Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 19 novembre 2001, n.29

Legge regionale 19 novembre 2001, n. 29:
“Disciplina dell’organizzazione turistica regionale”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 58 del 28 novembre 2001, Supplemento Ordinario n. 2)

(Omissis)

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza, le seguenti funzioni:
a) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria dell’Umbria;
b) tutela del turista, secondo i criteri e le modalità specificati dalla Carta regionale dei diritti del turista, adottata dalla Giunta regionale in coerenza con la Carta nazionale di cui all’articolo 4 della legge 135/2001, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico e le associazioni di tutela dei consumatori;
c) istituzione e gestione del marchio delle attività di valorizzazione delle risorse e promozione turistica;
d) riconoscimento dei sistemi turistici locali previsti dall’articolo 5 della legge 135/2001;
e) determinazione delle modalità di formazione e attuazione degli strumenti di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, i sistemi turistici locali e i soggetti privati;
f) determinazione, mediante norme regolamentari, e verifica degli standard qualitativi da assicurare nell’esercizio delle funzioni di informazione e accoglienza turistica;
g) determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, con particolare riferimento alle pro-loco;

(Omissis)