Legge regionale 14 aprile 2000, n.50
Legge regionale 14 aprile 2000, n. 50: “Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 9 settembre 1998”.
(da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 30 del 19 aprile 2000)
(Omissis)
ARTICOLO 3
(Attività della Giunta regionale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo articolo 4, la Giunta regionale predispone:
o Il piano degli interventi definitivi per il recupero e miglioramento sismico delle opere pubbliche o di fruizione pubblica e delle infrastrutture danneggiate;
o Il piano degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico o privato d’interesse storico-artistico, monumentale di culto, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata;
o Il piano dei dissesti idrogeologici, con particolare riferimento alle esigenze di completamento degli interventi già avviati nella fase dell’emergenza, secondo quando previsto dalla Legge 226/99 e dall’Ordinanza Ministeriale n. 3028/99, che terrà conto del programma già approvato con D.G.R. n. 2994 del 30 novembre 1999;
o Il programma di indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, al fine di valutare possibili aggravamenti del rischio sismico per effetti locali di sito, formulando, in caso di riscontro positivo, specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;
o Il piano degli interventi finalizzati alla ripresa delle attività produttive, comprese quelle agricole, danneggiate dal sisma;
o Le linee guida e le direttive tecniche per la progettazione ed esecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione, con miglioramento sismico, del patrimonio edilizio danneggiato dal sisma.
ARTICOLO 4
(Comitato Tecnico Scientifico)
1. Il Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’Ordinanza Ministeriale 17 settembre 1998 n. 2847, come integrato ai sensi dell’art. 14, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 1999 n. 3028, può essere ulteriormente integrato, per la Regione Basilicata e ai fini della presente legge, da esperti, in numero non superiore a tre, chiamati a contribuire su temi specifici.
Tali consulenti sono nominati dalla Giunta Regionale che potrà avvalersi, a tal fine, di soggetti designati dall’Università degli Studi della Basilicata.
2. Il Comitato di cui al comma precedente svolge funzioni di valutazione tecnica per gli obiettivi stabiliti dalla Legge 226/99, e, in particolare, fornisce alla Regione supporto per:
o la redazione delle linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati;
o la redazione delle direttive tecniche, da coordinare con le procedure per la concessione dei contributi ai soggetti aventi diritto, attraverso la definizione dei criteri per la scelta dei parametri economici;
o la definizione degli obiettivi e delle metodologie per l’attività di microzonazione sismica sui centri interessati;
o la definizione dei criteri di perimetrazione dei centri e nuclei maggiormente colpiti nei quali procedere all’attivazione dei Programmi di Recupero di cui al successivo articolo 5;
o l’attuazione degli interventi già programmati o da programmare in materia di dissesto idrogeologico, anche attraverso la redazione di specifiche direttive tecniche;
o l’attuazione degli interventi sugli immobili d’interesse storico-artistico e di culto, anche attraverso l’emanazione, d’intesa con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata, di specifiche direttive tecniche.
(Omissis)
Autore:
Regione Basilicata
Dossier:
Edifici di culto
Nazione:
Italia
Parole chiave:
Edifici di culto, Interesse storico, Beni immobili, Ricostruzione, Patrimonio edilizio, Comitato tecnico scientifico, Interesse artistico, Eventi sismici, Recupero opere pubbliche
Natura:
Legge regionale