Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 13 Giugno 2005

Legge regionale 23 marzo 2000, n.53

Legge regionale 23 marzo 2000, n. 53:
“Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse sociale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo” n. 12 del 12 aprile 2000)

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere, conformemente ai propri scopi statutari, la crescita civile, sociale e culturale della propria comunità, sostiene per l’anno 2000 la realizzazione di progetti specifici di rilevante interesse sociale.

ARTICOLO 2
(Interventi di interesse sociale)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1 la Regione Abruzzo interviene finanziariamente, in favore degli Enti, Associazioni, Comitati, sottoelencati:
– Comune di Aielli (AQ) per la realizzazione del Museo del Cielo: £. 90.000.000;
– Comune di Cappadocia (AQ) per la realizzazione di percorsi naturalistici: £. 50.000.000;
– Comune di Basciano (TE) per interventi finalizzati nel campo della protezione civile: £. 40.000.000;
– Comune di Bisenti (TE) per l’acquisto della casa museo Pasqualino Canzi: £. 20.000.000;
– Comune di Ari (CH) per opere di sistemazione piazzola antistante la chiesa parrocchiale:
£. 25.000.000
– Comune di Tornareccio (CH) per la realizzazione di un monumento alla pace:
£. 15.000.000;

(Omissis)

– Comune di Teramo per la ristrutturazione dell’ex scuola elementare della frazione di Castrogno da adibire ad attività culturali e ricreative: £. 30.000.000;
– Comune di L’Aquila per la ristrutturazione e lo spostamento del monumento ai caduti nella frazione di Arischia: £. 30.000.000;
– Convento Frati Madonna Valleverde di Celano per arredamento sala parrocchiale e convegni:
£. 50.000.000;

(Omissis)

ARTICOLO 3
(Approvazione e rendicontazione)

1. I destinatari dei contributi di cui al precedente articolo presentano alla Giunta regionale, apposita rendicontazione opportunamente documentata, ai sensi della normativa regionale vigente, di cui assumono la responsabilità gli amministratori – gestori dei soggetti destinatari suddetti.
2. L’erogazione a saldo è effettuata con ordinanza del dirigente del Servizio LL.PP. previa valutazione della rendicontazione dell’attività svolta ai sensi della L.R. 27.6.1986, n. 22.

ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato per l’anno 2000 in £. 945.000.000, si provvede ai sensi dell’art. 38 della L.R.C. 81/1977 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento di £. 445.000.000 iscritto nella partita n. 5, dell’elenco n. 3, Cap. 323000 “Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1999 e del Cap. 182410 del bilancio di previsione per l’esercizio 2000 di £. 500.000.000.
2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale a termini dell’art. 37 della L.R.C. 81/77.

ARTICOLO 5
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.