Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 27 gennaio 2000, n.10

Legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10:
“Disciplina dell’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Lazio” n. 5 del 19 febbraio 2000)

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività delle agenzie di viaggi e turismo di cui all’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni da parte delle associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell’articolo 10 della stessa l. 217/1983 e di altri organismi operanti nel settore.
2. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limiti esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti.
3. Non sono soggetti, altresì, alle disposizioni della presente legge i consorzi e le società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e seguenti e 2615 ter del codice civile, fra strutture ricettive che effettuino servizi di prenotazione ed assistenza esclusivamente a favore delle imprese consorziate, anche avvalendosi di strumenti infotelematici e mediante l’apertura di propri distinti uffici.

Art. 2
(Organizzazione delle funzioni in ambito regionale)

1. Nelle materie di cui all’articolo 1, comma 1, sono riservati alla Regione, oltre alle funzioni ed i compiti relativi alla programmazione ed all’adozione di atti di direttiva nei confronti degli enti destinatari di delega ai sensi del presente articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la predisposizione delle polizze assicurative standard di cui all’articolo 14, i depositi cauzionali di cui all’articolo 15, le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, di cui agli articoli 23 e 24.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di agenzie di viaggi e turismo, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo sulle relative attività, sono delegate alle province competenti per territorio ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione dal comma 1. Fatti salvi gli interventi di competenza degli organi di sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti con leggi dello Stato, le province esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggi e turismo avvalendosi anche delle Aziende di promozione turistica (APT) competenti per territorio.

(Omissis)

Art. 23
(Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale)

1. E’ istituito presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo l’elenco delle associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ed abbiano sedi operative nella regione ed almeno in altre tre regioni.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono svolgere in modo continuativo ed esclusivamente per i propri associati, l’attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs.111/1995 e dagli articoli 14 e 16.
3. Le associazioni di cui al comma 1 devono possedere, per disposizione statutaria i seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell’esercizio delle attività, desumibile dai bilanci sociali;
b) organizzazione e funzionamento secondo i criteri di democraticità;
c) fruizione dei servizi solo da parte degli associati.
4. Le associazioni di cui al comma 1, ai fini dell’esercizio dell’attività prevista dal medesimo comma 1, devono trasmettere alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo:
a) copia dell’atto costitutivo;
b) copia dello statuto;
c) copia del bilancio annuale;
d) documentazione comprovante, per ogni anno, l’avvenuto pagamento della garanzia assicurativa di cui all’articolo 14.
5. Le associazioni di cui al comma 1 devono inviare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di agenzia di viaggio e turismo, il programma annuale delle singole iniziative previste; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio dell’attività.
6. La Regione, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 26, sospende lo svolgimento delle attività delle associazioni di cui al comma 1 fino all’eliminazione dell’irregolarità, qualora:
a) la documentazione risulti insufficiente od incompleta;
b) il programma o le eventuali variazioni non risultino comunicate ai sensi del comma 5;
c) siano accertate gravi irregolarità nello svolgimento delle attività;
d) non venga stipulata o rinnovata la polizza assicurativa.
7. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 24, ogni altra associazione od organismo deve servirsi per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie di viaggi e turismo che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 3, comma 2.

Art. 24
(Associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità operanti a livello locale)

1. Le associazioni senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, aventi finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, possono organizzare e realizzare, senza carattere di professionalità, gite occasionali, della durata non superiore ai tre giorni, viaggio compreso, riservati esclusivamente ai propri associati od appartenenti.
2. L’organizzazione e la realizzazione di cui al comma 1 non sono soggette alle disposizioni delle presente legge purché venga stipulata un’assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dall’effettuazione di ogni singola iniziativa e questa venga preventivamente comunicata alla struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo almeno quindici giorni prima della data stabilita.
3. Il tardivo o mancato invio della comunicazione dell’iniziativa ai sensi del comma 2, comporta il pagamento, rispettivamente, di una somma da lire 300 mila a lire 800 mila e da lire 800 mila a lire 2 milioni.
4. La mancata stipula dell’assicurazione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 26, comma 6.
5. Le proloco non possono svolgere le attività indicate dal presente articolo.

(Omissis)