le prestazioni rese dalle Aziende ospedaliere, dagli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico e diritto privato, dagli ospedali dipendenti da enti ecclesiastici, dai presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dalle strutture private provvisoriamente accreditate vengono ridotte di cinque punti rispetto a quelle individuate per ciascuna tipologia di struttura dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 995 dell’8 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale per l’anno 2001, nei confronti delle strutture ospedaliere pubbliche, equiparate e private di cui al comma 2, per l’anno 2001, sono confermati i tetti di remunerazione fissati per le prestazioni a tariffa dalla deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 1999, n.1832, ridotti del cinque per cento.
4. Ai sensi dell’articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è competenza dei Direttori generali delle ASL, nell’ambito di quanto definito dalla programmazione regionale, definire le attività da potenziare e da depotenziare, nonché il volume massimo di prestazioni, distinto per tipologia e per modalità di assistenza, che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare.
5. Le Aziende sanitarie sono tenute all’osservanza di quanto previsto dalla programmazione nazionale e regionale in materia di riduzione delle risorse finanziarie destinate al livello assistenziale ospedaliero e degli attuali indici di ospedalizzazione della assistenza sanitaria; le prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato vengono remunerate, sempre nei limiti invalicabili del tetto di remunerazione contrattualmente definito.
6. L’articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 1997, n. 22 e il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1997, n.16 sono abrogati.
7. I criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre Regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle ASL, dagli IRCCS pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate saranno determinati dalla Giunta regionale nel documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale per l’anno 2001.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le prestazioni in day-hospital erogate dalle strutture pubbliche ed equiparate devono essere rese nel rispetto di protocolli preventivamente autorizzati dalla Regione secondo la regolamentazione dettata con deliberazione di Giunta regionale n. 2016 del 3 giugno 1998.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2001, alle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere all’acquisizione di beni durevoli, servizi e prestazioni in assenza dell’autorizzazione regionale alla spesa, che può essere concessa unicamente nei limiti delle assegnazioni finanziarie regionali.
10. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie devono riesaminare i contratti di consulenza tecnica, sanitaria e amministrativa in vigore e richiedere alla Regione la conferma di quelli ritenuti indispensabili per il funzionamento dei servizi; la conferma deve essere effettuata osservando il criterio di utilizzare prioritariamente dipendenti o servizi del servizio sanitario regionale e conseguentemente di contrattare con le Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza le relative e necessarie consulenze.

(Omissis)