Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Documenti • 8 Giugno 2005

Legge regionale 15 gennaio 2001, n.2

Legge regionale 15 gennaio 2001, n. 2:
“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”.

(da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 4 del 24 gennaio 2001)

(Omissis)

Art. 2
(Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 Autorizzazione per campeggi temporanei)

1. L’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 è sostituito dal seguente: “Art. 12. (Ostelli per la gioventù)1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.”

(Omissis)