Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 14 Giugno 2005

Legge regionale 02 maggio 2000, n.9

Legge regionale 2 maggio 2000, n. 9:
“Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia” n. 18 del 3 maggio 2000)

ARTICOLO 1
(Interventi per promuovere il diritto allo studio, per la diversificazione e l’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del sistema scolastico regionale)

1. Nel quadro dell’azione tesa a sostenere l’esercizio del diritto allo studio e la domanda di istruzione, la Regione attua iniziative dirette ad assicurare condizioni di parita’ dei cittadini per l’accesso ai diversi gradi e ordini di scuola, nel rispetto delle autonome scelte educative della famiglia.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere gli istituti scolastici non statali, che realizzano progetti per l’organizzazione di corsi speciali anche a carattere sperimentale, programmi di attivita’ formative integrative di quelle curricolari nonche’ programmi di aggiornamento e qualificazione professionale degli operatori scolastici, la cui definizione avvenga in collaborazione con gli organi periferici dell’Amministrazione scolastica statale, di livello regionale o provinciale.
3. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo e miglioramento della qualita’ dei servizi, aventi le caratteristiche indicate al comma 2, e’ autorizzata la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa sostenuta, ivi compresi gli oneri relativi a investimenti per la dotazione di strumenti e attrezzature didattiche. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, vengono definite le tipologie delle iniziative formative ammissibili a finanziamento e le modalita’ di valutazione dei requisiti qualitativi delle iniziative proposte.
4. All’attuazione degli interventi di cui al presente articolo provvedono le Province competenti per territorio. A tale fine la Regione trasferisce annualmente alle Province stesse le risorse stanziate a valere su apposito capitolo del bilancio regionale, ripartendole in proporzione alla popolazione studentesca complessiva dei rispettivi territori.
5. Per le finalita’ previste dalla presente legge e’ autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 16.1.42.1.249 <> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 alla funzione – Obiettivo n. 16 – Programma 16.1 – rubrica n. 42 – spese correnti —con lo stanziamento di lire 1.500 milioni per l’anno 2000 riferito al capitolo 5023 (1.1.153.2.08.04) di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – alla rubrica n. 42 – Servizio dell’istruzione e della ricerca – con la denominazione <>. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull’unita’ previsionale di base della spesa 54.2.8.2.9 dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2).

ARTICOLO 2
(Modifica alla legge regionale 14/1991)

1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, e’ aggiunto il seguente:
“Articolo 5 bis (Erogazione di benefici direttamente alle scuole)
1. I richiedenti gli interventi di cui all’articolo 3 possono, all’atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l’incasso dell’assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l’ente erogatore di ogni e conseguente responsabilita’”.