Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Giugno 2005

Legge regionale 01 febbraio 2000, n.4

Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 4: “Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna” n. 15 del 3 febbraio 2000)

(Omissis)

Art. 4
(Deroghe)

1. Non e’ richiesto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 3 per i seguenti soggetti:
a) le guide degli Stati membri dell’Unione Europea che accompagnano un gruppo di turisti nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, in base al D.P.R. del 13/12/1995;
b) coloro che svolgono, senza compenso e senza carattere di professionalita’ ed abitualita’ le attivita’ di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci delle Associazioni senza scopo di lucro previste dall’art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Qualora i medesimi siano sottoposti ad accertamento, devono presentare i documenti per dimostrare l’esistenza di tali requisiti;
c) chi svolge in qualita’ di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggi, attivita’ di accoglienza ed accompagnamento da e per porti, aeroporti, stazioni di mezzi di trasporto.
2. L’esercizio occasionale delle attività proprie della guida turistica e’ consentito, previa acquisizione di nulla osta, a riconosciuti esperti della materia nel contesto di iniziative aventi finalita’ didattiche e divulgative del patrimonio artistico e culturale dell’Emilia-Romagna, che siano organizzate:
a) da enti ed organismi dello Stato o da enti locali territoriali, ovvero su incarico di essi, nell’ambito delle proprie funzioni;
b) da organizzazioni pubbliche o private senza scopo di lucro, che abbiano quale finalità statutaria la diffusione della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali.
3. Il nulla osta e’ rilasciato dal Comune entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si considera concesso.
4. I Comuni accertano il possesso, da parte delle guide di cui alla lettera a) del comma 1, della specifica documentazione prevista dall’art. 1 del D.P.R. del 13/12/1995.

(Omissis)

Art. 16
(Interventi per la valorizzazione dell’escursionismo)

(Omissis)

2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell’ambito delle leggi vigenti in materia di turismo, gli enti locali territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione che abbiano la disponibilita’ del bene oggetto del contributo.

(Omissis)