Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 19 novembre 2001, n.28

Legge regionale 19 novembre 2001, n. 28:
“Testo unico regionale per le foreste”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 58 del 28 novembre 2001, Supplemento Ordinario n. 1)

(Omissis)

CAPO II – PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

ARTICOLO 12
(Alberi sottoposti a tutela)

1. Al regolamento è allegato l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.
2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell’art. 5, sono censiti dall’Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:
a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;
b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;
c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.
3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l’aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.
4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell’art. 5.

(Omissis)